Codice Civile art. 1776 - Obblighi dell'erede del depositario.

Caterina Costabile

Obblighi dell'erede del depositario.

[I]. L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante [1203 ss.].

Inquadramento

In caso di morte del depositario, secondo le regole generali, l'obbligo di restituzione della cosa depositata incombe sugli eredi.

L'art. 1775, postulando che il contratto di deposito non si estingue ipso iure per la morte del depositario, esclude che il contratto possa essere ricompresso tra quelli di fiducia, almeno nel senso pieno dell'espressione. Tuttavia, un elemento fiduciario è sempre presente nel deposito, almeno in favore del depositante, per cui la morte del depositario fa sorgere a favore del depositante, ove gli eredi non diano affidamento per la custodia, una facoltà di recesso.

Il legislatore ha disciplinato la situazione dell'erede del depositario, il quale potrebbe ignorare che una determinata cosa mobile, da lui ritrovata nel patrimonio del de cuius, fosse da questi tenuta in deposito: stabilisce pertanto la norma in esame che, nel caso di alienazione in buona fede della cosa depositata, l'erede è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto e che, se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'erede alienante.

È stato sottolineato il carattere eccezionale della regola, ispirata a ragioni di equità, che configura l'unica ipotesi in cui l'impossibilità esclusivamente soggettiva della prestazione ha efficacia liberatoria, in deroga all'art. 1218 (Dalmartello, Portale, 266).

Alienazione della cosa depositata

L'alienazione in buona fede della cosa depositata da parte dell'erede dà luogo a un caso di surrogazione reale ex lege, per cui alla cosa si sostituisce il prezzo o il diritto a conseguirlo.

Si è discusso sull'ipotesi, non prevista dalla norma, di alienazione della cosa depositata a titolo gratuito, sempre da parte dell'erede in buona fede.

Secondo un primo orientamento, si può ricorrere in tal caso alle disposizioni in materia di pagamento dell'indebito ed in particolare all'art. 2038, comma 1, ultima parte, il quale stabilisce che il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito (Dalmartello, Portale, ult. cit.).

Secondo altro orientamento, invece, l'erede, ancorché in buona fede, deve considerarsi tenuto ad indennizzare il depositante, non potendosi ritenere applicabile la disposizione dell'art. 1776 quando nessun corrispettivo sia entrato nel patrimonio dell'erede (Fiorentino, in Comm. S. B., 84).

Buona fede dell'erede

La prova della buona fede, come elemento del fatto estintivo dell'obbligazione di restituzione, grava sull'erede, ma potrà anche non essere rigorosa, essendo sufficiente che il giudice tragga da tutti gli elementi in suo possesso la convinzione che l'erede abbia ignorato l'altrui appartenenza della cosa (Fiorentino, in Comm. S. B., 99).

Qualora l'alienazione sia avvenuta in mala fede, la responsabilità dell'erede verso il depositante per inadempimento dell'obbligazione di restituzione resta ovviamente impregiudicata.

Bibliografia

Dalmartello, Portale, voce Deposito, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952; Galasso A., Galasso G., Deposito, in Dig. civ., 1989; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Majello, Il deposito nell'interesse del terzo, in Banca, borsa tit. cred., 1961, I, 311; Mastropaolo, Deposito (in generale), in Enc. giur., Roma, 1988; Salomoni, La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto, in Resp. civ. prev., 2014, fasc. 5, 1435.

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