Codice Civile art. 1761 - Rappresentanza del mediatore.

Caterina Costabile

Rappresentanza del mediatore.

[I]. Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Inquadramento

La disposizione in esame, rispetto al profilo dell'imparzialità che tradizionalmente caratterizza la figura del mediatore nella fase esecutiva dell'opera di cui all'art. 1754, attribuisce — dopo la conclusione dell'affare — allo stesso la possibilità di rappresentare una delle parti nella successiva fase esecutiva del contratto concluso con il suo intervento.

La S.C. ha individuato la ragione dell'incompatibilità delle posizioni di mediatore e di rappresentante di una parte dell'affare nell'esigenza di garantire l'imparzialità del mediatore (Cass. III, n. 1995/1987; Cass. II, n. 1294/1986) anziché nel fine di evitare una duplicazione di rapporti o un cumulo di retribuzioni. Conseguentemente, una volta che l'attività di mediazione risulti esaurita con la conclusione dell'affare, l'incompatibilità viene meno e chi l'ha svolta può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi al contratto concluso con il suo intervento.

Ambito di applicabilità

La quasi totalità della dottrina (Cataudella, 151; Marini, in Comm. S., 1992, 149) ritiene, sulla scorta del presente articolo, che il potere di rappresentanza possa essere conferito al mediatore solo per compiere atti esecutivi del contratto intermediato e non anche per la conclusione del contratto stesso.

A titolo esemplificativo si indicano quali atti rientranti nella previsione dell'art. 1761 il pagamento del prezzo, la consegna del bene venduto, il rilascio di quietanze, l'individuazione della cosa nella vendita generica, le attività preliminari alla stipula del contratto definitivo nella compravendita immobiliare (Marini, in Comm. S., 1992, 152).

Una diversa e minoritaria impostazione (Azzolina, in Tr. Vas., 1955, 23) reputa, invece, che il potere espresso dall'art. 1761 possa estendersi oltre che all'attività esecutiva dell'affare concluso anche alla sua formale conclusione senza che ciò comprometta la posizione di equilibrio del mediatore imposta dall'art. 1754. Secondo tale impostazione, l'utilità della disposizione in esame risiederebbe solo nella conferma della distinzione tra mediatore e rappresentante: la rappresentanza del mediatore non avrebbe nulla a che vedere con l'incarico di mediazione, ma sarebbe conseguenza di un diverso e specifico incarico ad hoc: in questo caso il mediatore assumerebbe la figura di mandatario, e i crediti per le spese e per l'eventuale compenso derivante da questo particolare incarico sarebbero assistiti dal privilegio di cui all'art. 2761 (Stolfi, in Comm. S. B., 1970, 51).

La giurisprudenza risulta allineata con la dottrina maggioritaria evidenziando che il mediatore, dato il suo dovere di imparzialità, non può rappresentare una delle parti nella stipulazione del contratto, restando limitata la possibilità di rappresentanza soltanto nell'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (Cass. III, n. 1231/2000; Cass. III, n. 5861/1982).

Più precisamente, la S.C. ha individuato la ragione dell'incompatibilità delle posizioni di mediatore e di rappresentante di una parte dell'affare nell'esigenza di garantire l'imparzialità del mediatore (Cass. III, n. 1995/1987; Cass. II, n. 1294/1986) anziché nel fine di evitare una duplicazione di rapporti o un cumulo di retribuzioni. Conseguentemente, una volta che l'attività di mediazione risulti esaurita con la conclusione dell'affare, l'incompatibilità viene meno e chi l'ha svolta può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi al contratto concluso con il suo intervento.

Trattandosi di attività altra ed eventuale rispetto alla messa in relazione, nulla si oppone a che venga pattuito in apposito corrispettivo per il suo espletamento.

In dottrina ci si è interrogati in relazione all'ipotesi in cui, incaricato il mediatore di rappresentare la parte nella fase esecutiva dell'affare, nulla sia stato previsto dalle parti relativamente all'eventuale corrispettivo. L'opinione prevalente reputa in tal caso operante la presunzione di onerosità del mandato di cui all'art. 1709 (Marini, in Comm. S., 1992, 152), evidenziando che l'incarico cui fa riferimento la norma in commento da vita ad un distinto ed autonomo contratto di mandato, con conseguente applicazione in via diretta della relativa disciplina.

Bibliografia

Carraro, La mediazione, Padova, 1960; Cataudella, Mediazione, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990; Giordano, Struttura essenziale della mediazione, in Riv. dir. comm., 1957, I, 214; Guidotti, Ancora in tema di mediazione, in Giur. comm. 2005, 2, 176; Guidotti, La mediazione, in Contr. impr. 2004, 927; Minasi, Mediazione, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976; Rolfi, Il mediatore ed il diritto alla provvigione, in Giur. mer. 2011, 1, 85; Sesti, Responsabilità aquiliana del mediatore-mandatario nei confronti del soggetto promissario acquirente del bene, in Resp. civ. e prev.2009, 11, 2286.

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