Codice Civile art. 1785 quinquies - Limiti di applicazione (1).Limiti di applicazione (1). [I]. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi. (1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 10 giugno 1978, n. 316. InquadramentoIl legislatore, mediante la disposizione in esame, ha espressamente ricondotto il parcheggio in albergo alle norme generali relative alla custodia di autoveicoli. L'albergatore può, dunque, essere chiamato a rispondere dei danni secondo le regole del deposito ordinario, in particolare secondo il criterio della diligenza ex art. 1768 c.c. Qualora, invece, non sia ravvisabile alcun contratto di deposito, l'albergatore potrà ritenersi responsabile soltanto se il fatto sia a lui o ai suoi ausiliari direttamente imputabile, secondo i principi generali in materia di responsabilità per fatto illecito (Bussoletti, 10; Carnevali, 155; Geri, 216). L'art. 1785-quinquies prevede l'inapplicabilità delle disposizioni che disciplinano la responsabilità dell'albergatore anche con riferimento alle cose lasciate nei veicoli e agli animali vivi. Tra le norme che devono ritenersi inapplicabili deve comprendersi anche l'art. 1785-quater, sicché saranno valide, nei limiti stabiliti dall'art. 1229, le clausole che limitano la responsabilità dell'albergatore o dei soggetti ad esso assimilati (Carnevali, 153). Parcheggio ed albergoLa responsabilità dell'albergatore per il furto di veicoli lasciati nei parcheggi annessi all'albergo sussiste solo in presenza di un vero e proprio contratto di deposito, perfezionato mediante la consegna o affidamento delle chiavi o del veicolo stesso all'albergatore o a un suo incaricato. In assenza di detti presupposti, ed in presenza di cartelli che segnalano l'assenza di custodia, non sussiste alcun obbligo di custodia né responsabilità dell'albergatore per furto o danneggiamento del veicolo (Cass. II, n. 12840/2025). La S.C. ha ritenuto che la consegna da parte di un cliente delle chiavi di un autoveicolo al vetturiere dell'albergo dove alloggia integra l'affidamento del veicolo e non la presa in consegna delle chiavi e dell'autoveicolo a titolo di cortesia, perfezionando un ordinario contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto, ed al quale non si applica la disciplina del deposito alberghiero, per effetto dell'esclusione dei veicoli di cui all'art. 1785-quinquies (Cass. III, n. 6048/2010). BibliografiaBonfiglio, Il contratto di albergo ed il contratto di deposito alberghiero, in Giust. civ., 1995, I, 2222; Bonilini, La responsabilità dell'albergatore, in Resp. civ. prev., 1987, 30; Bussoletti, Albergo (contratto di), in Enc. giur., I, Roma, 1988; Carnevali, in Commento alla legge 10 giugno 1978, n. 316, in Le nuove leggi civ. comm., 1979, sub art. 1-3, 127; Fragali, Albergo (contratto di), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Geri, Albergatore (responsabilità del), in Nss. D.I., App. I, Torino, 1980, 198; Mezzasoma, La responsabilità civile dell'albergatore, in Rass. dir. civ., 1990, 536; Preden, Albergo (contratto di), in Enc. dir. agg., Milano, 1998, 57; Zuddas, Il contratto di albergo, in Ciurnelli, Monticelli, Zuddas, Il contratto di albergo. Il contratto di viaggio. I contratti del tempo libero, Milano, 1994. |