Codice Civile art. 1741Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1). (1) Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis. InquadramentoLa norma si giustifica considerando che l'entrata dello spedizioniere nel contratto comporta l'assunzione, da parte di questi, della duplice qualità di spedizioniere e di vettore. Presupposti per l'assunzione della veste di vettoreAffinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (Cass. n. 2898/2005; Cass. n. 1425/2011). A norma dell'art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è un mandato col quale «lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie»; si tratta, come da pacifico insegnamento anche della dottrina, di un mandato senza rappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto di trasporto, si porranno a suo carico gli obblighi del vettore (ipotesi dello spedizioniere vettore, di cui all'art. 1741 c.c.). La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato più volte che, affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (Cass. n. 7556/1997; Cass. n. 15186/2004; Cass. n. 2898/2005). Tale accertamento dovrà essere compiuto assumendo come punto di partenza il contenuto del contratto e, se del caso, rifacendosi agli usi specifici dei diversi porti, trattandosi di una materia regolata fin da tempi molto risalenti anche sulla base delle singole prassi locali. La giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di chiarire che la polizza di carico assume la veste di titolo di credito che da diritto alla consegna delle merci trasportate, sicché il legittimo portatore di tale polizza ha titolo per promuovere l'azione cartolare contro il vettore per la perdita o per i danni subiti dalla merce trasportata (Cass. n. 14089/2014; Cass. n. 7025/1999; Cass. n. 2898/2005, la quale parla di titolo rappresentativo delle merci, stante l'equivalenza tra possesso del titolo e possesso delle merci). Pertanto, perché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere-vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva (Cass. n. 18657/2013; Cass. n. 1425/2011: «affinché lo spedizioniere che normalmente è obbligato a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, il contratto di trasporto, acquisti la veste di spedizioniere — vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che esso assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva»). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |