Codice Civile art. 1930 - Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Caterina Costabile

Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.

[I]. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti [124 ss.; 1187 trans.] (1).

(1) V. artt. 194 ss. nonché 56 e 201 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Inquadramento

L'art. 1930 stabilisce che l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore — riassicurato non esime il riassicuratore dall'obbligo di pagare per intero l'indennità pattuita al fine di fugare i dubbi all'uopo emersi in dottrina sotto la vigenza del codice di commercio (La Torre, 438).

L'obiettivo del legislatore è quello di evitare che il riassicuratore tragga vantaggio dall'insolvenza della controparte prevedendo espressamente che egli deve adempiere per intero alla propria obbligazione. Peraltro, la circostanza che il primo assicuratore riscuota per il singolo sinistro più di quanto paga al proprio assicurato non è fonte di arricchimento per costui, ma è solo una conseguenza della procedura concorsuale (Persico, 856).

L'intento è chiaramente quello di favorire, in caso di insolvenza e di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore, gli interessi degli assicurati a scapito di quelli dei riassicuratori.

Del resto, onde evitare che gli altri creditori dell'assicuratore insolvente possano trarre vantaggio dalle somme pagate dal riassicuratore, è stato concesso un vincolo di destinazione sulle dette somme a favore della massa degli assicurati (art. 1929 c.c.).

La compensazione

Nella riassicurazione soprattutto in quella conclusa per trattati generali si costituisce generalmente una fitta relazione di crediti e debiti reciproci, per cui il riassicuratore se è debitore del riassicurato per i risarcimenti dovuti per i sinistri verificatisi ne è contestualmente creditore per premi e provvigioni da incassare (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 437).

La disposizione fa salva la compensazione tra i premi e gli altri crediti dovuti dall'assicuratore-riassicurato al riassicuratore e i debiti per indennizzo di quest'ultimo verso il riassicurato in liquidazione.

Pertanto, il riassicuratore è sempre tenuto a pagare per intero i propri debiti al riassicurato in liquidazione ma realizza interamente i propri crediti solo se esistono debiti del riassicurato idonei ad essere compensati (La Torre, ult. cit.).

Bibliografia

Buttaro, voce Riassicurazione, in Enc. dir., XL, Milano, 1989; Cagnasso, Riassicurazione, in Dig. comm., Torino, 1996; Forni, Assicurazione e Impresa, Milano, 2009; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Persico, Riassicurazione, in Nss. D.I., XV, Torino, 1968.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario