Codice Civile art. 1749 - Obblighi del preponente (1).

Francesco Agnino

Obblighi del preponente (1).

[I]. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

[II]. Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

[III]. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

[IV]. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 d.lg. 15 febbraio 1999, n. 65. Il testo era il seguente: «Mancata esecuzione del contratto. [I]. La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. [II]. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata [dalle norme corporative, o] dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità».

Inquadramento

La norma è espressione del generale dovere di buona fede che incombe sulle parti del contratto.

In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1749, comma 1 c.c. i doveri di collaborazione sono più sfumati quanto alle condotte richieste alla mandante, posto che il codice fa riferimento ad un generico dovere di «mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto»; nel secondo comma, invece, tale dovere si specifica, facendosi più pregnante, nella consegna all'agente di un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate. La modalità della consegna non può essere sostituita unilateralmente da un equipollente, tanto più che l'art. 1749, ultimo comma c.c. sanziona con la nullità ogni patto (ed a maggiore ragione ogni unilaterale modifica) contrario alle disposizioni del citato articolo (Trib. Genova 12 dicembre 2016: nella specie, il Tribunale ha rilevato che attraverso la modalità aziendale di mettere a disposizione presso l'azienda una postazione informatica ad esclusiva al fine di avere accesso a tutte le informazioni inerenti la loro posizione personale non avviene la «consegna» all'agente, libero di consultare o meno i dati contabili, ribaltandosi così l'obbligo legislativo della mandante in un obbligo di consultazione dell'agente).

Obblighi a carico del proponente

In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749, non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'art. 4 d.lgs. n. 65/1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova applicazione analogica l'art. 2119, con il consequenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 in caso di cessazione del rapporto (Cass. n. 21445/2007).

Peraltro, in tema di rapporto di agenzia, l'esercizio legittimo, da parte della società preponente, del potere di recesso ad nutum non integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, anche se il recesso stesso abbia comportato dei danni per l'agente, poiché, nel detto rapporto, la violazione delle norme di correttezza presuppone un abuso del potere di recesso ad nutum da parte del soggetto preponente, ovvero un affidamento incolpevole dell'agente (Cass. n. 3925/2001).

Si è anche affermato che nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quelle relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nell'esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo, ma, perché, non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede (Cass. n. 5467/2000).

Da ciò consegue che è nulla — per indeterminatezza dell'oggetto (exartt. 1346 e 1418 c.c.) — la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali, salva la facoltà di recesso dell'agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell'originaria pattuizione negoziale, dovendo escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell'attività dell'agente, costituita dalle provvigioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponente, senza che possa in tale evenienza supplire (in via analogica) il disposto dell'art. 2225, che, con riferimento al rapporto di lavoro autonomo, prevede criteri suppletivi di quantificazione del corrispettivo, ove non determinato dalle parti (Cass. n. 11003/1997).

Il testo attuale dell'art. 1749 c.c., è quello che risulta per effetto dal d.lgs. n. 65/1999, art. 4, recante «Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986».

Il nuovo testo, nello stabilire il principio di carattere generale che il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede, ha posto a carico del preponente medesimo, al fine di una gestione trasparente del rapporto, lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più analitico possibile, delle provvigioni dovute; ha riconosciuto all'agente il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed, in particolare, un estratto dei libri contabili; ha infine sanzionato con la nullità ogni patto contrario. Ciò significa che, attualmente, l'agente è titolare di un vero e proprio diritto all'accesso ai libri contabili in possesso del preponente, che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza, il preponente, ove richiesto (anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall'agente al fine di consentire l'esatta ricostruzione del rapporto di agenzia; la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può quindi essere considerata generica ed inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, giacché, trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità della preponente e indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751 c.c., la preponente ha comunque l'obbligo, in esecuzione del dovere di lealtà e buona fede — anche indipendentemente dall'ordine del giudice — di porli a disposizione dell'agente.

Deve però puntualizzarsi che il diritto all'accesso alla documentazione contabile non è fine a se stesso, ma è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia. In questo senso è stato affermato che l'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente dev'essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, ammettendosi la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, quando essa derivi dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente e, in primis, dell'obbligo contrattuale concernente l'invio degli estratti conto provvigionali (Cass. n. 18586/2007; Cass. n. 14968/2011; Cass. n. 21219/2015). Incombe quindi alla parte che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, in primis, l'invio o meno degli estratti conto provvigionali ed il loro contenuto) e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza (Cass. n. 19319/2016).

Invero, l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 303/1991, art. 2 ha riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, pertanto, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione, come nella specie, dell'istanza dell'agente mirante, indipendentemente dall'espletamento di consulenza tecnica, all'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa all'aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni; né è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente (Cass. n. 18586/2007; Cass. n. 14968/2011).

Da ciò consegue che in caso di mancato assolvimento da parte del preponente dell'obbligo contrattuale concernente l'invio degli estratti conto provvisionali, deve ritenersi che non è imputabile all'agente la carenza di indicazione dei dati relativi alla quantificazione del proprio credito, derivando tanto, appunto, dall'inadempimento del non contestato obbligo contrattuale di informazione posto a carico del preponente.

Il contratto di concessione di vendita, per la sua struttura e la sua funzione economico-sociale, presenta aspetti che lo avvicinano al contratto di somministrazione, ma non può, tuttavia, essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione. Esso consiste, sul piano strutturale, in un contratto quadro o contratto normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita, ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale. Tale contratto differisce perciò dal contratto di agenzia, perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante (Trib. Firenze, 5 giugno 2021, n. 1538).

In tema di contratto di agenzia, l'articolo 1749 c.c, come modificato dall'articolo 4, del D.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, ha imposto al preponente lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più dettagliato, delle provvigioni dovute. L'agente è, dunque, titolare di un vero e proprio diritto all'accesso ai libri contabili in possesso del preponente che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può essere considerata generica e inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, atteso che, trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità del preponente ed indispensabili ai fini previsti dagli articoli 1748 e 1751, il preponente ha comunque l'obbligo, in ossequio al dovere di lealtà e buona fede, anche indipendentemente dall'ordine del giudice, di porli a disposizione dell'agente che deve, tuttavia, dedurre e dimostrare l'interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza (Cass. n. 34925/2023).

Bibliografia

Baldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014.

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