Codice Civile art. 1779 - Cosa propria del depositario.

Caterina Costabile

Cosa propria del depositario.

[I]. Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto [1253 ss.].

Inquadramento

La norma in esame stabilisce che il depositario è liberato da ogni obbligazione laddove risulti che egli stesso è proprietario della res e che il depositante non ha alcun diritto su di essa.

Ad avviso della dottrina, quando l'appartenenza della cosa al depositario sia antecedente al deposito, il contratto di deposito è nullo per difetto di causa, (Fiorentino, in Comm. S. B., 103). Tuttavia, qualora il depositante vanti un diritto reale limitato ovvero un diritto personale di godimento sulla cosa il contratto sarà valido ed il depositario non sarà liberato dall'obbligazione di custodia pur essendo il proprietario della res (Dalmartello, Portale, 267).

Quando, invece, la proprietà della cosa viene acquistata dal depositario dopo la conclusione del negozio secondo alcuni autori vi sarebbe nullità del contratto per mancanza sopravvenuta (Fiorentino, ult. cit.), mentre secondo altri si verificherebbe l'estinzione del rapporto per confusione (Funaioli, in Tr. G. S.-P., 78).

In sostanza, ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 1779, occorre la contemporanea presenza del requisito positivo della proprietà della res da parte del depositario e del requisito negativo della mancanza di posizioni giuridiche limitatrici del diritto di proprietà in capo al depositante, sicché non risulta applica in modo assoluto il broccardo «depositum rei suae consistere non potest».

La S.C. ha ritenuto che, qualora l'assegnatario di un alloggio, costruito a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, abbia dato in comodato il bene medesimo ad un terzo — ancorché con eventuale violazione delle norme disciplinanti tale assegnazione — il predetto terzo, in applicazione analogica del principio codificato dall'art. 1779, può opporsi alla pretesa di rilascio, avanzata dal comodante, nel caso in cui, in qualità di detentore del bene in via continuativa e per durevoli esigenze di abitazione, abbia presentato e visto accogliere l'istanza di cessione in proprietà dell'alloggio stesso, secondo la previsione dell'art. 1 l. n. 225/1965, attivando così un procedimento amministrativo necessariamente destinato a sfociare nell'acquisto della proprietà, e non suscettibile di essere paralizzato dal titolo dedotto dal comodante (Cass. S.U., n. 1355/1980).

Bibliografia

Dalmartello, Portale, voce Deposito, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952; Galasso A., Galasso G., Deposito, in Dig. civ., 1989; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Majello, Il deposito nell'interesse del terzo, in Banca, borsa tit. cred., 1961, I, 311; Mastropaolo, Deposito (in generale), in Enc. giur., Roma, 1988; Salomoni, La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto, in Resp. civ. prev., 2014, fasc. 5, 1435.

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