Codice Civile art. 1707 - Creditori del mandatario.

Francesco Agnino

Creditori del mandatario.

[I]. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [2704] anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo [2915 2; 183 trans.].

Inquadramento

La norma prevede una eccezione alla regola per cui, in caso di mandato senza rappresentanza, l'acquisto si produce in capo al mandatario ed è volta a preservare le ragioni del mandante. Tuttavia, per evitare che le parti la usino al fine di frodare i creditori, il principio opera se risulta certo che il mandato è anteriore al pignoramento. Invero, la norma in commento costituisce una applicazione degli artt. 2914 e 2915 c.c. in tema di alienazioni compiute dal debitore prima del pignoramento ed ai vincoli di indisponibilità dei beni pignorati.

Bibliografia

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