Codice Civile art. 1693 - Responsabilità per perdita e avaria.Responsabilità per perdita e avaria. [I]. Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria [1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario [1218]. [II]. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio. InquadramentoLa responsabilità del vettore si giustifica in quanto egli ha la custodia delle cose da trasportare. Si tratta di una responsabilità particolarmente grave e ciò quale riflesso dell'elevato grado di diligenza cui i professionisti sono tenuti. Quanto alla individuzione del soggetto responsabile, rilevato il contrasto di giurisprudenza in merito all'inquadramento dei rapporti tra vettore, handler e destinatario (o mittente) delle merci, scaturente dalla questione principale se considerare o non l'handler un ausiliario del vettore (con ciò che ne consegue in termini di identificazione del responsabile in caso di perdita delle merci da trasportare), va disposta la rimessione degli atti al primo presidente della Corte di cassazione, perché valuti l'opportunità di assegnare la causa alle sezioni unite per l'esame della questione controversa (Cass. n. 3361/2016). Presunzione di colpaIn tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore, stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass. n. 24209/2006). Pertanto, allorché il vettore adduca, come causa di esonero dalla responsabilità per l'avvenuta consegna della merce trasportata a persona diversa dal destinatario, l'attività truffaldina di terzi a suo danno, che lo abbia indotto in errore circa l'identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693, può essere vinta soltanto dalla positiva dimostrazione che l'errore, determinato dall'altrui artificio o raggiro, non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza e con la puntuale esecuzione del contratto, che comprendono, tra l'altro, il pronto avviso al destinatario ai sensi del comma 2 dell'art. 1687, nonché l'obbligo di chiedere immediatamente istruzioni al mittente nel caso di impedimenti anche temporanei nell'esecuzione del trasporto (art. 1686), atteso che il difetto di diligenza del vettore, persona offesa del reato di truffa, impedisce di individuare, nell'evento dedotto, i requisiti (necessari per il superamento di quella presunzione) della imprevedibilità e della inevitabilità (Cass. n. 11004/2003). Peraltro, sotto il profilo probatorio, il vettore può vincere la presunzione di responsabilità su di lui gravante per i danni alle cose consegnategli per il trasporto e da lui accettate senza riserve dimostrando che i danni sono conseguenza di un vizio non apparente dell'imballaggio predisposto a cura del mittente, e che, d'altra parte, il vettore, oltre ad avere l'onere della verifica esterna del contenitore, è tenuto, se del caso, in relazione alle specifiche circostanze, ad assumere informazioni sui sistemi e sul materiale usato per assicurare la consistenza dell'involucro ed eventualmente a vigilare sulle operazioni di carico, il giudice di merito deve indagare, ove se ne prospetti la rilevanza, su tutti detti elementi, anche facendo ricorso alla prova testimoniale (Cass. n. 622/1995, nella specie la Suprema Corte ha annullato per violazione di legge e difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che, in relazione al trasporto su autocarro di tre «sgrigliatrici», del complessivo peso di dodici tonnellate, imballate in casse che erano cadute dal veicolo in corrispondenza di una curva, aveva ritenuto la responsabilità del vettore senza avere prima ammesso la prova testimoniale da lui chiesta allo scopo di dimostrare la non idoneità della legatura della merce all'interno delle casse, per il ritenuto carattere valutativo della prova, escluso invece dalla Suprema Corte, perché la stessa era volta alla descrizione dello stato della legatura dei macchinari). La presunzione di responsabilità a carico del vettore, stabilita dall'art. 1693 c.c. nel caso di perdita od avaria delle cose trasportate, può essere superata soltanto se il vettore fornisca la specifica prova che il danno è dovuto ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che sia derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, ovvero dal fatto del destinatario o del mittente, ivi comprese le operazioni di carico quando ad esse abbia provveduto il mittente medesimo (Cass. n. 6892/1987). Nel trasporto di cose (nella specie, ferroviario), l'obbligo del vettore di custodire la merce (artt. 1686-1693 c.c.), che non abbia potuto riconsegnare per irreperibilità, rifiuto o ritardo del destinatario, e di chiedere immediatamente istruzioni al mittente informandolo di ogni impedimento o ritardo nell'inizio o prosecuzione del trasporto (artt. 1686-1690 c.c.) comporta quello di tempestiva comunicazione al mittente dell'eventuale sequestro della merce eseguito, durante la custodia, su istanza di un terzo (nella specie, creditore del destinatario) ma non anche quello di resistere, con eccezioni opponibili dal mittente, alla esecuzione del sequestro o di intervenire nel relativo giudizio di convalida con atti di impulso processuale o per chiedere provvedimenti conservativi della merce sequestrata ed affidata al custode giudiziario, perché il vettore, riferendosi i doveri di custodia alla vigilanza materiale delle cose in relazione alla responsabilità per la perdita o avaria delle stesse (art. 1693 c.c.), non è tenuto a sostituirsi al proprietario nell'esercizio di diritti che solo a lui spettano, per opporsi a pretese di diritti da parte di terzi, né può essere gravato della responsabilità del deterioramento della merce (nella specie, di un carico di legna esposto alle intemperie) provocato dalla omessa adozione di misure conservative in pendenza del giudizio di convalida, che è unicamente addebitabile all'inerzia delle parti di questo giudizio e che dipende, comunque, da un fatto, l'imposizione, cioè, del vincolo giuridico sulla merce con conseguente passaggio della detenzione al custode giudiziario, non imputabile al vettore e perciò escludente, ai sensi dell'art. 1693 c.c., la presunzione di responsabilità di questo per la perdita o l'avaria della merce dalla data della consegna a quella della riconsegna (Cass. n. 11840/1992). In tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (Cass. n. 13374/2018; Cass. n. 19050/2003). La nozione di garanzia propria ed impropria è stata fissata da tempo nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha individuato nella prima una correlazione fra i due rapporti caratterizzati dall'identità del titolo, o, quanto meno, da una connessione intrinseca ed obiettiva che li rende interdipendenti e nella seconda una correlazione estrinseca ed eventuale. Più precisamente si ha garanzia propria quando domanda principale e domanda di garanzia abbiano in comune lo stesso titolo o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande ovvero quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di garanzia; si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (ex plurimis Cass. n. 5478/1998; Cass. n. 979/1992). Non è ravvisabile garanzia propria bensì impropria quando, come nella specie, il vettore sia chiamato a rispondere dei danni da perdita o avaria delle cose trasportate in base al contratto di trasporto ed esso chieda al subvettore di rivalerlo in base al contratto di subtrasporto, trattandosi di rapporti diversi, tra i quali non esiste alcuna relazione che giustifichi la trattazione unitaria delle cause. Vale in proposito considerare che nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore che si avvalga dell'opera di altro vettore, con il quale stipuli un contratto di subtrasporto (fattispecie diversa da all'art. 1700 c.c.), il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al subvettore (Cass. n. 7217/1991); esso, peraltro, in qualità di submittente nell'ambito del contratto di subtrasporto può fare valere la responsabilità del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito azione di danni nei suoi confronti (Cass. n. 4728/1992). Caso fortuito e rapinaL'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali non ricorrono nel caso di rapina durante un trasporto di gioielli, che costituisce attività che impone di per sé particolari forme di cautela, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di un simile evento (Cass. n. 28612/2013). Al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate (Cass. n. 16554/2015). Da quanto precede, discende che nel contratto di trasporto, per integrare l'esimente del caso fortuito prevista dall'art. 1693 non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico, con la precisazione che — attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli — la semplice denuncia di essere vittima di una rapina non è di regola sufficiente ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita della merce trasportata; la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituiscono comunque oggetto di un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. n. 18235/2003). In tema di contratto di trasporto, la rapina in sé stessa non integra il caso fortuito di cui all'art. 1693 ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l'evento era, in definitiva, inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell'art. 1176, comma 2 (Cass. n. 17478/2007: nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto, escludendo il caso fortuito, che una rapina, avvenuta in un deposito ove il vettore custodiva le merci consegnategli per il trasporto, fosse evento prevedibile ed evitabile, e ne ha censurato la motivazione, ritenendola insufficiente ed apodittica, non avendo analizzato dettagliatamente le caratteristiche del deposito, la ricorrenza di eventi criminosi dello stesso tipo nella medesima zona e con riguardo ad immobili aventi destinazioni analoghe, né indicato la fonte probatoria da cui aveva attinto l'affermazione secondo cui nel deposito fosse abitualmente custodita merce del valore indicato, né chiarito la differenza tra il sistema di allarme antirapina, di cui il deposito era privo, e quello antifurto, di cui era invece dotato). In particolare, si è affermato che al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate (Cass. n. 17398/2007: nella fattispecie la rapina era avvenuta in ora notturna, in area di sosta isolata, dopo poco tempo dall'inizio del viaggio a causa della stanchezza e del sonno sopravvenuto all'autista, partito in condizioni fisiche inadeguate e senza l'ausilio di un secondo. La S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in tal caso, aveva escluso la responsabilità del vettore). La consegna a persona diversa dal destinatario costituisce, nel contratto di trasporto, perdita delle cose consegnate, della quale il vettore è responsabile ex recepto a norma dell'art. 1693 c.c., salvo che non dimostri che la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, e dal fatto del mittente, o da quello del destinatario, osserva questa Corte che la prevista presunzione di responsabilità può essere superata solo con la prova specifica di una delle suddette cause di esonero espressamente previste. In particolare, qualora come causa di esonero il vettore adduca la ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, questo giudice di legittimità ha precisato, in indirizzo ormai del tutto pacifico, che deve trattarsi di evento dipendente da causa assolutamente inevitabile ed imprevedibile, precisando poi, in tema di evento costituente reato quale il furto delle cose trasportate, che deve trattarsi di fatto assolutamente inevitabile e del tutto estraneo al vettore stesso, commesso in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili, giacché, al di fuori di tali ipotesi, il furto rientra nel rischio tipico dell'attività di trasporto e, in quanto prevedibile, ricade sul vettore (Cass. n. 31/1990; Cass. n. 10392/1991; Cass. n. 10262/1992). Il medesimo criterio della imprevedibilità e dell'inevitabilità è quello, che deve soccorrere anche per stabilire — qualora il vettore adduca come causa di esonero della responsabilità per l'avvenuta consegna della merce trasportata a persona diversa dal destinatario l'attività truffaldina di terzi in suo danno, che lo ha indotto in errore circa la identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna — se l'errore, in cui è stato tratto con l'artificio o il raggiro, poteva o meno essere evitato con la diligenza media e con la puntuale esecuzione del contratto in attuazione della disciplina prevista. L'indagine, che a tal fine il giudice deve compiere, non può non tener conto, anzitutto, degli obblighi specifici, che la legge impone al vettore, di mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati nel contratto (art. 1687, comma 1 c.c.); di dare prontamente avviso al destinatario dell'arrivo delle cose trasportate se la riconsegna non deve più eseguirsi presso di lui (art. 1687, comma 2 c.c.); di chiedere immediatamente istruzioni al mittente nel caso di impedimenti anche temporanei nell'esecuzione del trasporto (art. 1686 c.c.). Inoltre, occorre anche accertare se l'uso della normale diligenza nel caso concreto avrebbe evitato l'errore cagionato dall'inganno. Invero, se alla sussistenza del delitto di truffa è sufficiente l'accertamento del nesso causale tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore (non essendo necessario stabilire anche se i mezzi usati siano in astratto genericamente idonei a trarre in errore, quando in concreto essi hanno determinato l'errore medesimo), ciò non basta quando la truffa in suo danno sia dedotta dal vettore come causa di esonero dalla responsabilità per perdita o avaria del carico trasportato ex art. 1693, comma 1 c.c., poiché, a tal fine, l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa, se non esclude il reato, impedisce di individuare nell'evento dedotto i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cass. n. 11004/2003). Pertanto, in caso di furto delle cose trasportate, il vettore, tenuto all'obbligo di custodia non può essere esonerato dalla responsabilità per la perdita delle cose consegnategli per il solo fatto d'essersi avvalso dell'ausilio di terzi che esercitano professionalmente un'attività di vigilanza, ma deve provare che l'opera resa da costoro ha potuto essere a sua volta superata grazie ad un comportamento minaccioso o violento (Cass. n. 1712/2000: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del vettore in un caso in cui l'autotreno utilizzato per il trasporto era stato sottratto, senza usare violenza o minaccia, in un'area di parcheggio custodita da un servizio di vigilanza). Anche per la giurisprudenza di merito l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore (Trib. Bari 1° febbraio2017, n. 567). BibliografiaFlamini, Osservazioni critiche sul concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, in Dir. trasporti, 2002, 813 e ss.; Geri, La responsabilità tra vettore e spedizioniere, in Riv. giur. circ. e trasp. 1984, 625; Grigoli, Sui limiti della prestazione dello spedizioniere, in Giust. civ. 1986, I, 2107; La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000; Paolucci, Il trasporto di persone, Torino, 1999; Vaccà, Diligenza e professionalità dello spedizioniere, in Resp. civ. e prev. 1986, 642. |