Codice Civile art. 1886 - Assicurazioni sociali.Assicurazioni sociali. [I]. Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo. InquadramentoLe principali forme di assicurazione sociale, o della sicurezza sociale, finalizzate alla garanzia di una tutela minima rispetto alle esigenze di protezione dei diritti sociali riguardano l'assicurazione infortuni e malattie professionali (d.P.R. n. 1124/1965), l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia (r.d.l. n. 1827/1935) e l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (r.d.l. n. 1827/1935). La distinzione tra assicurazioni private e assicurazioni sociali, posto che in entrambe è dato rinvenire la presenza sia di un interesse pubblico che di un interesse privato, si fonda sulla qualità dell'interesse tutelato in modo prevalente ed è proprio per la prevalenza dell'interesse pubblico nelle assicurazioni sociali che i relativi rapporti assicurativi sono gestiti da enti pubblici che possono chiedere l'intervento finanziario dello Stato (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 209). L'art. 1886 prevede per la disciplina delle assicurazioni sociali un rinvio alle norme contenute nel codice civile solo in caso di lacune della disciplina speciale. La giurisprudenza ha, difatti, evidenziato che il rinvio di cui all'art. 1886 deve intendersi nei limiti di compatibilità delle caratteristiche delle assicurazioni sociali (Cass. sez. lav., n. 7562/1983). Inapplicabilità alle assicurazioni sociali del disposto dell'art. 1892La S.C. evidenziato, da un lato, che la disciplina dell'art. 1892 c.c. comma 1 in tema di annullamento del contratto di assicurazione (per il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti per dolo o colpa grave del contraente) postula l'instaurabilità convenzionale del rapporto assicurativo, e, dall'altro, che il rinvio disposto dall'art. 1886, che deve essere inteso in termini di compatibilità, ha ritenuto che la stessa non può trovare applicazione per le assicurazioni sociali, le quali, invece, si fondano esclusivamente sul presupposto legale dell'esistenza del rapporto di lavoro e sono disciplinate senza rilievo alcuno della volontà dei soggetti (Cass. sez. lav., n. 7562/1983). L'applicabilità dell'art. 1895Sulla questione dell'applicabilità del disposto dell'art. 1895 c.c. in tema di inesistenza del rischio alle assicurazioni sociali ha inciso la posizione adottata dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 1 r.d.l. n. 636/1939 (secondo il testo risultante dall'art. 24 l. n. 160/1975) nella parte in cui, al fine dell'acquisizione del diritto alla pensione d'invalidità, non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso (Corte cost. n. 163/1983). A seguito di detta pronuncia, la S.C. ha statuito che il principio dettato dall'art. 1895 circa la nullità del rapporto assicurativo per l'inesistenza del rischio, sebbene operante anche in materia di assicurazioni sociali in virtù del disposto dell'art. 1886 c.c., va tuttavia coordinato con la portata assunta dalla suddetta disposizione speciale per effetto della parziale declaratoria della sua illegittimità, con la conseguenza che lo stesso principio non può essere di ostacolo a che si accerti l'eventuale sussistenza della menzionata riduzione ulteriore della capacità di guadagno (Cass. sez. lav., n. 495/1988). Le S.U. hanno inoltre chiarito che, a seguito della menzionata sentenza della C. cost. la circostanza che l'assicurato, già alla data della costituzione del rapporto assicurativo, si trovi in una situazione di riduzione della capacità di guadagno oltre il limite contemplato per l'insorgenza del diritto a pensione (la metà od i due terzi, a seconda che tale momento sia anteriore o posteriore alle modifiche introdotte dal cit. art. 24 della legge n. 160 del 1975) non determina l'invalidità di quel rapporto per difetto di rischio assicurato (Cass. S.U., n. 2978/1984). L'applicabilità degli artt. 1896 e 1897Altra norma delle disposizioni generali in tema di contratto di assicurazione applicabile alle assicurazioni sociali è l'art. 1896 c.c. (cessazione del rischio durante l'assicurazione). La giurisprudenza di merito ha, invero, ritenuto che il principio posto a fondamento dell'art. 12 t.u. n. 1124 del 1965 sia quello di cui al combinato disposto degli artt. 1896 e 1886, secondo il quale il pagamento dei premi assicurativi è dovuto fino a quando la cessazione del rischio assicurato non sia comunicata all'assicuratore ovvero dal momento in cui l'assicuratore ne venga a conoscenza (Trib. Busto Arsizio, 30 aprile 1999). La giurisprudenza reputa applicabile alle assicurazioni sociali anche la regola di cui all'art. 1897 — secondo cui le circostanze sopravvenute che comportano una diminuzione del rischio assumono rilevanza ai fini della diminuzione del premio solo dopo che siano state portate a conoscenza dell'assicuratore — non derogata da disposizioni d.P.R. n. 1124/1965 o della tariffa dei premi approvata con d.m. 10 dicembre 1971 (confermata — fatta eccezione per l'art. 9 — dal d.m. 14 novembre 1978). Detta disposizione non risulta nemmeno incompatibile con le caratteristiche delle assicurazioni sociali, poiché il preavviso temperamento del principio di corrispettività tra premio e rischio risponde ad esigenze di prevedibilità degli accantonamenti necessari proprie dell'organizzazione finanziaria dell'impresa assicuratrice che non sono estranee all'assicuratore ente pubblico. Ciò nondimeno, resta ferma l'esclusione della facoltà di recesso dell'assicuratore, ugualmente prevista dall'art. 1897, incompatibile con il carattere obbligatorio delle assicurazioni sociali (Cass. sez. lav., n. 2646/1996). L'applicazione del disposto dell'art. 1901La giurisprudenza ha rimarcato che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116, confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, r.d.l. n. 636/1939, nel testo sostituito dall'art. 23-ter d.l. n. 267/1972, conv., con modif., dalla l. n. 485/1972 e rafforzato dall'art. 3 d.lgs. n. 80/1992, di attuazione di direttiva comunitaria in materia), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale in difetto di disposizioni di legge o di legittima fonte secondaria in senso contrario. Pertanto, in siffatte ipotesi la mancata maturazione del requisito contributivo preclude l'attribuzione del diritto alla erogazione della pensione, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1901 dettata per le assicurazioni private ed estesa alle assicurazioni sociali in virtù dell'art. 1886 (Cass. sez. lav., n. 7602/2003). L'applicabilità degli artt. 1913, 1914, 1915 e 1916Il disposto dell'art. 1886 consente l'applicazione alle assicurazioni sociali anche delle previsioni degli artt. 1913 e ss. in tema di avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Cass. sez. lav., n. 629/1989; Cass. S.U., n. 6097/1987), 1914 sull'obbligo di salvataggio (Cass. sez. lav. n. 6402/1983) e 1915 c.c. sull'inadempimento dell'obbligo di avviso o salvataggio (Cass. sez. lav., n. 4725/1986). È altresì pacifica l'applicabilità nei confronti dei soggetti che gestiscono le assicurazioni sociali, in forza del disposto dell'art. 1886, della surrogazione legale dell'assicuratore nei diritti spettanti all'assicurato verso i terzi responsabili di cui all'art. 1916 c.c. (Cass. III, n. 13173/1992). L'applicabilità dell'art. 2952La S.C. ritiene che anche alle assicurazioni sociali si applichi la prescrizione prevista in generale dall'art. 2952 c.c. in materia di assicurazione a meno che non operi una deroga da parte della legislazione speciale (Cass. I, n. 8600/1995; Cass. sez. lav., n. 1754/1995). BibliografiaButtaro, voce Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., III, Milano, 1958; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Martello, voce Mutue (società assicuratrici), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Santagata C., La fusione delle società assicuratrici, in Ass., 1989, I, 261; Scalfi, Assicurazione (contratto di), in Dig. comm., Torino, 1987. |