Codice Civile art. 1685 - Diritti del mittente.

Francesco Agnino

Diritti del mittente.

[I]. Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

[II]. Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico [1684 2], il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

[III]. Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario [1687].

Inquadramento

Il legislatore attribuisce al mittente un diritto di ripensamento (o c.d. diritto di contrordine), configurabile quale diritto di recesso ex lege, ma stabilisce anche che il suo esercizio non deve pregiudicare le ragioni del vettore.

Modalità di esercizio del diritto di contrordine

Nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, le disposizioni già impartite al vettore in ordine alle modalità di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui è gravata la cosa trasportata (Cass. n. 3054/1979).

Peraltro, in tema di contratto di trasporto di cose, l'esercizio del diritto di «contrordine» del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto (Cass. n. 931/1995).

Inoltre, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione, spetterà invece al vettore, quale onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta, e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione (Cass. n. 702/2018).

Nel contratto di spedizione trasporto un soggetto assume nei confronti del committente l'unitaria obbligazione della esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale della prestazione complessiva (Cass. n. 7795/1986).

In questo tipo contrattuale riceve senz'altro applicazione l'art. 1689 c.c., secondo il quale, una volta che il destinatario abbia chiesto la consegna delle cose arrivate a destinazione, i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario.

Peraltro, la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di affermare che qualora il vettore convenuto in giudizio dal mittente contesti la legittimazione di quest'ultimo, in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l'onere della prova della avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1689 c.c. (Cass. n. 10392/1991).

Bibliografia

Flamini, Osservazioni critiche sul concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, in Dir. trasporti, 2002, 813 e ss.; Geri, La responsabilità tra vettore e spedizioniere, in Riv. giur. circ. e trasp. 1984, 625; Grigoli, Sui limiti della prestazione dello spedizioniere, in Giust. civ. 1986, I, 2107; La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000; Paolucci, Il trasporto di persone, Torino, 1999; Vaccà, Diligenza e professionalità dello spedizioniere, in Resp. civ. e prev. 1986, 642.

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