Codice Civile art. 1895 - Inesistenza del rischio.

Caterina Costabile

Inesistenza del rischio.

[I]. Il contratto è nullo [1418 ss.] se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Inquadramento

L'esistenza del rischio giustifica la sua gestione attraverso la copertura assicurativa e, dunque, il ricorso al contratto di assicurazione: pertanto, senza la concreta esposizione al rischio, il contratto di assicurazione perderebbe la sua giustificazione causale.

Anche la giurisprudenza ha evidenziato che in assenza del rischio, da un lato il contratto assicurativo è privo della sua funzione causale e dall'altra perde il carattere dell'aleatorietà suo proprio (Cass. III, n. 14410/2011).

Ad avviso della S.C., si può configurare l'inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe verificato (Cass. III, n. 11763/2018).

Ai fini dell'applicazione della norma in esame, il rischio consiste in uno stato di incertezza circa il verificarsi di un fatto integrato dall'evento prevedibile e dalla possibilità del suo verificarsi (Fanelli, in Tr. C. M. 1973, 66; La Torre, ult. cit.).

Viene, dunque, esclusa l'assicurabilità del rischio putativo, cioè quello che non esiste oggettivamente, ma che le parti suppongono esistente al momento della stipulazione del contratto.

Tale principio subisce un'eccezione per le assicurazioni marittime ed aeronautiche per cui gli artt. 514 e 1021 c. nav. stabiliscono che se al momento della stipulazione le parti ignoravano che l'evento si era già verificato il contratto resta valido. Le disposizioni suddette sono giustificate dalla difficoltà di conoscere al momento della conclusione del contratto la sorte di tali mezzi quando abbiano già iniziato la navigazione (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 257).

Il rischio come elemento essenziale del contratto

Il termine «rischio» non viene sempre usato in maniera univoca: «per rischio si intende sia la semplice possibilità che si verifichi un determinato evento (concetto extra-assicurativo di rischio) sia la possibilità che si verifichi l'evento previsto dal contratto quale presupposto della prestazione dell'assicuratore (rischio assicurato)». Si è all'uopo osservato come la nozione di rischio giuridicamente rilevante sia la seconda e dunque quella di «rischio contemplato dal contratto al cui verificarsi si ricollega l'obbligazione dell'assicuratore di pagare l'indennità» (Donati, Volpe Putzolu, 119).

Le posizioni assunte dalla dottrina in ordine al ruolo ricoperto dal rischio nell'ambito del contratto assicurativo fanno capo a quattro orientamenti.

Alcuni autori hanno ricondotto il rischio alla causa del contratto, in quanto esso rappresenterebbe il fondamento della funzione di sicurezza sociale assolta dal contratto di assicurazione (Vivante, 338).

Altri autori hanno, invece, ricondotto il rischio all'oggetto del contratto in quanto componente del contenuto contrattuale (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 255).

Una diversa impostazione ritiene che il rischio sia un presupposto del contratto di assicurazione (Buttaro, 470).

Infine, l'orientamento attualmente maggioritario ritiene che il rischio sia posto dall'ordinamento come elemento essenziale del contratto di assicurazione (Fanelli, in Tr. C. M. 1973, 68; La Torre, 103).

L'essenzialità del rischio nella dinamica del contratto di assicurazione è appunto confermata dalla previsione di nullità qualora il rischio non sussista (art. 1895) e dallo scioglimento del contratto qualora il rischio venga meno (art. 1896).

Clausole delimitative del rischio

La determinazione in concreto del rischio assicurato rileva in particolare nel corso dell'esecuzione del contratto ai fini della stessa esigibilità della prestazione dell'assicuratore.

Per delimitazioni del rischio si intendono le clausole che individuano l'evento assicurato, siano esse di segno positivo o di segno negativo, siano esse di fonte legale o convenzionale.

La giurisprudenza ha rimarcato che contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341, solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto. Pertanto, non sono assoggettate al regime previsto dal secondo comma della predetta norma le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. III, n. 11757/2018; Cass. III, n. 3694/2018; Cass. III, n. 9383/2016).

L'inesistenza o la cessazione del rischio prima della conclusione del contratto assicurativo

La nullità del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, ai sensi dell'art. 1895, si verifica quando tale inesistenza sia in atto al momento della stipulazione, mentre, se essa intervenga successivamente, ancorché prima del momento in cui diviene efficace la copertura assicurativa, si produce lo scioglimento del contratto stesso, a norma dell'art. 1896 (Cass. III, n. 7300/1991).

L'onere della prova dei presupposti di fatto è a carico della parte che intende far valere la nullità (La Torre, 105).

La giurisprudenza ha evidenziato che la disposizione dell'art. 144 comma 2 d.lgs. n. 209/2005 (già comma 2 dell'art. 18 l. n. 990/1969), che nega all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato, il quale agisca direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto stesso, quale quella di nullità per inesistenza del rischio, a norma dell'art. 1895, in quanto concerne le sole eccezioni relative all'invalidità ed all'inefficacia del contratto di assicurazione (Cass. III, n. 14410/2011).

Inoltre, qualora l'assicuratore agisca, ai sensi dell'art. 1916, in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere motivi di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili solo dall'assicurato, è legittimato a contrastare, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, ad opporre la nullità del contratto stesso, ivi compresa quella per inesistenza del rischio o carenza di interesse, ovvero l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto (Cass. III, n. 5668/2010).

La S.C. ha, inoltre, ritenuto che clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'art. 1895 per l'inesistenza del rischio (Cass. VI, n. 23762 /2022).

Conseguenze giuridiche

L'inesistenza originaria del rischio comporta la nullità del contratto e, in conseguenza dell'applicazione delle norme generali in tema di nullità e di indebito, determina l'insorgenza del diritto dell'assicurato alla restituzione integrale dei premio pagati e, di contro, nel caso in cui l'assicurato conoscesse o dovesse conoscere la causa di invalidità, il diritto dell'assicuratore al risarcimento del danno subito per aver confidato senza colpa nella validità del contratto (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 257).

L'onere della prova dei presupposti di fatto è a carico della parte che intende far valere la nullità (La Torre, 105).

Applicazione dell'art. 1895 alle assicurazioni sociali

Sulla questione dell'applicabilità del disposto dell'art. 1895 in tema di inesistenza del rischio alle assicurazioni sociali ha inciso la posizione adottata dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1 r.d.l. n. 636/1939 (secondo il testo risultante dall'art. 24 l. n. 160/1975) nella parte in cui, al fine dell'acquisizione del diritto alla pensione d'invalidità, non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso (C. cost. n. 163/1983).

A seguito di detta pronuncia, la S.C. ha statuito che il principio dettato dall'art. 1895 circa la nullità del rapporto assicurativo per l'inesistenza del rischio, sebbene operante anche in materia di assicurazioni sociali in virtù del disposto dell'art. 1886, va tuttavia coordinato con la portata assunta dalla suddetta disposizione speciale per effetto della parziale declaratoria della sua illegittimità, con la conseguenza che lo stesso principio non può essere di ostacolo a che si accerti l'eventuale sussistenza della menzionata riduzione ulteriore della capacità di guadagno (Cass. sez. lav., n. 495/1988).

Le S.U. hanno inoltre chiarito che, a seguito della menzionata sentenza della C. cost. la circostanza che l'assicurato, già alla data della costituzione del rapporto assicurativo, si trovi in una situazione di riduzione della capacità di guadagno oltre il limite contemplato per l'insorgenza del diritto a pensione (la metà o i due terzi, a seconda che tale momento sia anteriore o posteriore alle modifiche introdotte dal cit. art. 24 della l. n. 160/1975) non determina l'invalidità di quel rapporto per difetto di rischio assicurato (Cass. S.U., n. 2978/1984).

Bibliografia

Buttaro, voce Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., III, Milano, 1958; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Martello, voce Mutue (società assicuratrici), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Santagata C., La fusione delle società assicuratrici, in Ass., 1989, I, 261; Scalfi, Assicurazione (contratto di), in Dig. comm., Torino, 1987; Vivante, Il contratto di assicurazione: le assicurazioni terrestri, I, Milano, 1886.

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