Codice Civile art. 1698 - Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.

Francesco Agnino

Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.

[I]. Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore [1689 2] estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento [182 trans.].

Inquadramento

Il destinatario delle cose ha l'onere di far valere nell'immediato gli eventuali vizi delle cose al fine di evitare che sorgano vertenze dopo molto tempo quando l'accertamento dei vizi sarebbe più difficile.

Forma della riserva

In tema di contratto di trasporto, l'art. 1698, ai sensi del quale il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore, non indica il modo con il quale il destinatario debba formulare la riserva, cosicché l'onere relativo può ritenersi adempiuto in qualsiasi forma idonea a rendere edotto il vettore della esistenza della riserva e del contenuto della stessa (Cass. n. 7463/1990).

Sotto altro aspetto, si osserva che il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la «dichiarazione di volerne profittare», ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo (Cass. n. 19225/2013).

Dunque, dal momento in cui il destinatario richiede al vettore la consegna della merce, egli subentra di diritto al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasposto verso il vettore ed altresì nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, tra i quali in primo luogo, l'obbligo di corrispondere al vettore il corrispettivo del trasporto, a prescindere dall'esistenza di eventuali «assegni», ovvero crediti del mittente verso il destinatario, gravanti sulla merce; se il vettore effettua la consegna senza pretendere il contemporaneo pagamento del corrispettivo del trasporto dal destinatario, incorre nella perdita dell'azione verso il mittente, anche se non perde quella nei confronti del destinatario (Cass. n. 18300/2003).

Bibliografia

Flamini, Osservazioni critiche sul concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, in Dir. trasporti, 2002, 813 e ss.; Geri, La responsabilità tra vettore e spedizioniere, in Riv. giur. circ. e trasp. 1984, 625; Grigoli, Sui limiti della prestazione dello spedizioniere, in Giust. civ. 1986, I, 2107; La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000; Paolucci, Il trasporto di persone, Torino, 1999; Vaccà, Diligenza e professionalità dello spedizioniere, in Resp. civ. e prev. 1986, 642.

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