Codice Civile art. 1760 - Obblighi del mediatore professionale.Obblighi del mediatore professionale. [I]. Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [1522], finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro [2214 ss.] gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione. InquadramentoA seguito dell'entrata in vigore della l. n. 39/1989 non ha più ragion d'essere la distinzione tra mediatore professionale e mediatore non professionale. La l. n. 39/1989 stabilisce, difatti, che anche per i mediatori occasionali sussiste l'obbligo previsto per quelli professionali di iscriversi nel ruolo istituito dalla medesima legge: in mancanza, essi non hanno alcun diritto alla provvigione, e se l'hanno percepita la devono restituire. Pertanto, si ritiene che l'art. 1760 in parola faccia riferimento a quel particolare tipo di mediatore professionale la cui attività ha ad oggetto la conclusione di affari su merci o su titoli disciplinandone gli obblighi, ponendo a suo carico l'obbligo di conservazione dei campioni delle merci vendute, di rilascio di una ricevuta firmata dei titoli negoziati, di annotazione degli estremi dei contratti e di rilascio di copia dell'annotazione effettuata. Obblighi del mediatoreTre sono gli obblighi che il legislatore impone al mediatore professionale. In primo luogo, quello di conservare i campioni delle merci vendute sopra campione finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce. Viene, dunque, imposto al mediatore l'obbligo legale di concludere un contratto di deposito con le parti. Secondo la prassi commerciale la vendita a campione può atteggiarsi, ai sensi dell'art. 1522, come vendita su campione e come vendita su tipo di campione. Non ponendo la norma in commento distinguo, l'obbligazione in parola incombe sul mediatore in entrambe le ipotesi. L'obbligo di custodia del mediatore ha carattere temporaneo in quanto sussiste fino a quando l'azione per la risoluzione del contratto, concessa al venditore dall'art. 1522, non sia estinta per il decorso del termine di cui all'art. 1495 o fino a quando non sia riconosciuta la conformità del campione alla merce (Carraro, 191). È controverso in dottrina se tale obbligo professionale includa anche quello di prelevare il campione e di farselo consegnare dalle parti o se sia limitato all'ipotesi della consegna del campione all'intermediario in quanto terzo rispetto al contratto concluso (Marini, in Comm. S., 1992, 145). Il secondo obbligo è quello rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero, al fine di identificare i titoli e facilitare la risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere in sede di esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al n. 2 ha lo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere in sede di esecuzione del contratto per smarrimento, furto, falsità (Azzolina, La mediazione, in Tr. Vas., 1955, 121). Il terzo obbligo riguarda l'annotazione su apposito registro degli elementi di individuazione del contratto che si stipula con l'intervento del mediatore, con il conseguente rilascio alle parti di una copia sottoscritta dal mediatore. Anche in tal caso, come per i numeri precedenti, l'imposizione dell'obbligo assolve alla finalità di agevolare, sotto il profilo probatorio, la risoluzione di eventuali controversie tra le parti del contratto intermediato. Valore probatorio delle scritture di cui al n. 3 dell'art. 1760Le poche pronunce giurisprudenziali in ordine alla norma in parola sono attinenti al carattere ed al peso che possono avere, in sede di prova giudiziale, le scritture di cui al n. 3 dell'art. 1760. La conferma d'ordine formata dal mediatore è stata, ad esempio, ritenuta rilevante ai fini della prova della sussistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale (Cass. I, n. 7048/1999) o anche della conclusione stessa del contratto (Cass. II, n. 6497/1979). La dottrina ha evidenziato che al libro dei contratti del mediatore non può essere attribuito il carattere di autenticità e la sua efficacia probatoria è rimessa al libero convincimento del giudice, a meno che la parte sottoscriva la nota di mediazione: in questo caso la nota avrebbe l'efficacia giuridica di ogni altra scrittura privata (Stolfi, in Comm. S. B., 1970, 50). L'obbligo imposto dall'art. 5, comma 4 l. n. 39/1989L'ultimo comma dell'art. 5 l. n. 39/1989 ha posto a carico del mediatore professionale un ulteriore obbligo prevedendo che il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione istituita presso la CCIAA. La S.C. ha all'uopo precisato che non può ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative il contratto concluso a mezzo di moduli a stampa contenenti le condizioni di contratto predisposte dal mediatore la cui copia non sia stata depositata secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, l. n. 39/1989, atteso che le norme contenenti obblighi o divieti, anche se sanzionati penalmente o in sede amministrativa, possono essere considerate imperative, in difetto di un'espressa sanzione civilistica di invalidità, solo se dirette alla tutela di un interesse pubblico generale (Cass. III, n. 11600/2011). BibliografiaCarraro, La mediazione, Padova, 1960; Cataudella, Mediazione, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990; Giordano, Struttura essenziale della mediazione, in Riv. dir. comm., 1957, I, 214; Guidotti, Ancora in tema di mediazione, in Giur. comm., 2005, 2, 176; Guidotti, La mediazione, in Contr. impr. 2004, 927; Minasi, Mediazione, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976; Rolfi, Il mediatore ed il diritto alla provvigione, in Giur. mer., 2011, 1, 85; Sesti, Responsabilità aquiliana del mediatore-mandatario nei confronti del soggetto promissario acquirente del bene, in Resp. civ. e prev.,2009, 11, 2286. |