Codice Civile art. 1890 - Assicurazione in nome altrui.

Caterina Costabile

Assicurazione in nome altrui.

[I]. Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro [1399].

[II]. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa [1399, 1891].

[III]. Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Inquadramento

L'art. 1890 prevede un distacco della disciplina dell'assicurazione in nome altrui rispetto alla disciplina generale della rappresentanza ammettendo che, a differenza di quanto previsto dall'art. 1398 c.c., il contratto di assicurazione stipulato da un falsus procurator non sia inefficace (art. 1398), ma vincoli quest'ultimo salvo il potere di ratifica dell'interessato anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

Ne consegue che il falsus procurator è tenuto ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa, ivi compreso il premio del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica (comma 3).

Una parte della dottrina spiega gli obblighi del falso rappresentante come una liquidazione forfettaria del danno (Fanelli, in Tr. C. M. 1973, 426), altri autori invece sottolineano la ratio della norma nella tecnica assicurativa ed in particolare nel fatto che, a seguito della falsa rappresentanza il rischio è stato assunto nella massa di rischi coperti dall'assicuratore (Donati, Volpe Putzolu, 138).

La stipulazione del contratto di assicurazione per danni in nome di persona giuridica viene ritenuto atto di ordinaria amministrazione e, come tale, rientrante nella portata della procura del rappresentante legale dell'ente, a differenza che per l'assicurazione sulla vita (Salandra, 184; Scalfi, 348).

Il regime speciale dell'assicurazione in nome altrui

Secondo la norma generale contenuta nell'art. 1398 il rappresentante senza poteri o che ha ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli è obbligato solamente a risarcire alla controparte il danno da questa subito per avere senza sua colpa confidato nella validità del contratto, mentre ai sensi dell'art. 1890, il falsus procurator è tenuto ad adempiere personalmente le obbligazioni derivanti dal contratto sino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa (Scalfi, 351).

Mentre una parte della dottrina spiega gli obblighi del falso rappresentante come una liquidazione forfettaria del danno (Fanelli, in Tr. C. M., 1973, 426), altri autori sottolineano la ratio della norma nella tecnica assicurativa ed in particolare nel fatto che, a seguito della falsa rappresentanza il rischio è stato assunto nella massa di rischi coperti dall'assicuratore (Donati, Volpe Putzolu, 138).

Sempre in deroga all'art. 1398, il diritto dell'assicuratore all'adempimento delle obbligazioni contrattuali non è subordinato alla circostanza di aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto: si tratta, quindi, di una particolare modalità di risarcimento del danno commisurato all'interesse positivo e non invece a quello negativo come di regola avviene nella responsabilità precontrattuale o dello pseudo rappresentante (Fanelli, in Tr. C. M., 1973, 430)

La ratifica del contratto di assicurazione concluso dal rappresentante senza potere

Si discute se per l'eventuale ratifica del contratto di assicurazione stipulato dal falsus procurator sia o meno necessaria la forma scritta ad probationem.

Il problema della forma della ratifica viene dalla giurisprudenza risolto alla stregua dell'art. 1888: la stessa richiede, pertanto, la forma scritta ad probationem (Cass. III, n. 4005/2000).

In dottrina, invece, alcuni autori ritengono che alla ratifica prevista per il caso di specie non si applichi l'onere di forma richiesto dall'art. 1399 c.c. posto che anche quest'ultima norma farebbe riferimento alla forma prescritta ad substantiam mentre la previsione di cui all'art. 1888 ha rilevanza probatoria; in particolare si ritiene inapplicabile alla ratifica (negozio che completa il procedimento formativo) la clausola per cui ogni variazione del contratto va fatta per iscritto, non essendo il soggetto ancora obbligato (Scalfi, 86).

Circa il tempo della ratifica, il primo comma dell'art. 1889 stabilisce che la stessa è possibile anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

Una volta intervenuta la ratifica, lo pseudo rappresentante ha diritto al rimborso dei premi pagati secondo le norme sulla gestione di affari altrui come previsto dall'art. 2032 (Fanelli, in Tr. C. M., 1973, 431).

Bibliografia

Buttaro, voce Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., III, Milano, 1958; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Martello, voce Mutue (società assicuratrici), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Santagata C., La fusione delle società assicuratrici, in Ass., 1989, I, 261; Scalfi, Assicurazione (contratto di), in Dig. comm., Torino, 1987.

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