Codice Civile art. 1921 - Revoca del beneficio.Revoca del beneficio. [I]. La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio [1411 2]. [II]. Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore [188 trans.]. InquadramentoIl diritto del beneficiario, sorto al momento della designazione, è sottoposto alla condizione risolutiva della revoca (Buttaro, 661; Donati, 607; Salandra, in Comm. S.B., 1966, 399). La revoca deve essere effettuata nelle stesse forme in cui può avvenire la designazione beneficiaria, ma può anche desumersi implicitamente dal compimento di un atto incompatibile con la designazione. L'art. 1921 — con previsione che ricalca solo parzialmente l'art. 1412 c.c. — prevede che l'adesione del beneficiario rende la designazione irrevocabile solo quando l'evento si sia già verificato o quando il contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. Pertanto, in tema di assicurazione sulla vita la facoltà di revoca si presenta più ampia rispetto allo schema generale del contratto a favore di terzo. La revoca del beneficio e la dichiarazione di accettazione del beneficiarioLa revoca della designazione ha natura di diritto personale, cosi che non può essere esercitata né dagli eredi, né dai creditori in via surrogatoria, né dal curatore del fallimento, in quanto a seguito di designazione il diritto all'indennità assicurativa non costituisce più parte del patrimonio dello stipulante aggredibile, da parte dei creditori o degli eredi di quest'ultimo, ma viene acquistato dal terzo, in via autonoma ed originaria, sulla base del contratto (Buttaro, ult. cit.; Donati, 608; Gasperoni, 13; Salandra, ult. cit.). Il secondo comma della norma in esame prevede che la dichiarazione di accettazione, nel caso in cui il contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, vada comunicata per iscritto all'assicuratore. La dottrina esclude che la comunicazione della rinuncia alla revoca o quella di accettazione del beneficio abbiano carattere recettizio, attenendo alla esecuzione e non alla validità dell'atto (Donati, 609), con la conseguenza che la mancata comunicazione all'assicuratore della rinuncia alla revoca determina unicamente la sua inefficacia nei confronti di quest'ultimo, che rimane liberato da ogni obbligazione qualora paghi la somma assicurata all'eventuale nuovo beneficiario. Forma della revocaLa revoca deve essere effettuata nelle stesse forme in cui può avvenire la designazione beneficiaria, ovvero con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, per testamento o nei diversi modi previsti in contratto. Nel caso di più stipulanti tutti devono manifestare la volontà di revoca. La revoca oltre che espressa può desumersi implicitamente dal compimento di un atto incompatibile con la designazione quale, ad esempio, la cessazione del pagamento dei premi senza che il contratto sia riattivato nei termini prescritti, la cessione, a titolo oneroso o gratuito, della somma assicurata, la dichiarazione di recesso, il riscatto della polizza (Gasperoni, ult. cit.; Salandra, 400). È stata, ad esempio, ritenuto che ha natura di revoca implicita la disposizione testamentaria che risulti incompatibile con la precedente designazione contrattuale del beneficiario (Trib. Palermo II, 22 gennaio 2003). La causa onerosa della designazione non impedisce la possibilità di revoca (Buttaro, 662), ferma restando la possibilità del beneficiario di agire per il risarcimento dei danni che abbia subito in conseguenza del suo esercizio (Donati, 611). La rinuncia al potere di revocaLa dichiarazione dello stipulante di rinunciare al potere di revoca non comporta di per sé l'effetto dell'irrevocabilità della designazione, rendendosi anche necessaria la manifestazione di volontà da parte del terzo di voler profittare del beneficio. In dottrina è stato evidenziato che la rinuncia alla revoca ricondurrebbe la peculiare disciplina della designazione nell'ambito di quella prevista in via ordinaria dall'art. 1411 con riguardo ai contratti a favore di terzo (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 401). La dichiarazione di rinuncia al potere di revoca deve essere formalizzata per iscritto (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 400). BibliografiaButtaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; Gasperoni, Assicurazione sulla vita, in Enc. giur., III, 1988; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Polotti di Zumaglia, Vita (assicurazione sulla), in Dig. comm., XVI, Torino, 1999; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, III, L'assicurazione sulla vita, Padova, 2013. |