Codice Civile art. 1695 - Calo naturale.Calo naturale. [I]. Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata. [II]. Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo. InquadramentoLa norma in esame è volta ad attenuare la responsabilità che la legge fa gravare sul vettore. Inoltre, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione, spetterà invece al vettore, quale onerato della prova del fritto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta, e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione (Cass. n. 702/2018). BibliografiaFlamini, Osservazioni critiche sul concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, in Dir. trasporti, 2002, 813 e ss.; Geri, La responsabilità tra vettore e spedizioniere, in Riv. giur. circ. e trasp. 1984, 625; Grigoli, Sui limiti della prestazione dello spedizioniere, in Giust. civ. 1986, I, 2107; La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000; Paolucci, Il trasporto di persone, Torino, 1999; Vaccà, Diligenza e professionalità dello spedizioniere, in Resp. civ. e prev. 1986, 642. |