Codice Civile art. 1885 - Assicurazioni contro i rischi della navigazione.Assicurazioni contro i rischi della navigazione. [I]. Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione [446 ss., 514 ss. c. nav.]. InquadramentoL'assicurazione marittima è stata la prima forma di assicurazione e ha dominato il mercato assicurativo fino al XVII secolo. L'art. 1885 si inserisce nel sistema della gerarchia delle fonti del diritto della navigazione fissato dall'art. 1 cod. nav.: in conformità a questa previsione la disposizione in esame si pone come norma di collegamento e, in particolare, consente di integrare il diritto della navigazione con le disposizioni generali in materia di contratto di assicurazione (Salandra, in Comm. S. B., 1966, 207). Invero, il carattere tradizionalmente autonomo del diritto marittimo ha determinato che questo ramo di assicurazioni sia stato disciplinato nel codice della navigazione ove sono contenute disposizioni sia sulle assicurazioni marittime (artt. 514-547 cod. nav.) sia sulle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea (artt. 1001-1021 cod. nav.). In particolare, va evidenziato che, con riferimento al rischio assicurabile, l'assicurazione marittima conosce l'istituto del rischio putativo che consente, entro certi termini, forme di assicurazione retroattiva che parrebbero escluse dal dettato dell'art. 1895 il quale richiede la sussistenza del rischio al momento della conclusione del contratto pena la nullità dello stesso L'art. 514 cod. nav. prevede, difatti, che se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla solo nel caso in cui la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione. L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese. L'assicuratore ha, invece, diritto all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato. Pronunce giurisprudenzialiLa giurisprudenza ha ritenuto che la norma dell'art. 1901, comma 1, c.c. secondo la quale il mancato versamento del premio al momento della conclusione del contratto di assicurazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di polizza nuova o di rinnovo di precedente polizza, comporta la sospensione della garanzia assicurativa fino quando non venga pagato il premio medesimo, trova applicazione anche nell'assicurazione contro i rischi della navigazione, in considerazione del richiamo contenuto nell'art. 1885 c.c., nonché della mancanza di una diversa regolamentazione del codice della navigazione (Cass. I, n. 5438/1984). Anche in siffatta ipotesi deve, dunque, ritenersi che quella sospensione cessa solo con l'effettivo pagamento del dovuto, secondo i principi generali dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e che, inoltre, essa opera senza necessità di comunicazione all'assicurato da parte dell'assicuratore. È stato poi di recente rimarcato che, in tema di navigazione marittima ed aerea, il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 547, comma 1, cod. nav. si applica a tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, incluso quello all'indennizzo dell'assicurato verso l'assicuratore in caso di verificazione dell'evento previsto in contratto, trattandosi di disposizione avente natura speciale rispetto all'art. 2952, comma 2 (Cass. III, n. 541/2020). I giudici di legittimità hanno altresi' statuito che i contratti di assicurazione stipulati dalla SACE (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) ai sensi della l. n. 227/1977, sono soggetti alla disciplina dei contratti assicurativi, operando secondo il metodo assicurativo con comunione dei rischi e mutualità tra assicurati: pertanto, l'esistenza del rischio deve considerarsi elemento essenziale del contratto, altrimenti nullo ex art. 1885 (Cass. III, n. 12832/2014). La S.C. si è inoltre pronunciata sulle cd. assicurazione in abbonamento (inerenti a trasporti marittimi di merci) particolare forma di assicurazione su merci che consente la copertura di interessi che, mentre al momento della stipula del contratto sono parzialmente indeterminati ed il rischio è meramente astratto, vengono determinati e specificati nelle loro precise caratteristiche nel successivo momento della concreta esposizione al rischio, specificazione che viene comunicata all'assicuratore mediante la c.d. dichiarazione di alimento. In pratica detta tipologia di contratto prevede che l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, assuma su di sé il rischio derivante all'assicurato da un determinato numero di trasporti di merci che possono essere effettuati in un periodo di tempo stabilito. Ebbene, ad avviso dei giudici di legittimità, in tale ambito vanno individuate due figure contrattuali, sostanzialmente diverse, in funzione della disciplina pattizia della copertura dei singoli interessi, quando si verifichi la loro concreta esposizione al rischio. Più precisamente, a seconda che le parti abbiano convenuto che la copertura assicurativa sorga automaticamente al mero verificarsi della concreta esposizione al rischio, nel qual caso entrambe rimangono vincolate agli obblighi assunti nella polizza (c.d. abbonamento obbligatorio); ovvero, le abbiano subordinate ad una ulteriore manifestazione di volontà in tal senso da parte di uno dei contraenti (c.d. abbonamento facoltativo). Ne consegue che la dichiarazione di alimento assume una diversa natura a seconda che acceda ad un contratto di abbonamento obbligatorio o facoltativo: nella prima ipotesi, è una mera comunicazione di scienza che non ha alcuna influenza sulla copertura assicurativa dell'interesse; nell'altra ipotesi è una manifestazione di volontà unilaterale e recettizia che determina il sorgere del rapporto assicurativo in ordine allo specifico interesse significato con la dichiarazione, nel momento in cui la dichiarazione medesima giunge a conoscenza dell'assicurato (Cass. I, n. 7300/1991). 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