Codice Civile art. 1670 - Responsabilità dei subappaltatori.Responsabilità dei subappaltatori. [I]. L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. InquadramentoLa fissazione di un termine decadenziale entro il quale il subcommittente deve denunciare i vizi al subappaltatore è volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Peraltro, essendo il subappalto un contratto derivato o subcontratto (con tale contratto l'appaltatore conferisce ad un terzo subappaltatore l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale), le vicende di detto contratto restano condizionate da quelle del contratto principale. Conseguentemente gli artt. 1667 e 1668 c.c. (sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera) — che sono applicabili anche al contratto di subappalto, essendo questo pur sempre un contratto di appalto — si applicano al contratto di subappalto con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve (Cass. n. 8202/1990); b) come chiarito da autorevole dottrina, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità; ciò perché, prima di tale momento, l'appaltatore è privo dell'interesse ad agire; il committente, infatti, potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore, perché nessun danno (non essendo il destinatario dell'opera) sarebbe a lui derivato dall'esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore; e) conseguentemente l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità (Cass. n. 9766/2016). Obbligo di denuncia dell'appaltatoreL'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c. (Cass. n. 26686/2014: a norma dell'art. 1670 c.c. l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di vizi o difformità dell'opera, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. Ciò, come chiarito dalla S.C. (v. Cass. n. 23903/2009 in motivazione), significa che l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità; infatti, prima di tale momento, l'appaltatore è privo di interesse ad agire, dal momento che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore, perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore. Se lo scopo della denuncia prevista dall'art. 1670 c.c. è di informare il subappaltatore dell'esistenza della denuncia che l'appaltatore ha ricevuto dal committente, nonché di consentirgli di eliminare i vizi tempestivamente o di contestarli, si deve ritenere che tale scopo sia raggiunto nel caso in cui il committente comunichi direttamente la denuncia al subappaltatore). L'azione di responsabilità extracontrattuale per rovina e difetti di cose immobili, di cui all'art. 1669 , può essere esercitata nei confronti del costruttore, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli posso fruire del più favorevole termine di un anno per proporre la relativa azione, mentre il convenuto venditore -costruttore che intende agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 (App. Lecce, 27 aprile 2021, n. 511). 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