Codice Civile art. 1931 - Compensazione dei crediti e debiti.Compensazione dei crediti e debiti. [I]. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [1241 ss.; 187 trans.] (1). (1) V. art. 1930 e artt. 194 ss. nonché 56 e 201 r.d. 16 marzo 1942, n. 267. InquadramentoNella riassicurazione, soprattutto in quella conclusa per trattati generali, si costituisce generalmente una fitta relazione di crediti e debiti reciproci, per cui il riassicuratore se è debitore del riassicurato per i risarcimenti dovuti per i sinistri verificatisi ne è contestualmente creditore per premi e provvigioni da incassare. La disposizione in commento introduce una forma di compensa zione legale che diviene operativa al verificarsi della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato (Salandra, in Comm. S.B., 1970, 437). La disposizione aveva la finalità di risolvere la problematica emersa sotto il previgente codice del commercio: la giurisprudenza in materia concorsuale formatasi sotto la previgente normativa tendeva, difatti, a negare la compensabilità dei debiti ove per una delle parti dei rapporti obbligatori si fosse aperta una procedura concorsuale. BibliografiaButtaro, voce Riassicurazione, in Enc. dir., XL, Milano, 1989; Cagnasso, Riassicurazione, in Dig. comm., Torino, 1996; Forni, Assicurazione e Impresa, Milano, 2009; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Persico, Riassicurazione, in Nss. D.I., XV, Torino, 1968. |