Codice Civile art. 1753 - Agenti di assicurazione.Agenti di assicurazione. [I]. Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate [dalle norme corporative o] dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa [1903] (1) (2). (1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo. (2) V. d.lg. 7 settembre 2005, n. 209. InquadramentoL'agente di assicurazione è colui che assume stabilmente l'incarico, dalla direzione di una impresa assicurativa, di provvedere, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione e allo sviluppo degli affari assicurativi nell'ambito del territorio assegnatogli, intrattenendo direttamente rapporto con l'impresa mandante. Gli agenti di assicurazione rientrano nella categoria degli intermediari di assicurazione e riassicurazione così come disciplinati dal d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private). L'art. 106 d.lgs. n. 209/2005 individua i caratteri dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa riassumibili nella presentazione o proposizione di prodotti di assicurazione o riassicurazione ovvero nella consulenza o assistenza finalizzate a tali attività e, se previsto dall'incarico, nella conclusione di contratti o nella collaborazione alla gestione ed esecuzione dei contratti stipulati. Il secondo comma dell'art. 109 d.lgs. n. 209/2005, chiarisce che gli agenti si distinguono dagli altri intermediari perché agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione. Essi sono tenuti all'iscrizione nella sezione loro dedicata del registro degli intermediari presso l'Isvap che esercita anche la vigilanza sull'attività esercitata dagli agenti di assicurazione. Gli agenti di assicurazione possono essere distinti nelle tre figure degli agenti in gestione libera (v. art. 2 Accordo nazionale agenti del 10 ottobre 1951), degli agenti operanti per la gestione in economia (v. art. 2 dell'Accordo nazionale agenti del 10 ottobre 1951) e nel subagente (v. art. 1 dell'Aec del 19 dicembre 1941). La disciplina normativa e contrattuale dell'agente di assicurazioneL'articolo in commento precisa che all'agente di assicurazione sono applicabili le norme codicistiche sul contratto di agenzia, in quanto non derogate dalle norme corporative e dagli usi, e in quanto compatibili con la natura dell'attività assicurativa l'art. 1753. Secondo un orientamento dottrinale minoritario, la disposizione in commento inverte la gerarchia delle fonti assegnando alle disposizioni codicistiche una valenza subordinata rispetto alla disciplina collettiva e agli usi (Saracini, Toffoletto, in Comm. S. B., 2002, 594). Di contro, secondo l'opinione dottrinale dominante, l'applicabilità delle norme del codice civile deve ritenersi in posizione subordinata rispetto alla disciplina collettiva e agli usi, conseguendone che, salvo l'art. 1903 c.c., il rapporto tra impresa assicuratrice e agente è, in primo luogo, disciplinato dagli accordi collettivi o dagli usi, e solo in mancanza di tale regolamentazione si potranno applicare gli articoli di riferimento contenuti nel codice civile (Trioni, in Comm. S. B., 2006, 265). La giurisprudenza, aderendo all'impostazione dottrinale dominante, ha esplicitamente affermato che, qualora il rapporto con l'agente di assicurazione sia disciplinato da un apposito accordo collettivo, quest'ultimo si applica in via esclusiva e prevale, in caso di contrasto, sulle norme del codice previste per l'agente di commercio in generale (Cass. lav., n. 9386/2001). La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1753 nella parte in cui capovolge la gerarchia delle fonti (Corte cost. n. 280/1998). La disposizione in esame si riferisce unicamente ai c.d. agenti a gestione libera che svolgono l'attività di promozione della conclusione di affari per conto delle imprese assicuratrici con gestione a proprio rischio (Baldi, 346). Invero, gli agenti c.d. in economia sono lavoratori subordinati dell'impresa assicuratrice, che assume direttamente il rischio dell'attività svolta da essi. La S.C. ha chiarito che l'agente di assicurazioni assume l'incarico di promuovere la conclusione di contratti, ma non li può concludere con effetto per il rappresentato in difetto di poteri rappresentativi conferiti dal preponente, salva la ratifica da parte di quest'ultimo; tale ratifica, peraltro, può essere anche tacita ed attuarsi mediante un comportamento concludente quale, in ipotesi, l'incasso dei premi (Cass. III, n. 12611/2003). Norme applicabili agli agenti di assicurazioneLe norme del codice sicuramente utilizzabili anche per gli agenti di assicurazione sono gli artt. 1744, 1745 e 1752 c.c. (Baldi, 317; Ghezzi, in Comm. S. B., 1970, 242). All'agente di assicurazione può essere, dunque, conferito il potere di concludere direttamente i contratti che procura al preponente, ex art. 1752. Tra gli atti che l'agente di assicurazione con rappresentanza può compiere si collocano le pattuizioni con le quali si diminuisce o aumenta il premio assicurativo, e quella con cui si determina in misura diversa da quanto inizialmente pattuito il valore delle cose assicurate (Saracini, Toffoletto, in Comm. S. B., 2002, 616). Non rientra, invece, nei poteri dell'agente di assicurazione, neppure se munito di rappresentanza, il potere di accertare e liquidare i sinistri, e quello di emettere assegni in nome e per conto del preponente, a meno che non gli sia stata conferita in tal senso apposita procura (Saracini, Toffoletto, in Comm. S. B., 2002, 617). Anche la giurisprudenza ha ritiene che possano essere conferiti all'agente di assicurazione a gestione libera il potere di riscuotere i crediti del preponente e la rappresentanza dello stesso, evidenziando che la causa tipica del contratto di agenzia non muta per effetto dell'estensione convenzionale dei compiti dell'agente (Cass. lav., n. 7329/1990). Rappresentanza processualeRelativamente alla legittimazione processuale, attiva e passiva, degli agenti di assicurazione l'art. 1903 ne ampia notevolmente la portata rispetto all'art. 1745, prevedendo che per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti in esecuzione del loro mandato gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possano promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto. In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione, occorre peraltro distinguere a seconda che vi sia o meno conferimento di poteri rappresentativi, con la conseguenza che nel primo caso, la rappresentanza derivante dal relativo atto si estende anche alla riscossione dei premi (a norma degli artt. 1744, 1752, 1753) a prescindere dallo status di agente a gestione libera o di dipendente dell'impresa di assicurazione; mentre nel secondo caso, la rappresentanza deriva ex lege dall'art. 1903 e, come tale, è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente (Cass. III, n. 469/2003). Pertanto, il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere validamente conferito ai predetti agenti per un'attività (riscossione dei premi) per la quale essi siano già investiti di un potere di rappresentanza sostanziale in base alle condizioni generali di polizza, nel rispetto, pertanto, del disposto dell'art. 77 c.p.c. il quale non consente il conferimento di una rappresentanza meramente processuale disgiunta da quella sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass. II, n. 13523/1991). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passerelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |