Codice Civile art. 1737

Francesco Agnino

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

(1) Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis.

Inquadramento

Con il contratto in esame una parte soddisfa il proprio interesse ad ottenere un compenso e l'altra affida ad un soggetto dotato di apposite competenze il compimento delle operazioni relative al trasporto. ll contratto di spedizione secondo la definizione offerta dall'art. 1737 è un mandato in forza del quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (Bile, 288; Ferri, 877). Si applicheranno perciò in via integrativa le norme in tema di mandato e quelle in materia di commissione, nella misura in cui si palesassero analogicamente applicabili.

Inoltre, l'art. 1737 c.c. è muto circa l'individuazione di ciò che deve essere trasportato. Si reputa tuttavia, soprattutto con riferimento al primo comma dell'art. 1739 c.c., che la spedizione abbia ad oggetto unicamente il trasporto di cose, con l'esclusione di quello di persone. Qualora venisse in considerazione l'incarico di concludere un contratto di trasporto di persone verrebbe in gioco la più generale figura del mandato (Minervini, 1952, 240).

Inoltre, l'assunzione da parte dello spedizioniere della veste di vettore deve formare oggetto di rigorosa prova. È noto infatti che, affinché lo spedizioniere — soggetto normalmente obbligato a concludere un contratto in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza — acquisti anche la qualità di vettore, occorre provare che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì assunto l'obbligo dell'esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente (Trib. Trieste 2 marzo 2015).

Autonomia negoziale delle parti

Sebbene lo spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art. 1737), la legge rimette all'autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina del tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. Il relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. n. 4900/2011, nella specie, un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari containers per il trasporto di merce, i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda, nei confronti dello spedizioniere, di pagamento delle controstallie. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei containers fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente, come tale estranea all'oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione).

Inoltre, come accade in tema di commissione, è possibile domandarsi se risulti indispensabile che lo spedizioniere rivesta il carattere dell'operatore professionale. Si impone anche in questo caso una risposta negativa: nessun requisito in questo senso appare essere richiesto dalla legge (Grigoli, 1985, 216).

In tema di contratto di trasporto marittimo di container, è necessario comprendere se la stipulazione del contratto relativo alla disponibilità dei container rientri nelle operazioni accessorie ai sensi dell'art. 1737 c.c., a carico dunque dello spedizioniere. Sebbene lo spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle «operazioni accessorie» alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art. 1737 c.c.), la legge rimette all'autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina del tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. Il relativo accertamento è devoluto al giudice del merito (Trib. Genova 19 gennaio 2018, n. 187).

Responsabilità dello spedizioniere

Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso, senza alcuna autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell'incarico ricevuto, un altro contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sé nell'esecuzione del mandato, non adempie l'obbligazione assunta verso il mandante, benché, non essendo il mandato basato necessariamente sull'intuitus personae, non gli sia vietato di avvalersi dell'opera di un sostituto, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell'operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, ossia il rischio dell'inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche se il fatto dannoso si verifichi durante l'esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria obbligazione (Cass. n. 3354/2009). Che lo spedizioniere debba considerarsi inadempiente se senza autorizzazione e senza che ricorra alcuna necessità stipuli un contratto diverso da quello per la cui conclusione si è obbligato verso il committente e debba rispondere comunque delle conseguenze negative dell'operato del sostituto, si desume dai principi in materia di inadempimento di obbligazioni contrattuali, nonché dalla lettera e dallo spirito dell'art. 1717 (Cass. n. 2052/1958; Cass. n. 2537/1963; Cass. n. 3762/1976; Cass. n. 5286/1980; Cass. n. 1489/1989, Cass. n. 5568/1991).

Operazioni accessorie

Si è posto il quesito se il contratto che disciplina l'impiego dei container sia distinto ed autonomo dal contratto di trasporto, restando assoggettato dunque ad una disciplina specifica e distinta da quella che regge il trasporto, oppure se di tratti di null'altro che di una componente del contratto di trasporto avente ad oggetto il trasferimento della merce contenuta nei container. Sul punto la giurisprudenza qualifica la fornitura da parte del vettore di container impiegati per lo stivaggio delle merci in termini di contratto di locazione, distinto dal contratto di trasporto, che espone il soggetto obbligato al pagamento di un corrispettivo per l'eventuale ritardo nello svuotamento e nella riconsegna. In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione: «se il vettore marittimo abbia, in funzione del contenimento della merce da trasportare su commissione del caricatore, locato dei “containers” al caricatore stesso, pattuendo un corrispettivo a tempo fino alla data in cui ne abbia conseguito nuovamente la disponibilità a seguito del ritiro della merce contenutavi da parte del ricevitore nel porto di destinazione e questi ritardi nel ritirare la merce, l'obbligazione del caricatore di corrispondere il canone di locazione (la quale costituisce oggetto di un contratto autonomo e distinto da quello di trasporto, e che pertanto permane in capo al caricatore anche nel caso di girata della polizza di carico) cessa a decorrere dal momento stesso in cui il vettore abbia omesso di dargliene tempestivo avviso, dovendo da allora considerarsi esauriti gli effetti del rapporto locativo» (Cass. n. 12888/2009, che affronta anche il diverso problema del corrispettivo e, in precedenza, sempre nel senso della riconducibilità allo schema della locazione, si era espressa Cass. n. 16643/2008; Cass. n. 4900/2011).

Deve quindi concludersi che l'utilizzo dei container deve essere qualificato quale contratto di locazione, distinto dal trasporto. La connessione tra le obbligazioni scaturenti dai contratti esiste certamente sul piano economico e tecnico, ma non determina un assorbimento giuridico, se pure i due contratti possono ritenersi funzionalmente collegati: la disponibilità giuridica del locatore permane durante il viaggio anche in assenza (e senza bisogno) di un rapporto materiale e di una gestione diretta dei contenitori.

Definita la qualificazione del contratto, occorre individuare il soggetto tenuto al versamento del corrispettivo per la ritardata restituzione, atteso che di regola il vettore indica sulla polizza di carico che regge il trasporto la rata giornaliera di controstallia, o meglio di detention, per ogni giorno di sosta del container, destinata a scattare a seguito di un primo periodo di franchigia ed essere progressivamente incrementata qualora la sosta ecceda alcune settimane.

Occorre preliminarmente chiarire, in termini generali, se la stipulazione del contratto relativo alla disponibilità dei container rientri nelle operazioni accessorie ai sensi dell'art. 1737 c.c., a carico dunque dello spedizioniere. Sul punto la pronuncia della Cassazione ha statuito che sebbene lo spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle «operazioni accessorie» alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art. 1737 c.c.), la legge rimette all'autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina del tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. Il relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. n. 4900/2011, nella fattispecie presa in esame dalla Corte, un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari «containers» per il trasporto di merce, i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario, non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda nei confronti dello spedizioniere di pagamento delle controstallie. La Corte, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei «containers» fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente e come tale estranea all'oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione).

Quindi non può ritenersi che tra le operazioni accessorie vi sia anche il contratto di locazione dei container, dovendosi procedere ad una indagine di fatto per verificare se il mittente abbia conferito anche questo incarico allo spedizioniere (Trib. Genova 19 gennaio 2018, n. 187).

Bibliografia

Baldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario