Codice Civile art. 1715 - Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.

Francesco Agnino

Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.

[I]. In mancanza di patto contrario [1736], il mandatario che agisce in proprio nome [1705] non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Inquadramento

La norma si giustifica in considerazione del fatto che, se il mandatario agisce in nome proprio, cioè senza rappresentanza, gli effetti della stipula si producono nella sua sfera giuridica e, pertanto, si presume che egli scelga una controparte solvente.

Esonero di responsabilità del mandatario

L'esonero del mandatario senza rappresentanza da responsabilità verso il mandante per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contratto, sancito dall'art. 1715 c.c., ha carattere generale, poiché rappresenta la conseguenza del particolare modo di operare dell'interposizione gestoria, nel cui ambito non v'è spazio per una responsabilità in proprio del gestore, posto che il mandante o ha azione diretta contro il terzo contraente, ovvero versa in una situazione di piena estraneità rispetto al negozio di gestione ed al rapporto che ne scaturisce in capo al mandatario. Pertanto, il suddetto esonero copre tutta l'area dell'esecuzione del mandato e non è limitato ad un solo momento di questa (Cass. n. 3230/1975).

È pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la cosiddetta esecuzione di incarichi da parte della banca per un correntista o per un altro cliente, prevista dall'art. 1856 c.c., comporta l'obbligo del compimento di atti giuridici e rientra nella figura del mandato.

Se la banca non esegue direttamente l'incarico, ma si avvale di un suo corrispondente o di altra banca, non si configura la modificazione soggettiva o oggettiva dell'originario mandato, ma ciò comporta l'instaurazione di un nuovo e distinto mandato (submandato) fra la banca incaricata ed il suo corrispondente o l'altra banca, dalla prima incaricata (Cass. n. 345/1976; Cass. n. 3722/1982; Cass. n. 3559/1979).

Infatti il sostituto del mandatario originario (art. 1717 c.c.) è vincolato a questi da un ulteriore contratto di mandato.

Il mandante non ha azione diretta verso il sostituto del mandatario, qualora quest'ultimo abbia accettato ed approvato l'opera del sostituto, giudicandola sostanzialmente conforme alle istruzioni impartite ed al comportamento dovuto (Cass. n. 3215/1972; Cass. n. 2228/1960).

In tanto il mandante può agire direttamente verso il sostituto in quanto contro di lui sia possibile un'azione dello stesso mandatario e che l'impossibilità di tale azione fa venire meno l'oggetto dell'azione diretta del mandante.

Il principio così affermato va applicato anche nell'ipotesi in cui, ancorché non sia stato approvato il rendiconto, non sia configurabile responsabilità del sostituto verso il mandatario sostituito per essersi attenuto fedelmente alle istruzioni impartite, non avendo il mandatario azione verso il sostituto neppure in questa ipotesi (Cass. n. 7515/1999).

Segnalazione alla centrale Rischi

Nella giurisprudenza di merito si è affermato il principio in forza del quale: la segnalazione da parte della banca alla Centrale Rischi dei nominativi dei clienti e dei saldi negativi dei loro conti correnti prima della revoca degli affidamenti non è una condotta corrispondente ai canoni di diligenza professionale, come codificati nelle regole proprie del settore emanate dalla Banca d'Italia. Tale condotta ben può integrare uno specifico titolo di responsabilità della banca verso i propri correntisti, in quanto il mancato rispetto delle regole di cautela individuate dall'ordinamento professionale, risulta uno specifico indice sia della sussistenza della colpa rilevante ex art. 2043 c.c. sia della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio, secondo le norme generali ex art. 1715, 1374, 1375 c.c. (Trib. Bari 24 gennaio 2008, n. 201; Trib. Milano 19 febbraio 2001).

In altri termini deve essere bandito ogni criterio fondato sulla negletta prassi dell'automatismo della segnalazione (contro l'automaticità della segnalazione vedi anche Trib. Santa Maria Capua Vetere 5 marzo 2009), giacché è pur sempre indispensabile una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, in vista della quale, anzi, ben può pretendersi che lo stesso intermediario attivi almeno un canale di diretta interlocuzione con il cliente, in modo da consentire una delibazione delle ragioni sottese all'esposizione e da permettere al cliente medesimo di contribuire all'istruttoria che l'istituto deve, comunque, effettuare prima della segnalazione (Trib. Foggia 19 dicembre 2003).

In base ai principi di diritto che disciplinano la materia, così come recepiti dalla dottrina — non vi è automatismo fra inadempimento e segnalazione, prima di effettuare quest'ultima la banca è tenuta ad accertarsi che il correntista sia stato preventivamente informato del recesso dal contratto, della revoca dei fidi e, soprattutto, che gli sia stato inviato un atto di costituzione in mora, così che il cliente sia messo in grado di ripianare l'esposizione debitoria, evitando la segnalazione.

Peraltro, in tale sistema, definito per quanto concerne la corretta registrazione dei dati e la responsabilità degli intermediari dalla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, alla Centrale dei rischi deve essere assegnata la posizione di mero gestore dell'archivio, in quanto tale privo di poteri di valutazione e di verifica della correttezza e veridicità delle segnalazioni alla medesima Centrale Rischi effettuate da intermediari finanziari e bancari.

Secondo un orientamento interpretativo, che qui si condivide, non è funzionale ai compiti di vigilanza della Centrale dei rischi il potere di sindacare il merito delle segnalazioni compiute dagli intermediari. La Centrale dei rischi è, pertanto, responsabile dei soli danni che possano derivare a terzi dalle operazioni di trattamento dei dati, intesi come gestione dell'archivio.

Si è, in particolare, ritenuto sul punto che gli intermediari, ossia le banche tenute ad effettuare la segnalazione, siano in via esclusiva responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale Rischi. L'istituto di credito può, infatti, commettere errori nella segnalazione alla Centrale Rischi della posizione debitoria del proprio cliente, comunicando, ad esempio, un affidamento del cliente per credito superiore a quello effettivamente concesso, o ancora segnalando un affidamento inesistente, o inserendo il credito in una categoria diversa da quella nella quale questo andrebbe inquadrato, o ancora infine segnalando un credito in sofferenza pur sussistendo la piena capacità dell'accreditato di soddisfare gli obblighi assunti con il contratto di credito.

Agli intermediari deve, quindi, essere inviata ogni eventuale contestazione o richiesta di correzione e gli stessi sono tenuti a cancellare o correggere gli errori. Ai medesimi soggetti è riservato un autonomo potere decisionale in ordine alla segnalazione ed alla trasmissione alla Centrale di dati personali concernenti il proprio cliente. L'obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi postula infatti un giudizio discrezionale da parte dell'Istituto, che deve saper valutare — quanto alle segnalazioni dei crediti «a sofferenza» — se il soggetto si trovi in uno stato di difficoltà economica, di sufficiente gravità e non transitorio.

La Centrale Rischi, ha il diverso ruolo di custode dei dati segnalati dagli intermediari e di gestore di quella infrastruttura che consente agli stessi intermediari la consultazione dei dati. La stessa, dunque, non valuta il merito della segnalazione, ma deve limitarsi a registrare ed aggregare con riferimento al medesimo soggetto segnalato tutti i dati inviati a suo nome.

In altri termini, la CRIF s.p.a. è un gestore privato di dati, utilizzato dagli istituti bancari per conoscere la solvibilità dei soggetti che richiedono di accedere al credito. Trattasi di una società privata che ha finalità sostanzialmente analoghe a quella della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, e cioè quella di fornire un canale informativo agli istituti di credito circa l'affidabilità creditizia dei clienti delle banche.

La posizione del terzo

Poiché il mandante resta estraneo al contratto concluso per suo conto dal mandatario senza rappresentanza, il terzo contraente non è tenuto ad eseguire la prestazione in vista della realizzazione dell'interesse del mandante, anche se egli abbia avuto conoscenza del mandato. Pertanto in caso di inadempimento del contratto il mandatario non può chiedere al terzo inadempiente il risarcimento dei danni costituiti dalla lesione dell'interesse del mandante, a meno che tale lesione non si traduca in un pregiudizio dell'interesse proprio del mandatario, per avere costui assunto verso il mandante l'obbligazione fideiussoria dell'adempimento da parte del terzo ex art. 1715 (Cass. n. 2877/1976).

Bibliografia

Baldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ. 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014.

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