Codice Civile art. 1790 - Fede di deposito.Fede di deposito. [I]. I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. [II]. La fede di deposito deve indicare: 1) il cognome e il nome o la ditta [2563 ss.] e il domicilio [43] del depositante; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle; 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata (1). (1) V. art. 13 r.d.l. 1° luglio 1926, n. 2290; artt. 5 ss. r.d. 17 marzo 1938, n. 726; artt. 17 ss. r.d. 17 giugno 1938, n. 856. InquadramentoLa fede di deposito è un titolo rappresentativo di merci: ai sensi dell'art. 1996 il possessore della stessa ha pertanto diritto alla consegna delle merci che sono in essa specificate, il possesso delle medesime ed il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (De Majo, 63; Zuddas, 241). L'emissione della fede di deposito da parte dei magazzini generali non è obbligatoria ma avviene su richiesta del depositante. La funzione della fede di deposito consiste nel facilitare la negoziazione delle merci mediante il trasferimento del titolo, ovvero la parziale realizzazione del loro valore, in attesa della vendita, mediante la costituzione su di esse del pegno che garantisce mutui o, in genere, operazioni di finanziamento (Bozzi, 153). Il legislatore ha previsto che la fede di deposito debba contenere una serie di indicazioni atte ad individuare il depositante stesso, il luogo del deposito, le merci depositate, il pagamento dei diritti doganali e l'esistenza di una assicurazione sulle merci (Fiorentino, in Comm. S. B., 1967, 120). L'emissione di tale titolo rappresentativo di merci è consentita solo ai magazzini generali debitamente autorizzati (art. 7 r.d. n. 126/1927) e solo per merci depositate da terzi e non anche per quelle appartenenti ai magazzini stessi (Scalisi, 401). In detta ultima ipotesi la fede di deposito dovrebbe considerarsi nulla (Bozzi, ult. cit.). La fede di deposito attribuisce il possesso delle merci ma non la proprietà delle stesse, trasferendosi il relativo diritto non in base al titolo ma in base al sottostante contratto di compravendita. Natura giuridicaLa fede di deposito è un titolo rappresentativo di merci: ai sensi dell'art. 1996 il possessore della stessa ha pertanto diritto alla consegna delle merci che sono in essa specificate, il possesso delle medesime ed il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (De Majo, 63; Zuddas, 241). Si tratta di un titolo di credito causale, in quanto contiene la menzione del tipo negoziale da cui ha origine e che ne determina la disciplina legislativa (Angeloni, 21). L'incorporazione nel titolo rappresentativo del diritto alla consegna delle merci ha per conseguenza che il solo possessore del titolo, previa esibizione di esso, può esigere la restituzione della merce e che d'altro canto il magazzino emittente è obbligato ad effettuarla solo a favore di chi possegga legittimamente il titolo. In dottrina si ritiene sia ammissibile una fede di deposito di merci depositate alla rinfusa (Rescigno, 50). Indicazioni che la fede di deposito deve contenereLa disposizione in esame e le leggi speciali stabiliscono le indicazioni che la fede di deposito deve contenere. Essa deve contenere, ai sensi dell'art. 1790, comma 2, una serie di indicazioni atte ad individuare il depositante stesso (nome e cognome o indicazione della ditta e domicilio del depositante), il luogo del deposito, le merci depositate, il pagamento dei diritti doganali e l'esistenza di una assicurazione sulle merci. La fede di deposito deve altresì indicare se la merce sia stata oggetto di perizia, il nome, in tal caso, del perito stimatore e il valore della stima (art. 13, r.d.l. n. 2290/1926), e deve essere datata e sottoscritta dall'esercente (Angeloni, 168; Fiorentino, ult. cit.). Pur nel silenzio della legge, nella prassi s'inseriscono anche altre indicazioni: la data d'inizio del deposito e la sua durata, se determinata; la data di emissione del titolo; la sottoscrizione dell'esercente il magazzino generale. Sono ritenute essenziali le indicazioni relative alla natura e quantità della merce e al magazzino emittente (Fiorentino, ult. cit.). In ogni caso si ritiene che, qualora la fede di deposito irregolare o imperfetta non possa valere come titolo di credito, il depositante sia ammesso comunque a provare l'esistenza del contratto di deposito e ad esercitare così i propri diritti nei confronti del magazzino generale (Bozzi, 159; Fiorentino, ult. cit.). Emissione irregolareL'emissione della fede di deposito è consentita soltanto ai magazzini autorizzati (art. 7, r.d. n. 126/1927): ci si è, pertanto, interrogati in ordine alla possibilità per magazzini non autorizzati o ai quali sia stata revocata l'autorizzazione di emettere fedi di deposito o comunque titoli di credito incorporanti il diritto alla riconsegna delle merci depositate e rappresentativi delle merci stesse (Rescigno, 55). La dottrina dominante ha perlopiù dato risposta affermativa al problema (Angeloni, 167; Fiorentino, ult. cit.). Si discute, altresì, in ordine alle conseguenze dell'emissione irregolare del titolo. Secondo alcuni il titolo sarebbe invalido e varrebbe come mero documento di legittimazione. Secondo altra impostazione il titolo sarebbe valido, ma sottoposto alla disciplina dei titoli di credito in generale (De Majo, 68). Taluno ancora ritiene che l'emissione irregolare importi soltanto l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19, r.d. n. 126/1927 (Angeloni, ult. cit.). BibliografiaAngeloni, Magazzini generali, in Nss. D.I., X, Torino 1964; Bozzi, Magazzini Generali, in Enc. dir., Milano, 1975; Clarizia, Nota di pegno, in Enc. dir., Milano, 1978; De Majo, Fede di deposito, in Enc. dir., Milano, 1968; Lener, Nota di pegno, in Dig. comm., 1994; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Massamormile, Magazzini generali, in Dig. comm., Torino, 1993; Rescigno, Fede di Deposito, in Dig. comm., 1991; Zuddas, Il deposito in albergo e nei magazzini generali, Torino, 2006. |