Codice Civile art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Caterina Costabile

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

[I]. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [1892, 1894].

[II]. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [1932].

Inquadramento

La natura e le circostanze del rischio sono determinanti per la formazione del consenso dell'assicuratore, sia con riguardo all'assicurabilità del rischio stesso, sia con riferimento alle condizioni di assicurazione.

L'art. 1893 disciplina le conseguenze delle dichiarazioni inesatte e reticenti sulle circostanze del rischio rese dall'assicurato senza dolo o colpa grave, prevedendo la possibilità dell'assicuratore — a seconda che la conoscenza della reale circostanza di rischio sia avvenuta prima o dopo il verificarsi del sinistro — di recedere dal contratto o di ridurre l'indennizzo in maniera proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Anche il diritto di recesso, come quello di chiedere l'annullamento ex art. 1892 c.c., è soggetto ad un termine trimestrale di decadenza decorrente dal momento in cui l'assicuratore ha accertato il reale stato delle cose.

In dottrina si è osservato che la norma in esame, come quella dell'art. 1892, è finalizzata a garantire all'assicuratore una corretta valutazione del rischio, salvaguardando la costante corrispondenza tra natura del rischio e premio. Nel caso di inesattezze o reticenze compiute senza dolo o colpa grave, tuttavia, il legislatore ha cercato con la norma in esame di conciliare l'esigenza di conservazione del contratto con quella di una valutazione del rischio congrua rispetto al premio. Tale conciliazione è stata realizzata prevedendo non l'annullabilità del contratto, ma unicamente la facoltà di recesso dell'assicuratore (La Torre, 98).

Differenze rispetto alla fattispecie di cui all'art. 1892

Presupposto per l'applicazione dell'art. 1892, che commina l'annullamento del contratto di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze dell'assicurato, è che le inesattezze e le reticenze siano determinate da dolo o colpa grave, mentre presupposto per l'applicazione dell'art. 1893, che prevede solo il recesso dell'assicuratore, è che difetti sia il dolo che la colpa grave (Cass. III, n. 15939/2000; Cass. III, n. 4913/1998).

La giurisprudenza ha in particolare chiarito che non può ritenersi reticente l'assicurato che, al momento della stipula del contratto, ometta di segnalare all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici in quel momento ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, non rilevando che successivamente emerga che quei sintomi erano invece determinati da una grave malattia non ancora palesatasi né facilmente accertabile al momento della stipula del contratto stesso (Cass. IIII, n. 12838/2014).

Il recesso e la riduzione dell'indennizzo

In seguito alla violazione senza dolo o colpa grave dell'obbligo di rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze del rischio, l'ordinamento riconosce all'assicuratore una duplice facoltà a tutela della propria posizione giuridica: 1) recedere contratto se accerta la reale circostanza di rischio prima che si verifichi il sinistro; 2) se il sinistro si verifica prima che l'assicuratore abbia avuto contezza della reticenza o dell'inesattezza, ovvero prima che sia decorso il termine trimestrale entro il quale esercitare il recesso, questi può ridurre l'indennizzo in maniera proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Il recesso si sostanzia in una dichiarazione unilaterale recettizia che, pur non necessitando di formule sacramentali, deve tuttavia essere espressa in forma chiara, esplicita e non equivoca (La Torre, 100).

Per effetto di tale manifestazione di volontà il contratto si scioglie con effetto ex nunc ai sensi dell'art. 1373.

In ordine alla riduzione dell'indennizzo la norma fa riferimento al procedimento tecnico attuariale che ne costituisce il presupposto di applicazione.

La dottrina ha rilevato che la diminuzione dell'indennizzo proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose risulta molto complessa, salvo il caso in cui la tariffa sia strutturata su elementi facilmente rettificabili, con conseguente presumibile ricorso all'equo apprezzamento del giudice (Salandra, in Comm. S.B. 1966, 242).

La distribuzione dell'onere della prova

Incombe sull'assicuratore l'onere della prova dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art. 1893 che possono condurre al recesso dal contratto o alla diminuzione dell'indennizzo (Donati, 316; La Torre, 101).

Questa prova non attiene al contenuto del contratto di assicurazione e pertanto si sottrae ai limiti dell'art. 1888 potendo essere fornita con qualunque mezzo ed anche attraverso testimoni.

Di contro è a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore, pur in presenza di sue dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicurato, l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto (Cass. III, n. 15939/2000).

Assicurazioni con pluralità di assicuratori

L'omessa comunicazione all'assicuratore dell'esistenza di altre assicurazioni concorrenti per il medesimo rischio, esula dalla previsione degli art. 1892 e 1893, che regolano la diversa ipotesi delle dichiarazioni inesatte o reticenti suscettibili di influire sulla rappresentazione del rischio.

Siffatta ipotesi resta soggetta alla specifica disciplina dettata dall'art. 1910 c.c., in forza del quale la perdita del diritto all'indennizzo si verifica solo in caso di dolo dell'assicurato stesso, e cioè, quando il suo comportamento sia preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito. Conseguentemente, detta perdita non può conseguire alla mera circostanza che la polizza assicurativa, predisposta dall'assicuratore, contenga una clausola che escluda l'esistenza di altre assicurazioni concorrenti, qualora ricorrano altri elementi che spieghino tale fatto in termini di negligenza dell'assicurato nella lettura del testo del contratto, anziché di raggiro nel senso specificato (Cass. IIII, n. 6211/1980).

Bibliografia

Buttaro, voce Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., III, Milano, 1958; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Martello, voce Mutue (società assicuratrici), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Santagata C., La fusione delle società assicuratrici, in Ass.; 1989, I, 261; Scalfi, Assicurazione (contratto di), in Dig. comm., Torino, 1987.

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