Codice Civile art. 1765 - Leggi speciali.Leggi speciali. [I]. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. InquadramentoLa figura del mediatore professionale comune è individuata dall'art. 1765 mediante il rinvio alla legislazione speciale. La norma chiarisce la natura generale della disciplina codicistica in tema di mediazione e la conseguente specialità di tutte le disposizioni estranee al codice volte a integrarne o modificarne la disciplina (Marini, in Comm. S., 1992, 181). Il mediatore creditizioIl mediatore creditizio svolge professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, l'attività di messa in relazione di banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'art. 16 della l. n. 108 del 1996 (oggi abrogato e rifluito nell'art. 128-sexies TUB, approvato con d.lgs. n. 385/1993, precedentemente modificato dall'art. 11, comma 1 d.lgs. n. 141/2010, e successivamente modificato dall'art. 1 d.lgs. 21 aprile 2016 n. 72), al fine di contenere il fenomeno dell'usura, istituì l'albo dei mediatori creditizi, al quale dovevano essere obbligatoriamente iscritti colo che intendessero svolgere l'attività di «mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari». La legge tuttavia non definì la nozione di «mediazione creditizia», delegandone espressamente la delimitazione ad un futuro regolamento d'esecuzione (art. 16, comma 2, l. n. 108/1996). Tale regolamento, emanato quattro anni dopo col d.P.R. n. 287/2000, oggi anch'esso abrogato per effetto del d.lgs. n. 141/2010, art. 28, comma 1, lett. b), definì mediatore creditizio «colui che (...) mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma». Attualmente il comma 1 dell'art. 128-sexies d.lgs. n. 385/1993 definisce il mediatore creditizio come il «soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» .L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto previsto dall'articolo 128-undecies d.lgs. n. 385/1993. Detti soggetti possono svolgere unicamente attività di consulenza per la concessione di finanziamenti nonché attività connesse o strumentali. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (art. 128-sexies, comma 4 d.lgs. n. 385/1993). Il mediatore di assicurazione o brokerIl mediatore di assicurazione o broker svolge una attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione (art. 109, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 209/2005). La prestazione che caratterizza il broker, quindi, non è quella di mediare l'affare assicurativo, ma di mediarlo assistendo il cliente nella determinazione del contenuto contrattuale. Ne deriva che il broker, utilizzando la conoscenza che ha del mercato assicurativo, deve fornire ai suoi clienti, potenziali assicuratori, suggerimenti pratico-economici necessari affinché si possa conseguire la massima copertura assicurativa con la minor spesa. La S.C. ha all'uopo evidenziato che il broker assicurativo svolge — accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione — un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (Cass. III, n. 12973/2010). Il mediatore marittimoLa figura del mediatore marittimo è disciplinata dalla l. n. 478/1968, il cui art. 1 l. n. 478/1968, cit., definisce mediatore marittimo chi si occupa prevalentemente di contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi, nonché di contratti di trasporto marittimo di cose, agendo in modo del tutto indipendente dalle parti contraenti. Ciò che lo distingue dagli altri mediatori è pertanto l'oggetto dell'attività esplicata. Tale legge ha elevato il mediatore marittimo a particolare categoria professionale. Ne sono derivate la previsione dell'incompatibilità con altri impieghi (art. 3 l. n. 478/1968), l'istituzione di un ruolo professionale (art. 4 l. n. 478/1968), la sottoposizione ad un controllo disciplinare (art. 16 l. n. 478/1968). Anche per il mediatore marittimo l'iscrizione negli appositi ruoli è a titolo personale e non è ammessa la delega ad altro mediatore se non è iscritto nella stessa sezione. BibliografiaCarraro, La mediazione, Padova, 1960; Cataudella, Mediazione, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990; Giordano, Struttura essenziale della mediazione, in Riv. dir. comm. 1957, I, 214; Guidotti, Ancora in tema di mediazione, in Giur. comm., 2005, 2, 176; Guidotti, La mediazione, in Contr. impr., 2004, 927; Minasi, Mediazione, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976; Rolfi, Il mediatore ed il diritto alla provvigione, in Giur. mer. 2011, 1, 85; Sesti, Responsabilità aquiliana del mediatore-mandatario nei confronti del soggetto promissario acquirente del bene, in Resp. civ. e prev. 2009, 11, 2286. |