Codice Civile art. 1785 quater - Nullità (1).Nullità (1). [I]. Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore. (1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 10 giugno 1978, n. 316. InquadramentoL'art. 1785-quater sancisce il principio dell'inderogabilità della disciplina speciale in materia di deposito alberghiero, rendendo inammissibile qualsiasi limitazione o esclusione convenzionale della responsabilità dell'albergatore. La disposizione in esame limita fortemente l'autonomia contrattuale in funzione di protezione del cliente, che nei contratti di albergo è la parte debole del contratto, in quanto potrebbe, in vista della improcrastinabile esigenza di rinvenire un alloggio dove pernottare, accettare delle condizioni inique. Va all'uopo evidenziato che l'art. 1785-quater non costituisce una semplice applicazione dell'art. 1229, comma 1 c.c. che vieta l'esclusione e la limitazione della responsabilità debitoria per dolo o colpa grave, posto che la disciplina della risarcibilità dei danni subiti dalle cose del cliente non può essere modificata in favore dell'albergatore nemmeno con riferimento ai casi di colpa semplice o di responsabilità oggettiva. La dottrina è unanime nel ritenere che la norma riguardi sia la responsabilità limitata dell'albergatore per le cose portate in albergo, sia la responsabilità illimitata per le cose consegnate in custodia (Bussoletti, 10). Le clausole di esclusione della responsabilità dell'albergatoreLe innovazioni introdotte dalla l. n. 316/1978, che ha reso esecutiva la Convenzione di Parigi 17 dicembre 1972 sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate in albergo dai clienti, hanno determinato un'estensione del divieto, in primo luogo con riferimento all'ambito di applicazione: il nuovo dettato normativo comprende, accanto alle clausole riguardanti la responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo e non consegnate, anche l'ipotesi della responsabilità relativa alle cose consegnate in custodia (Bussoletti, 10; Mastropaolo, in Tr. Res., 567). In secondo luogo, l'estensione opera con riferimento all'oggetto della nullità, in quanto la norma dichiara nulli non solo i patti esonerativi o limitativi della responsabilità, ma anche le semplici dichiarazioni unilaterali, come ad esempio i cartelli o gli avvisi esposti nei locali dell'albergo, di cui si ribadisce così l'inidoneità a ridurre la responsabilità dell'albergatore. Casistica La giurisprudenza di merito ha ritenuto che, qualora in uno stabilimento balneare sia previsto che denaro ed oggetti di valore dei clienti, siano conservati presso la cassa, il proprietario dello stabilimento non è responsabile della sottrazione di detti oggetti che il cliente, in luogo di consegnarli, abbia riposti nell'armadietto degli indumenti (Trib. Napoli 9 febbraio 1981). La S.C. ha statuito che al contratto in forza del quale il campeggio è utilizzato quale luogo di parcheggio di una roulotte, nel cosiddetto rimessaggio invernale, si applica la disciplina generale del contratto di deposito, con la conseguente responsabilità ex recepto del gestore del campeggio. Pertanto, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto (Cass. III, n. 16079/2002; Cass. III, n. 6866/1993). BibliografiaBonfiglio, Il contratto di albergo ed il contratto di deposito alberghiero, in Giust. civ., 1995, I, 2222; Bonilini, La responsabilità dell'albergatore, in Resp. civ. prev., 1987, 30; Bussoletti, Albergo (contratto di), in Enc. giur., I, Roma, 1988; Carnevali, in Commento alla legge 10 giugno 1978, n. 316, in Le nuove leggi civ. comm., 1979, sub art. 1-3, 127; Fragali, Albergo (contratto di), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Geri, Albergatore (responsabilità del), in Nss. D.I., App. I, Torino, 1980, 198; Mezzasoma, La responsabilità civile dell'albergatore, in Rass. dir. civ., 1990, 536; Preden, Albergo (contratto di), in Enc. dir. agg., Milano, 1998, 57; Zuddas, Il contratto di albergo, in Ciurnelli, Monticelli e Zuddas, Il contratto di albergo. Il contratto di viaggio. I contratti del tempo libero, Milano, 1994. |