Codice Civile art. 1657 - Determinazione del corrispettivo.

Francesco Agnino

Determinazione del corrispettivo.

[I]. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice [2225].

Inquadramento

Poiché il prezzo è elemento essenziale della fattispecie (artt. 1346, 1325 c.c.), la cui assenza determina la nullità del contratto (art. 1418 c.c.), il legislatore si preoccupa di dettare una norma suppletiva per la sua determinazione.

Determinazione del prezzo di appalto

Il committente che in corso d'opera modifica il progetto e costringe l'appaltatore ad una spesa maggiore, per il protrarsi dei lavori o per il maggior costo del materiale e della manodopera impiegata, ha l'obbligo (art. 1661) di pagargli un compenso maggiore: il sinallagma funzionale fa sì che l'aumento di una delle due prestazioni comporti l'aumento anche l'altra. Il supplemento è dovuto a titolo di prezzo, cioè di corrispettivo contrattuale, e non di semplice indennità per atto lecito, o di risarcimento del danno, come ha avuto modo di chiarire la dottrina; ed una volta liquidato, non rimane distinto, quanto a natura giuridica, dal prezzo originario, ma, insieme con quest'ultimo, si pone come semplice componente di un nuovo prezzo complessivo, perché unica, giuridicamente, è l'opera di cui entrambe le voci costituiscono il corrispettivo. L'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il prezzo dell'appalto, ossia la somma di danaro che costituisce il corrispettivo della prestazione di quest'ultimo, ha la sua matrice nel contratto, ed integra dunque un debito di valuta.

Tale prezzo non muta natura giuridica se viene revisionato, vuoi per fatti non imputabili al committente (art. 1664), vuoi per le variazioni del progetto che egli ha facoltà di disporre in corso d'opera (Cass. n. 4779/2005; Cass. n. 2146/2003; Cass. n. 3393/1999).

Peraltro, nel contratto d'appalto l'art. 1657 c.c. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 c.c., nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire «a posteriori» in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice. Detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non ne hanno provata la differente misura, rispettivamente dedotta (Cass. n. 9129/1993).

Costituisce ius receptum che nel contratto di appalto l'art. 1657 c.c. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 c.c. nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la sua determinazione avvenire «a posteriori» in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi, da parte del giudice e detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non abbiano provato la differente misura, rispettivamente dedotta (Cass. n. 134/2017; Cass. n. 9926/2000; Cass. n. 11364/2006; Cass. n. 15926/2007).

Inoltre, in tema di appalto, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa (Cass. n. 9926/2000).

Inoltre, le tariffe in relazione alle quali l'art. 1657 prevede la determinazione del corrispettivo dell'appalto in mancanza di accordo fra le parti, sono non soltanto quelle di imperio, ma anche quelle che vengono formulate, in via indicativa e derogabile, da organi o collegi, pubblici o privati, indipendentemente dalla loro approvazione ad opera dell'autorità governativa (Cass. n. 7238/1998).

Analogamente, deve ritenersi a tutti gli effetti ricompresa nella liquidazione giudiziale del prezzo d'appalto, a seguito della domanda di una delle parti di determinarne la misura ai sensi dell'art. 1657, la maggiorazione del 15% prevista per le spese generali d'impresa (Cass. n. 13401/2008, nella specie la S.C. ha ritenuto infondata la censura dell'appaltatore, secondo cui la corte di merito fosse incorsa in violazione dell'art. 112 c.p.c., per avergli negato, contrariamente al primo giudice, la suddetta maggiorazione, nonostante le deduzioni sul punto da parte del committente fossero state in appello tardivamente prospettate).

Nel caso in cui, poi, il corrispettivo d'appalto, secondo un progetto che non preveda l'esecuzione di determinate opere, sia stato stabilito senza alcun riferimento alle opere ulteriormente sopravvenute e realizzate, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell'appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall'appaltatore, deve essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 1660 c.c. (Cass. n. 9796/2011).

Va ricordato che la determinazione del prezzo nel contratto di appalto non è un elemento essenziale dell'accordo tra le parti, e difatti, in caso di mancata pattuizione sul punto, l'art. 1657 c.c., indica i criteri con i quali il prezzo deve essere determinato.

In questo risiede la ratio della predetta norma, che infatti deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 c.c., nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la sua determinazione avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi, da parte del giudice.

La stessa norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il prezzo dell'appalto, non abbiano provato la differente misura rispettivamente dedotta (Cass. n. 17386/2004, la quale ha avuto modo di chiarire che la determinazione del prezzo nel contratto di appalto non è un elemento essenziale dell'accordo tra le parti (come invece è, ad esempio, nella vendita) posto che in caso di mancata determinazione del prezzo ad opera delle parti l'art. 1657 c.c. indica i criteri con i quali il prezzo deve essere determinato). Detto articolo deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 c.c. nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la sua determinazione avvenire «a posteriori» in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi, da parte del giudice; detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il prezzo dell'appalto, non abbiano provato la differente misura rispettivamente dedotta (Cass. n. 4192/2000). Peraltro, in mancanza di un accordo delle parti e, quindi, di un preciso riferimento delle stesse alle vigenti tariffe del Genio Civile per la determinazione del corrispettivo, deve escludersi che queste siano vincolanti ed inderogabili e ritenersi, invece, che i loro dati abbiano un valore meramente orientativo e di massima (Cass. n. 3742/1994; Cass. n. 19413/2014).

Onere della prova

In materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. n. 10860/2007).

Il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore. Pertanto, allorquando il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 19727/2016; Cass. n. 3672/1987; Cass. n. 1906/1976).

Per l'altro verso, il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore; allorquando, invece, il contrasto riguardi, come nella specie, anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. II, n. 9768/2016: il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore. Allorquando il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda; Cass. 17959/2016; Cass. n. 1511/1989: il potere di fissare il corrispettivo dell'appalto spetta al giudice ex art. 1657 c.c. in via integrativa della manifestazione negoziale, e non può quindi giovare per superare l'inerzia dell'appaltatore rispetto alla determinazione del valore delle opere che egli assume di avere compiuto e delle quali richiede il pagamento, ma tale limite vale solo quando nel contratto siano stati stabiliti specifici criteri di determinazione del quantum con precisi prezzi unitari; Cass. n. 1906/1976).

Determinazione del tempo dell'obbligazione di pagamento

Qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell'opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all'obbligazione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus salva l'ipotesi, nella specie non dedotta né comunque ricorrente, del pericolo di perdere la controprestazione (Cass. n. 12609/2002).

Bibliografia

AA.VV., L'appalto privato, Trattato diretto da Costanza, Torino 2000; Amore, Appalto e claim, Padova, 2007; Cagnasso, Appalto nel diritto privato, in Dig. disc. priv., I, Torino, 1987; Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cianflone, Giovannini, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 2003; De Tilla, L'appalto privato, Il diritto immobiliare, Milano 2007; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013; Iudica, Appalto pubblico e privato. Problemi e giurisprudenza attuali, Padova, 1997; Lapertosa, Responsabilità e garanzia nell'appalto privato, in AA.VV., Appalto pubblico e privato. Problemi e giurisprudenza attuali, a cura di Iudica, Padova, 1997; Lucchini-Guastalla, Le risoluzioni di diritto per inadempimento dell'appaltatore, Milano, 2002; Luminoso, Codice dell'appalto privato, Milano, 2010; Mangini, Rudan Bricola, Il contratto di appalto. Il contratto di somministrazione, in Giur. sist. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, Torino, 1972; Mascarello, Il contratto di appalto, Milano, 2002; Moscarini, L'appalto, Tr. Res., XI, Torino, 1984; Musolino, Appalto pubblico e privato, a cura di Cendon, I, Torino, 2001; Pedrazzi, Responsabilità decennale del costruttore venditore, gravi difetti dell'immobile e termine di decadenza, in Danno resp., 1998; Ponzanelli, Le clausole di esonero dalla responsabilità civile, Milano, 1984; Rubino, Appalto privato, Nss. D.I., I, 1, Torino, 1957; Savanna, La responsabilità dell'appaltatore, Torino, 2004; Ugas, Appalto e intuitus personae, in Codice dell'appalto privato, a cura di Luminoso, Milano, 2010

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario