Codice Civile art. 1769 - Responsabilità del depositario incapace.

Caterina Costabile

Responsabilità del depositario incapace.

[I]. Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti [2046]. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo [2041 s.].

Inquadramento

Nel deposito, come in ogni altro contratto, si richiede la capacità di agire delle parti. Il contratto di deposito è quindi annullabile se una di esse è incapace di contrarre.

Ad avviso di una parte della dottrina la norma trova applicazione sia nelle ipotesi di incapacità naturale che in quelle di incapacità legale (Mastropaolo, 12). Secondo altri autori, invece, l'art. 1769 dovrebbe trovare applicazione solo in ipotesi di incapacità legale e non anche nelle ipotesi di incapacità naturale (Rescigno, Incapacità naturale e inadempimento, Napoli, 1950, 216).

L'art. 1769, precisando che in tali ipotesi permane una responsabilità del depositario medesimo per la conservazione della cosa, nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti, pone il problema del coordinamento di tale regola col principio generale della retroattività dell'annullamento, in forza del quale verrebbe invece meno l'obbligazione di custodia del depositario incapace e quindi anche la sua responsabilità quale custode per la perdita o il deterioramento della cosa.

L'incapacità può riguardare anche il depositante: in questo caso, egli avrà diritto a richiedere la restituzione della cosa depositata anche ove fosse stato previsto un termine a favore del depositario; il depositario, a sua volta, potrà chiedere il ritiro del deposito anche se fosse stato previsto un termine a favore del depositante.

Natura della responsabilità

Secondo parte della dottrina, l'art. 1769 non contraddice i principi generali, giacché la responsabilità del depositario incapace non segue la violazione di un'obbligazione, da cui egli è liberato in conseguenza dell'annullamento del contratto, ma sussiste nel concorso delle condizioni necessarie per il sorgere dell'ordinaria responsabilità extracontrattuale, con la quale si identificherebbe (Darmatello, Portale, 256; Mastropaolo, in Tr. Res., 500).

Secondo altro orientamento, la norma porrebbe un aggravamento della posizione del custode incapace, lasciando persistere in capo a questi, malgrado l'annullamento del contratto, l'obbligo di custodia. In sostanza il depositario incapace, inadempiente dell'obbligazione di custodia, sarebbe responsabile ex contractu, rispondendo così del danno come se il fatto dannoso costituito dall'inadempimento integrasse un fatto illecito ex art. 2043 c.c. (Fiorentino, in Comm. S. B., 82).

Quindi ai sensi dell'art. 1769 c.c., il depositario incapace risponde della conservazione della cosa come se fosse capace ed il contratto fosse valido.

Incapacità del depositante e del depositario: effetti dell'annullabilità del contratto

Per l'ipotesi di annullamento del contratto, vanno distinti gli effetti che ne discendono a seconda che incapace sia il depositante ovvero il depositario.

Nel primo caso, il depositante incapace sarà tenuto per le spese sostenute dal depositario per la conservazione della cosa e al risarcimento delle perdite cagionate dal deposito (art. 1781 c.c.) ma non all'eventuale compenso pattuito (contra Fiorentino, in Comm. S. B., 83).

Se, invece, l'annullamento del contratto è dovuto ad incapacità del depositario, ciò farebbe venire meno ogni sua responsabilità per la custodia. Il depositante potrebbe, allora, chiedere, se possibile, solo la restituzione della cosa, nonché il rimborso per quanto il depositario incapace abbia rivolto a proprio vantaggio (Funaioli, in Tr. G. S.-P., 28).

Bibliografia

Dalmartello, Portale, voce Deposito, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952; Galasso A., Galasso G., Deposito, in Dig. civ., 1989; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Majello, Il deposito nell'interesse del terzo, in Banca, borsa tit. cred., 1961, I, 311; Mastropaolo, Deposito (in generale), in Enc. giur., Roma, 1988; Salomoni, La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto, in Resp. civ. prev., 2014, fasc. 5, 1435.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario