Codice Civile art. 1751 - Indennità in caso di cessazione del rapporto (1).Indennità in caso di cessazione del rapporto (1). [I]. All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni (2): l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. [II]. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. [III]. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. [IV]. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. [V]. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. [VI]. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. [VII]. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente (3). (1) Articolo così sostituito dall'art. 4 d.lg. 10 settembre 1991, n. 303. (2) Alinea così sostituito dall'art. 5 1 d.lg. 15 febbraio 1999, n. 65. Il testo recitava: «All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:». (3) Comma aggiunto dall'art. 52 d.lg. n. 65, cit. InquadramentoL'indennità di cessazione del rapporto di agenzia è disciplinata dall'art. 1751, per come novellato dal d.lgs. n. 65/1999, alla stregua degli artt. 17 e 19, direttiva 86/653/CE. La norma condiziona l'attribuzione dell'indennità non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza a equità dell'attribuzione. In giurisprudenza è stato evidenziato che l'art. 1751 fa derivare, dalla cessazione del rapporto di agenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito, Cass. lav., n. 9426/2008), che dà diritto all'indennità prevista nel primo comma (quando ne ricorrono i presupposti), e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale. Tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito (Cass. lav., n. 18264/2013). La dottrina individua il fondamento della disposizione nella volontà del legislatore codicistico di tutelare — pur in presenza di una legittima scelta del preponente di organizzare in piena autonomia la propria attività — la parte più debole del rapporto di lavoro in presenza di eventi per lo stesso di per sé oggettivamente pregiudizievoli (Toffoletto, 109; Trioni, in Comm. S. B., 217). Il credito derivante dal rapporto di agenzia per provvigioni e indennità costituisce un caratteristico credito di valuta: di conseguenza, il creditore, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio di svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo questa ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. II, n. 19218/2016). Il credito dell'agente per indennità suppletiva di clientela non gode del privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 3 in quanto non riveste natura retributiva ma si configura come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del pregiudizio, diverso da quello derivante dalla mancata percezione delle provvigioni, derivante dalla perdita della clientela. La S.C. ha all'uopo osservato che il fondamento della previsione di cui all'art. 2751-bis, n. 3 è quello di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o parasubordinato e destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia (Cass. VI, n. 18692/2017). L'indennità di scioglimento del rapportoLa corresponsione di una indennità di fine rapporto è stata prevista in origine dall'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, i cui principi sono stati poi recepiti nell'originario testo della norma in esame. Successivamente, il testo dell'art. 1751 è stato cambiato dall'articolo unico della l. n. 911/1971 che prevedeva l'erogazione dell'indennità in tutti i casi di scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato, indennità che, quanto alla misura, veniva rigidamente proporzionata alle provvigioni percepite dall'agente nel corso del rapporto. Per la determinazione dell'indennità la norma rinviava agli accordi economici collettivi, che prevedevano l'accantonamento al Fondo indennità di risoluzione del rapporto (firr) presso l'Enersarco; a detta indennità si aggiungeva la cd. «indennità suppletiva» prevista dalla contrattazione collettiva, che ne disponeva l'erogazione solo in caso di risoluzione e per fatto non imputabile all'agente. L'attuale testo dell'art. 1751 è frutto del recepimento degli artt. 17,18 e 19 della direttiva 86/653/CEE. La direttiva offriva agli Stati membri la possibilità di optare tra due modelli alternativi: quello cd. compensativo e quello risarcitorio, mutuati rispettivamente dal sistema tedesco e francese. L'alternativa era esplicitata dallo stesso legislatore comunitario e risultava confortata dalla formulazione testuale dell'art. 17 che obbligava i paesi destinatari a garantire all'agente commerciale «un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3». La scelta del legislatore italiano è stata a favore della prima soluzione (Bortolotti, 819). Il testo dell'art. 1751 così come inizialmente modificato dal d.lgs. n. 303/1991 prevedeva che all'atto dello scioglimento del rapporto fosse dovuta all'agente l'indennità di scioglimento se ricorreva almeno una delle seguenti condizioni: 1) egli doveva aver svolto una attività che si traducesse per il preponente in un incremento numerico o in un rafforzamento della clientela, procurando nuovi clienti al preponente, o incrementando gli affari di questi con i clienti già esistenti, in modo tale che il preponente ricevesse ancora, alla cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi dall'attività svolta dall'agente; 2) ovvero che la corresponsione della stessa apparisse equa, tenuto conto delle circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l'agente avrebbe perduto a cagione della cessazione del rapporto. Va all'uopo evidenziato che la direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE alla quale il d.lgs. n. 303/1991 si proponeva di dare attuazione poneva queste condizioni non come alternative ma come cumulative: il diritto all'indennità sorgeva solo se si realizzavano entrambe, mentre per la norma italiana il diritto alla corresponsione dell'indennità sorgeva purché si verificasse almeno una di esse. La divergenza esistente tra la direttiva comunitaria e il decreto legislativo che aveva inteso darle attuazione, anche sul punto relativo all'indennità di scioglimento del rapporto, aveva dato luogo all'avviamento da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione a carico dell'Italia. Recependo il parere emesso dalla Commissione, è stato emanato il d.lgs. n. 65/1999, che ha eliminato i punti di contrasto tra la normativa interna e la direttiva comunitaria dando a quest'ultima piena attuazione. Secondo il testo attuale della norma, l'indennità in caso di scioglimento del contratto è dovuta solo se si verificano congiuntamente le due condizioni previste dal primo comma, non essendo più sufficiente, perché sorga il diritto alla indennità di scioglimento, il verificarsi di una sola di esse. In dottrina si è evidenziato come la scelta «meritocratica» traspaia nettamente dalla formulazione legislativa che ancora l'indennità non tanto ai risultati prodotti dall'agente durante la vigenza del rapporto, compensati dalla corresponsione della provvigione, quanto, piuttosto, dai risultati postumi che altrimenti non sarebbero compensati (Trioni, in Comm. S. B., 219). La giurisprudenza ha rimarcato che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo (Cass. II, n. 11369/2014; Cass. lav., n. 15203/2010). Non è pertanto sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti (Cass. lav., n. 20047/2016). La S.C. ha, inoltre, chiarito che resta esclusa dall'ambito di applicabilità della norma in esame l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare (Cass. lav., n. 25740/2018). La direttiva non prevedeva alcun criterio preciso per la determinazione dell'indennità che è stata, pertanto, rimessa agli stati membri. Il legislatore italiano ha stabilito che l'importo dell'indennità di scioglimento non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione (comma 3). L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente (comma 7). Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente ex art. 1751 nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito -, mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato (Cass. lav., n. 23547/2023). Evoluzione giurisprudenziale ed intervento della Corte di GiustiziaIn giurisprudenza erano sorti notevoli dubbi interpretativi in ordine alla nuova disciplina dettata dall'art. 1751 con particolare riferimento alle finalità dell'art. 17 della predetta direttiva e, eventualmente, circa i criteri relativi alla quantificazione dell'indennità. La S.C. (lav. ord. n. 20410/2004) ha investito della questione, ai sensi dell'art. 150, ultimo comma l. n. 1203/1950, la CGUE che con la sentenza 23 marzo 2006, n. 465 (Haonyvem c. De Zotti), ha chiarito che l'art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE dev'essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita da un'indennità determinata, in applicazione di un accordo collettivo, secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della summenzionata norma. I giudici di legittimità si sono adeguati a detta interpretazione della normativa sin dalle prime pronunce successive (Cass. lav., n. 21301/2006; Cass. lav., n. 21309/2006) evidenziando che, fini della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente nel regime precedente all'accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'«indennità meritocratica», ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) è necessario verificare — non secondo una valutazione complessiva ex ante dell'operato dell'agente, ma secondo un esame dei dati concreti ex post— se, fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3, l'indennità determinata secondo l'Accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 sia corrispondente, o no, al canone di equità prescritto dal primo comma dell'art. 1571, tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Qualora il giudice non la ritenga tale, deve riconoscere all'agente il differenziale necessario per riportarla ad equità (Cass. lav., n. 486/2016; Cass. lav., n. 25904/2014). Ipotesi in cui l'indennità non è dovutaL'indennità non è dovuta quando (Quattrocchio, 4): — il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto; — l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; — l'agente, ai sensi di un accordo con il preponente, cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. In particolare, la dottrina sottolinea che l'inadempimento il cui verificarsi comporta l'estinzione del diritto all'indennità di scioglimento del rapporto deve essere di particolare gravità: non è sufficiente un inadempimento di non scarsa importanza, che secondo le regole generali giustifica la risoluzione del contratto, ma occorre qualcosa di più, ovvero una giusta causa che non consenta al preponente la continuazione neppure provvisoria del rapporto (Saracini Toffoletto, 485; Trioni, in Comm. S. B., 210). Secondo l'impostazione dei giudici di legittimità, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, si può utilizzare per analogia il concetto di giusta causa previsto dall'art. 2119 per il lavoro subordinato (Cass. II, n. 9779/2011; Cass. lav., n. 3595/2011). La violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede viene ritenuta idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751 ove abbia specificamente allegato e dedotto la concreta violazione degli obblighi a carico del preponente, dovendosi comunque escludere che quest'ultimo sia tenuto alla conservazione dei contratti procurati a garanzia dell'interesse (e dell'immagine) di colui che abbia concorso a procurarli, attesa l'assenza, a differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato, di un obbligo di protezione della professionalità dell'agente (Cass. lav., n. 19300/2015). Si è altresì ritenuto che la cessione d'azienda può integrare una giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata e, più in generale, della regolare prosecuzione dell'attività dell'azienda cui è connessa l'attività dell'agente medesimo (Cass. lav., n. 21445/2007). L'indennità di cessazione del rapporto non è altresì dovuta nel caso in cui il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività (Cass. lav., n. 20089/2013). E' stato, inoltre, recentemente chiarito che l'indennità meritocratica costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennità meritocratica in applicazione della previsione di cui all'art. 1751 non è dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto (Cass. lav., n. 28109/2024). Il diritto dell'agente al risarcimento del dannoIl comma 4 dell'art. 1751 chiarisce che la corresponsione dell'indennità non priva comunque l'agente dell'eventuale diritto al risarcimento dei danni. La giurisprudenza ha evidenziato che la previsione legislativa, secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del «diritto all'eventuale risarcimento dei danni», si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, giacché il quarto comma dell'art. 1751 configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma della stessa norma, con il quale può pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito (Cass. II, n. 27294/2013; Cass. lav., n. 18264/2013). Tra i fatti illeciti rientranti nella previsione normativa vengono, ad esempio, annoverati l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione (Cass. lav., n. 9426/2008; Cass. lav., n. 11402/2000). La S.C. ha di contro evidenziato che l'esercizio, da parte del preponente, della facoltà di recedere «ad nutum» dal rapporto di agenzia, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale ma legittima esplicazione di un diritto potestativo, dal cui esercizio, pertanto, non deriva, di per sé, all'agente alcun danno risarcibile (Cass. II, n. 3251/2017). Prescrizione e decadenzaIl diritto ad ottenere il pagamento della indennità di scioglimento del rapporto si prescrive nell'ordinario termine decennale, e non nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. (Cass. lav., n. 1269/1984). Ad avviso della S.C. la domanda volta alla declaratoria dell'illegittimità del recesso del preponente dal contratto di agenzia per insussistenza di giusta causa ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., con riguardo al credito dell'agente per l'indennità di cessazione del rapporto, senza necessità che sia proposta una specifica domanda diretta a farlo valere, trattandosi di diritto che si ricollega con un nesso di causalità esclusivo alla definizione del contenzioso sulla legittimità del recesso stesso (Cass. VI, n. 8983/2015). L'art. 1751, comma 5, ha introdotto un termine di decadenza, correlato alla mancata comunicazione al preponente dell'intenzione di far valere i propri diritti, da effettuarsi entro un anno dallo scioglimento del rapporto. Il termine inizia a decorrere dalla data di scioglimento del rapporto, ovvero dalla scadenza dell'eventuale termine di preavviso. L'avvenuta decorrenza del termine non è rilevabile dal giudice d'ufficio, secondo le regole generali (art. 2969 c.c.). Mette conto evidenziare che la richiesta, anche parziale, dell'indennità di cessazione del rapporto entro il termine annuale di cui all'art. 1571, comma 5, c.c., in qualunque modo effettuata, purché con specificazione del titolo, impedisce qualsiasi decadenza, consentendo all'agente di chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo (Cass. II, n. 22535/2022). I giudici di legittimità hanno, inoltre, ritenuto inidonea ad impedire la decadenza annuale di cui all'art. 1751, comma 5, una missiva che non conteneva alcun riferimento all'indennità di fine rapporto, ma si riferiva a pretese collegate ad un rapporto di lavoro subordinato (Cass. lav., n. 3851/2017). Ciò in quanto secondo i principi generali, al fine di garantire le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici, è necessario che l'adempimento idoneo ad evitare la decadenza si esplichi in relazione ad una pretesa determinata, individuata anche mediante l'indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, che costituisce imprescindibile elemento distintivo della pretesa. Natura inderogabile della disposizioneLe disposizioni dell'art. 1751 sono inderogabili a svantaggio dell'agente. La giurisprudenza interpreta la previsione di cui al comma 6 nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente il risultato migliore, in quanto la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato giudizialmente ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive (Cass. lav., n. 15375/2017; Cass. lav., n. 7567/2014; Cass. lav., n. 687/2008). Di conseguenza è consentita l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale (Cass. II, n. 3713/2024). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passerelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |