Codice Civile art. 1733 - Misura della provvigione.

Francesco Agnino

Misura della provvigione.

[I]. La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare [1709, 1740]. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.

Inquadramento

Poiché si tratta di un elemento essenziale del contratto, il legislatore ne detta l'apposita disciplina, per evitare che possa configurarsi una nullità.

Diritto alla provvigione

Nel contratto di commissione, essendo l'oggetto del contratto, l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente, la provvigione anche quando è previsto un diritto di esclusiva, è più specificamente legata agli affari direttamente conclusi dal mandatario piuttosto che all'attività promozionale dello stesso. Consegue che a tale contratto è inapplicabile il disposto dell'art. 1748, comma 2, relativo al contratto di agenzia e che l'eventuale violazione del patto di esclusiva non può dar luogo al diritto alla provvigione sugli affari conclusi dal mandante, ma solo ad una pretesa risarcitoria in relazione alla quale l'ammontare delle provvigioni perdute costituisce solo un elemento di danno da liquidare tenendo conto anche delle spese che, per la conclusione degli affari, il mandatario avrebbe dovuto sostenere (Cass. n. 11683/1997: “è vero che l'art. 1748 c.c. riconosce all'agente il diritto alla provvigione anche sugli affari direttamente conclusi nella zona a lui riservata dal preponente e che tale diritto, secondo l'orientamento del tutto pacifico della giurisprudenza, non può essere ridotto in considerazione degli eventuali risparmi di spesa inerenti a questi affari. Ma la predetta norma non può essere applicata, per analogia, al rapporto di commissione. Nel contratto di agenzia, che ha per oggetto la promozione di affari in una determinata zona, la provvigione, infatti, è in funzione di corrispettivo degli affari che, essendo conclusi nella zona, sono comunque riconducibili alla attività promozionale dell'agente. Ciò spiega come la provvigione, nel predetto contratto, debba comprendere anche le spese di agenzia (art. 1748 c.c.) che attengono, appunto, non ai singoli affari ma alla più generale attività di promozione (v. Cass. n. 2315/1983; Cass. n. 156/1985). Tale struttura non è affatto riprodotta nel contratto di commissione nel quale, essendo l'oggetto del contratto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente, la provvigione, anche quando è previsto un diritto di esclusiva, è più specificamente legata agli affari direttamente conclusi dal mandatario piuttosto che alla attività promozionale dello stesso (Cass. n. 2433/1985). Nel rapporto di commissione, quindi, l'eventuale violazione del patto di esclusiva non può dar luogo al diritto alla provvigione sugli affari conclusi dal mandante, ma solo ad una pretesa risarcitoria in relazione alla quale l'ammontare delle provvigioni perdute costituisce solo un elemento di danno da liquidare tenendo conto anche delle spese che, per la conclusione degli affari, il mandatario avrebbe dovuto sostenere).

Il contratto di commissione ha natura onerosa e pertanto le somme versate dal committente al commissionario si presumono imputate a titolo di provvigione, nella misura in cui questa è stabilita dalle parti, dagli usi o dalle tariffe; sicché, spetta al commissionario che sostenga che le somme percepite in misura maggiore rispetto alla percentuale stabilita siano da attribuirsi a spese sostenute, fornire la prova delle singole voci di spesa (Cass. n. 986/2007).

Bibliografia

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