Codice Civile art. 1676 - Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente. [I]. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta [1595, 1705 2] contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda [2900].
InquadramentoLa norma prevede una particolare tutela per coloro che hanno collaborato con l'appaltatore, concedendo a questi un rimedio diretto verso il committente che non adempia alla propria obbligazione (art. 1655 c.c.). Ciò anche al fine di evitare che il diritto dei collaboratori possa essere pregiudicato dall'inerzia dell'appaltatore stesso. In particolare, in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione «diretta», incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio (Cass. n. 515/2016). Appalto di opera pubblicaIn tema di appalti pubblici, il personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi nell'ambito dei contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dal d.lgs. n. 163/2006 (successivamente abrogato per effetto del d.lgs. n. 50/2016), ed in particolare dagli artt. 4 (per i contributi), e 5 (per le retribuzioni) del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici (emanato con d.P.R. n. 207/2010), non essendo loro applicabile la disciplina prevista dall'art. 29, comma 2 d.lgs. n. 276/2003. Nel caso di mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti previsti dalla norma speciale sopra indicata, questi possono solo fare ricorso, in via residuale, alla tutela prevista dall'art. 1676 (Cass. n. 15432/2014). Inoltre, l'art. 141, comma 4, prima parte d.P.R. n. 554/1999 (poi abrogato per effetto del dP.R. n. 207/2010), in materia di appalto di lavori pubblici, nel prevedere che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria — costituita da imprese artigianali individuali — alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto e non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratte di appalto, e, quindi, di subappalto. Conseguentemente, si applica la speciale tutela prevista dall'art. 1676 a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto — tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza — di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi — ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto (Cass. n. 6208/2008; Cass. n. 3559/2001; Cass. n. 17497/2009). La Corte di cassazione ha riconosciuto (Cass. n. 6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto) per ciò che concerne la speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c., a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice nei confronti del sub-committente, giusto il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante; sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto — tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi — esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (Cass. n. 12048/2003). Pertanto non può condividersi la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori; posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche dell'art. 29 l. n. 276/2003,), all'interno della cui disciplina garantistica ricade, per le già viste considerazioni. Pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità: 1) qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 c.c. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 c.p.c. che sia resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza (Cass. n. 9048/2006); 2) la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto — tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi — esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (Cass. n. 12048/2003); 3) l'art. 141, comma 4, prima parte, d.P.R. n. 554/1999, in materia di appalto di lavori pubblici, nel prevedere che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria — costituita da imprese artigianali individuali — alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto e non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratte di appalto, e, quindi, di subappalto. Conseguentemente, si applica la speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto-tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza — di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi — ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto (Cass. n. 6208/2008; Cass. n. 3559/2001; Cass. n. 17497/2009). Responsabilità solidale del committenteL'art. 1676 stabilisce che coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno prestato la loro attività per eseguire l'opera o il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (Cass. n. 23489/2010). Analogamente, l'azione ex art. 1676 c.c. costituisce uno strumento di tutela diretta — da azionarsi direttamente nei confronti del committente — a favore dei dipendenti dell'appaltatrice e, pertanto, l'apertura del procedimento fallimentare a carico della predetta appaltatrice non può spiegare alcun effetto sulle ragioni vantate dai lavoratori, non valendo ad alcunché invocare gli artt. 51 e 52 l. fall. (Cass. n. 3559/2001; Cass. n. 22304/2007). Peraltro, qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 c.p.c. che sia resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza (Cass. n. 9048/2006). Si è così sancito che coloro che sono alle dipendenze dell'appaltatore ed hanno lavorato per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda: quindi, l'azione ex art. 1676 c.c. riguarda unicamente il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto (Trib. Verona, 26 aprile 2023, n. 277). Aspetti processualiSecondo la Suprema Corte l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis attractiva del tribunale fallimentare (con specifico riferimento al fallimento: Cass. n. 4464/2011; Cass. n. 2411/2010). D'altro canto l'autonomia del giudizio, in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento non comporta l'attrazione della competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal ceditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. n. 14468/2005). Ancora recentemente è stato infine ribadito, come in materia di appalto l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità della domanda precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., verso l'appaltatore — datore di lavoro atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore, e dall'altra parte, si tratta di un'azione diretta incidente direttamente su patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, si da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento alle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore per esecuzione dell'opera appaltata (Cass. n. 515/2016; Cass. n. 16834/2016). Il principio non subisce deroga in presenza di litisconsorzio processuale necessario, che ricorre nel caso in cui i lavoratori hanno citato la curatela fallimentare al solo scopo di integrare il contraddittorio, senza assumere conclusioni nei suoi confronti; nell'ipotesi considerata la sentenza di condanna è destinata ad esplicare i propri effetti solo nei confronti del committente in bonis, senza alterare il principio della par condicio creditorum di cui è espressione l'art. 52 l. fall. e, quindi, non è giustificata l'attrazione della causa nella procedura concorsuale ai sensi dell'art. 24 l. fall. (Cass. n. 128/2016). L'art. 29, comma 2 d.lgs. n. 276/2003 (prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 55/2017, convertito in l. n. 49/2017), dopo avere sancito la responsabilità solidale del committente e degli eventuali subappaltatori per le obbligazioni retributive e contributive del datore di lavoro, stabiliva che «...Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori..(..)». BibliografiaAA.VV., L'appalto privato, Trattato diretto da Costanza, Torino, 2000; Amore, Appalto e claim, Padova, 2007; Cagnasso, Appalto nel diritto privato, in Dig. disc. priv., I, Torino, 1987; Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cianflone, Giovannini, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 2003; De Tilla, L'appalto privato, Il diritto immobiliare, Milano 2007; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013; Iudica, Appalto pubblico e privato. 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