Codice Civile art. 1672 - Impossibilità di esecuzione dell'opera.

Francesco Agnino

Impossibilità di esecuzione dell'opera.

[I]. Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti [1464], il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera [1675, 2228].

Inquadramento

La norma è volta a ripartire tra i contraenti il rischio dell'impossibilità di proseguire l'opera quando tale impossibilità non sia imputabile ad alcuna di esse.

Fallimento dell'appaltatore

Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto ex nunc a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 81 r.d. n. 267/1942 (l. fall.) (nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con la l. n. 5/2006), con la conseguenza che al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore; il committente non può, invece, invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c. in materia di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora risolto (Cass. n. 4616/2015).

Pertanto, lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell'appaltatore, a norma della l. fall., art. 81, costituisce un effetto legale ex nunc della sentenza dichiarativa e non è, quindi, causa di responsabilità della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, è tenuto, a norma dell'art. 1672 c.c., al pagamento in proporzione, nei limiti in cui è per lui utile, del prezzo pattuito per l'intera opera, da determinare, specie nel caso in cui il corrispettivo sia stato pattuito a corpo anche con il ricorso a criteri equitativi, che il giudice può sempre utilizzare, anche d'ufficio, ove dia conto dei dati obiettivi utilizzati e del processo logico seguito» (Cass. n. 21411/2013; Cass., n. 23810/2015).

In tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma c.c.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell'esecuzione dell'opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l'opera già compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa ed in proporzione all'intero prezzo pattuito, ove l'appaltante ceduto non l'abbia in precedenza accettata nei confronti dell'imprenditore in bonis, non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all'art. 1672 c.c., operando essi in base ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell'appaltatore (art. 81 r.d. n. 267/1942, l. fall.) rileva un evento di natura personale (Cass. n. 21599/2010).

Lo scioglimento dell'appalto di opera pubblica, per il fallimento dell'appaltatore, ex art. 81 l. fall. L'art. 81, l. fall. dispone che il fallimento di uno dei contraenti determina lo scioglimento ipso iure del contratto di appalto fra privati, senza operare alcuna distinzione fra appalti di lavori e di servizi. Tale evenienza determina lo scioglimento del contratto salvo che il curatore fallimentare eserciti la facoltà di subentrare nel rapporto. Nel caso degli appalti pubblici le norme di settore non disciplinano l'ipotesi del fallimento dell'appaltatore; ad essi, quindi, si applica ancora l'art. 81, l. fall., con la precisazione che, in questo caso, allo scioglimento del contratto non si accompagna la possibilità del curatore di optare per la prosecuzione del rapporto. Tale orientamento, largamente condiviso in dottrina, trova conferma nella giurisprudenza che, in più occasioni, ha stabilito come, ex art. 81, l. fall., il contratto di appalto di opere pubbliche si sciolga ope legis per effetto del fallimento dell'appaltatore, facendo salvi gli effetti contrattuali già prodottisi e dunque all'appaltatore e per esso al curatore fallimentare spetta il corrispettivo per le opere eseguite (Cass. n. 21411/2013), salvo il risarcimento degli eventuali danni conseguenti al ritardo o al non corretto adempimento dell'appaltatore stesso. In conclusione, una volta che il contratto si sia sciolto, l'art. 1460 c.c. non può dunque essere invocato.

Sotto altro aspetto, che il contratto d'appalto si sciolga per effetto del fallimento non significa: a) né che «l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile per una causa non imputabile ad alcuna delle parti» e che, dunque, «il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera», secondo quanto è previsto dall'art. 1672 c.c., che ha invece riguardo ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva, concernente la prestazione in sé e non eventi di natura personale, quale il fallimento dell'appaltatore; b) né che, comunque, per la parte dell'opera eseguita, il diritto dell'appaltatore sorga con effetto addirittura retroattivo, tanto che esso sarebbe stato attuale al momento in cui il credito era stato ceduto prima del fallimento, benché l'art. 1665 ultimo comma c.c., stabilisca che «salva diversa pattuizione o uso contrario», l'appaltatore «ha diritto al pagamento quando l'opera è accettata dal committente» (Cass. n. 21599/2010).

Sicché è principio consolidato che, nei contratti d'appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge non già al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa della esecuzione della prestazione, con la conseguenza che, ove l'appaltatore ceda il suo credito (da considerare futuro, prima dell'esecuzione della prestazione), e venga dichiarato fallito prima di detta esecuzione, alla data del fallimento il credito per il prezzo dell'appalto non è ancora sorto e non si è verificato l'effetto traslativo della cessione, la quale ha ancora mero effetto obbligatorio (Cass. n. 3782/2000). In particolare, l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge, a mente dell'art. 1665, ultimo comma c.c., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera, a nulla rilevando che, prima di tale momento, l'appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione (Cass. n. 13075/2000; Cass. n. 11516/1993).

Bibliografia

AA.VV., L'appalto privato, Trattato diretto da Costanza, Torino, 2000; Amore, Appalto e claim, Padova, 2007; Cagnasso, Appalto nel diritto privato, in Dig. disc. priv., I, Torino, 1987; Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cianflone, Giovannini, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 2003; De Tilla, L'appalto privato, Il diritto immobiliare, Milano, 2007; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013; Iudica, Appalto pubblico e privato. Problemi e giurisprudenza attuali, Padova, 1997; Lapertosa, Responsabilità e garanzia nell'appalto privato, in AA.VV., Appalto pubblico e privato. Problemi e giurisprudenza attuali, a cura di Iudica, Padova, 1997; Lucchini-Guastalla, Le risoluzioni di diritto per inadempimento dell'appaltatore, Milano, 2002; Luminoso, Codice dell'appalto privato, Milano, 2010; Mangini, Rudan Bricola, Il contratto di appalto. Il contratto di somministrazione, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1972; Mascarello, Il contratto di appalto, Milano, 2002; Moscarini, L'appalto, in Tr. Res., XI, Torino, 1984; Musolino, Appalto pubblico e privato, a cura di Cendon, I, Torino, 2001; Pedrazzi, Responsabilità decennale del costruttore venditore, gravi difetti dell'immobile e termine di decadenza, in Danno e resp. 1998; Ponzanelli, Le clausole di esonero dalla responsabilità civile, Milano, 1984; Rubino, Appalto privato, in Nss. D.I., I, 1, Torino, 1957; Savanna, La responsabilità dell'appaltatore, Torino, 2004; Ugas, Appalto e intuitus personae, in Codice dell'appalto privato, a cura di Luminoso, Milano, 2010

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario