Codice Civile art. 1922 - Decadenza dal beneficio.

Caterina Costabile

Decadenza dal beneficio.

[I]. La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato [801].

[II]. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800 [188 trans.].

Inquadramento

L'art. 1922 prevede due ipotesi di estinzione del beneficio, che sono destinate ad operare anche nel caso di designazione irrevocabile ai sensi dell'art. 1921.

La prima ipotesi si verifica quando il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato; la seconda, con riguardo alla sola designazione a titolo di liberalità, richiama l'art. 800 e si riferisce alla c.d. «ingratitudine del beneficiario» ed alla c.d. «sopravvenienza di figli» del contraente.

La ratio della disposizione in esame è duplice: da un lato, sanzionare il beneficiario che si è dimostrato indegno di ricevere la prestazione, dall'altro, consentire all'assicurato di dare nuova destinazione all'assicurazione premettendo all'istituto di mantenersi in essere.

L'attentato alla vita dell'assicurato

L'attentato alla vita dell'assicurato comporta la decadenza del beneficiario e non l'originaria inefficacia della designazione.

Si reputa sicuramente compresa in tale ipotesi il tentato omicidio, mentre si esclude l'atto meramente colposo con cui il beneficiario abbia messo in pericolo la vita dell'assicurato (Donati, 610; Salandra, in Comm. S.B., 1966, 402).

Detta causa di decadenza opera per tutte le ipotesi di assicurazione (in caso di morte, di vita, miste) e qualunque sia il titolo della designazione (oneroso o gratuito).

L'assicuratore, a seguito della decadenza, non è liberato dalla propria obbligazione che dovrà essere adempiuta a favore degli altri beneficiari, se designati, ovvero degli eredi dell'assicurato (Gasperoni, 13).

La dottrina prevalente ritiene che l'omicidio doloso dell'assicurato ad opera del beneficiario non configura un caso di decadenza dal beneficio, bensì sinistro escluso dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1900, comportando così la definitiva liberazione dell'assicuratore dall'obbligazione di pagamento dell'indennità, anche nei confronti di altri eventuali beneficiari non coinvolti nell'omicidio o degli eredi dell'assicurato (Donati, ult. cit.; Salandra, ult. cit.; La Torre, 368).

Minoritaria, difatti, risulta la posizione di quegli autori che, ravvisando una disparità di trattamento tra l'ipotesi di omicidio dell'assicurato commesso dal beneficiario e suicidio dello stesso assicurato, estendono la previsione dell'art. 1922, comma 1, all'ipotesi dell'omicidio dell'assicurato (Buttaro, 662; Gasperoni, 14). Per tale via pervengono alla conclusione che il beneficiario omicida decade dal beneficio, ma l'assicuratore non è liberato rimanendo obbligato verso gli altri beneficiari o, in mancanza, verso gli eredi dell'assicurato.

Le altre ipotesi di decadenza

L'ultimo comma dell'art. 1922 prevede il diritto del contraente di revocare la designazione irrevocabile fatta a titolo di liberalità nei casi di ingratitudine e sopravvenienza di figli.

In particolare, le fattispecie che legittimano la revoca della designazione in base al combinato disposto degli artt. 800, 801 e 463, nn. 1-3 sono:

1) il tentato o consumato omicidio del coniuge o di un discendente o di un ascendente dell'assicurato, purché il fatto sia punibile a norma della legge penale;

2) il compimento, nei confronti di una delle suddette persone, di una condotta alla quale la legge penale dichiari applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) la denuncia calunniosa o la falsa testimonianza a danno del contraente, o di uno dei predetti soggetti, per reato punibile con oltre tre anni di reclusione;

4) l'essersi reso colpevole di ingiuria grave verso il contraente, o l'avere dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o avergli rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti per legge.

Va rimarcato che, mentre nell'ipotesi di cui al primo comma la decadenza è automatica, nelle ipotesi di cui al secondo comma è riconosciuta al contraente la facoltà di revocare la designazione (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 403).

Bibliografia

Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; Gasperoni, Assicurazione sulla vita, in Enc. giur., III, 1988; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Polotti di Zumaglia, Vita (assicurazione sulla), in Dig. comm., XVI, Torino, 1999; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, III, L'assicurazione sulla vita, Padova, 2013.

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