Codice Civile art. 1788 - Diritti del depositante.

Caterina Costabile

Diritti del depositante.

[I]. Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

Inquadramento

La disposizione in esame riconosce al depositante il diritto di ispezionare le merci e di ritirare i campioni d'uso, ossia di effettuare piccoli prelievi delle merci la cui entità è stabilita dagli usi commerciali in modo che non siano modificati sostanzialmente la quantità e quindi il valore della merce depositata (Mastropaolo, in Tr. Res., 1985, 578).

La dottrina ha evidenziato che nel deposito nei magazzini generali il potere di controllo è più ampio, rispetto a quello consentito nel comune deposito, dove il controllo è possibile nella misura in cui non comporti un aggravio ingiustificato per il depositario (Bozzi, 156; Fiorentino, in Comm. S. B., 1967, 117).

I diritti dei depositanti

L'art. 32 r.d. n. 126/1927 e l'art. 1788 riconoscono al depositante un particolare diritto sulle merci depositate.

La norma regolamentare consente non solo le manipolazioni e il prelevamento di campioni, operazioni queste normalmente eseguite nei depositi doganali o in magazzini privati, ma anche cernite, miscele ed altre operazioni commerciali che non alterino la ragione dei diritti doganali (Bozzi, ult. cit.; Fiorentino, ult. cit.).

Queste attività possono essere eseguite solo se sia stato rilasciato il permesso della dogana, sotto la sua continua vigilanza, e, naturalmente, con il rispetto delle modalità stabilite dal regolamento dei magazzini generali.

L'art. 1788 riconosce al depositante, il diritto di ispezionare le merci.

Il diritto d'ispezione riconosciuto al depositante nei magazzini generali, il cui oggetto non può essere che il controllo sullo stato delle merci, si pone in stretta e diretta correlazione con l'obbligazione di conservazione che fa capo ai magazzini ed offre al depositante un duplice vantaggio: potendo verificare sempre nel corso del rapporto (e non soltanto nel momento terminale di esso) l'adempimento dell'obbligazione di conservazione, egli può esercitare più tempestivamente (nel caso di constatazione del mancato rispetto delle modalità di deposito che erano state convenute) la facoltà di recesso e limitare, pertanto, i danni arrecati dall'inadempimento dei magazzini (Bozzi, 157; Massamormile, 192; contra Majello, 244, secondo il quale la norma in parola consentirebbe al depositante, una volta controllato lo stato delle cose depositate, soltanto «di provvedere, per proprio conto, contro gli eventuali vizi che la merce abbia nel frattempo manifestati»).

La dottrina ha evidenziato che nel deposito nei magazzini generali il potere di controllo è più ampio, rispetto a quello consentito nel comune deposito, dove il controllo è possibile nella misura in cui non comporti un aggravio ingiustificato per il depositario (Bozzi, ult. cit.; Fiorentino, ult. cit.).

La S.C. ha escluso che una mera ispezione, espletata ai sensi dell'art. 1788 dal depositante o suo avente causa, alla presenza della polizia, di una partita di merce sbarcata da una nave in regime di sbarco in amministrazione ex art. 454 cod. nav. e affidata in deposito ad una impresa portuale, implichi riconsegna della merce stessa dall'impresa depositarla all'avente diritto, senza che da questi sia mai stata avanzata richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 1771 c.c. (Cass. III, n. 19735/2011).

Al depositante compete inoltre diritto di ritirare i campioni d'uso, ovvero di quelle minime quantità di merci che nel commercio si usano come campioni e il cui prelievo non altera sostanzialmente la quantità e dunque il valore della merce depositata.

Bibliografia

Angeloni, Magazzini generali, in Nss. D.I., X, Torino 1964; Bozzi, Magazzini Generali, in Enc. dir., Milano, 1975; Clarizia, Nota di pegno, in Enc. dir., Milano, 1978; De Majo, Fede di deposito, in Enc. dir., Milano, 1968; Lener, Nota di pegno, in Dig. comm., 1994; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Massamormile, Magazzini generali, in Dig. comm., Torino, 1993; Rescigno, Fede di Deposito, in Dig. comm., 1991; Zuddas, Il deposito in albergo e nei magazzini generali, Torino, 2006.

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