Codice Civile art. 1898 - Aggravamento del rischio.

Caterina Costabile

Aggravamento del rischio.

[I]. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1926].

[II]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

[III]. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

[IV]. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

[V]. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [1932; 187 trans.].

Inquadramento

L'art. 1898 disciplina l'ipotesi di aggravamento del rischio durante la vigenza del contratto di assicurazione approntando un sistema di tutele analogo a quello predisposto per l'ipotesi opposta della diminuzione del rischio.

L'aggravamento del rischio consiste in un fatto soggettivo — causato dall'assicurato — od oggettivo — determinato da terzi o da forza maggiore — posteriore alla conclusione del contratto, che deve incidere sull'ammontare del premio, non deve essere stato previsto né prevedibile e deve essere tale da rendere statisticamente più probabile rispetto al tempo della conclusione del contratto l'avveramento dell'evento paventato (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 267; Scalfi, 359).

Il legislatore dispone che l'assicurato deve dare immediato avviso all'assicuratore delle circostanze che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito sin dal momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni e nell'ultimo comma aggiunge che se il sinistro si verifica prima della comunicazione o prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso l'assicuratore non deve corrispondere l'indennità nel caso in cui l'aggravamento è tale che egli non avrebbe dato il proprio consenso se il nuovo stato delle cose fosse esistito sin dal momento della conclusione del contratto, mentre deve corrisponderla in misura ridotta negli altri casi.

La giurisprudenza ha chiarito che, per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. III, n. 500/2000).

L'aggravamento deve, inoltre, essere rilevante e cioè tale che l'assicuratore, se esso fosse esistito già al momento della stipula del contratto, non avrebbe stipulato o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse (Cass. civ. I, n. 3563/1987).

L'aggravamento del rischio

L'aggravamento del rischio consiste in un fatto soggettivo — causato dall'assicurato — od oggettivo — causato da terzi o forza maggiore — posteriore alla conclusione del contratto, che deve incidere sull'ammontare del premio, non deve essere stato previsto né prevedibile e deve essere tale da rendere statisticamente più probabile rispetto al tempo della conclusione del contratto l'avveramento dell'evento paventato (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 267; Scalfi, 359).

La giurisprudenza ha chiarito che l'art. 1898 non esige una rigida ed assoluta immodificabilità della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, sicché non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l'assicurato a darne notizia all'assicuratore, ma soltanto quello che sia caratterizzato da una incidenza, sulla gravità e sull'intensità del rischio assicurativo, tale da alterare l'equilibrio tra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale area contrattuale; dalla novità della situazione venutasi a creare, nel senso che essa non sia stata prevista e non fosse, quanto meno, prevedibile dalle parti contraenti all'atto della conclusione del contratto; e dalla permanenza, o quanto meno, da una certa stabilità o persistenza della situazione sopravvenuta, restando invece privo di rilevanza ogni mutamento che sia meramente episodico e transitorio (Cass. III, n. 500/2000; Cass. I, n. 3563/1987).

Ambito di applicazione

Secondo la dottrina prevalente l'art. 1898 troverebbe applicazione solo in relazione alle assicurazioni contro i danni (ivi compresa quella per i danni da circolazione stradale) in quanto nella materia delle assicurazioni sulla vita le ipotesi di aggravamento del rischio sarebbero interamente disciplinate dall'art. 1926 (La Torre, 113; Salandra, ult. cit.; Scalfi, ult. cit.).

Di diverso avviso la giurisprudenza che ha ritenuto la disposizione applicabile a tutte le tipologie di assicurazione (Cass. III, n. 1812/1966).

Il rischio anomalo

Una tematica connessa col problema della determinazione del rischio assicurato ai fini della esigibilità del credito del contraente è quella del c.d. rischio anomalo.

Si parla di rischio anomalo tutte le volte in cui alla produzione dell'evento danno abbiano concorso altre circostanze rispetto a quella coperta da garanzia assicurativa tali da incidere sulla prevedibile dinamica dei fatti (La Torre, 414).

La giurisprudenza si è occupata di questa tematica con rifermento all'assicurazione della responsabilità civile, nella quale l'assicuratore deve tenere indenne l'assicurato di quanto costui sia tenuto a pagare a terzi in dipendenza di fatti non dolosi — e quindi nell'ambito di qualsiasi condotta colposa, quale che sia il grado di colpa.

La S.C. ha all'uopo evidenziato che il cd. rischio anormale non è configurabile come categoria autonoma rispetto alle tradizionali specie di rischio (assicurato, non assicurato, escluso, non compreso, aggravato) e quindi il rischio assicurativo non può essere limitato ai soli sinistri che presentino il carattere della «normalità» (Cass. III, n. 2115/1996).

Pertanto, ove alla produzione dell'evento abbiano concorso delle circostanze ulteriori, occorrerà verificare se la situazione creatasi possa rientrare, o meno, ancora nella garanzia assicurativa: qualora alla produzione dell'evento-danno abbiano concorso circostanze ulteriori rispetto all'evento-causa coperto dalla polizza, l'assicuratore sarà dunque tenuto a corrispondere l'indennizzo a meno che non si sia in presenza di un'ipotesi di aggravamento del rischio ex art. 1898 (Cass. I, n. 3563/1987).

I giudici di legittimità hanno, inoltre, statuito che le parti di un contratto di assicurazione possono espressamente prevedere che il verificarsi di determinate circostanze costituisca senz'altro aggravamento del rischio e che, al loro avverarsi e a prescindere dall'obiettiva situazione di fatto, l'assicurato sia tenuto al pagamento di un premio maggiore (Cass. III, n. 2715/2017).

Effetti dell'aggravamento del rischio

Gli effetti dell'aggravamento del rischio sono due: da un lato, sorge l'obbligo (o secondo alcuni autori l'onere) per l'assicurato di darne immediata comunicazione all'assicuratore; dall'altro, sorge per l'assicuratore la facoltà di scegliere se accettare la continuazione del contratto a premio invariato oppure se recedere.

Non è dunque previsto, al contrario dell'ipotesi di diminuzione del rischio, che il contratto possa proseguire con un aumento del premio, salvo che una pattuizione del genere non sia volontariamente adottata dalle parti.

Fa eccezione a tale regola l'art. 25 d.P.R. n. 973/1970 in tema di r.c.a. (non abrogato dal codice delle assicurazioni) che dispone che in caso di diminuzione o di aggravamento del rischio in corso di contratto, l'assicurato al quale è comunicato il recesso, in applicazione degli artt. 1897 e 1898, può evitarlo offrendo di modificare il contratto con il diverso premio che, in relazione al rischio diminuito o aggravato, risulti applicabile in base alla tariffa approvata.

La comunicazione dell'assicurato

Sebbene la norma parli di «obbligo» alcuni autori ritengono che si tratti più propriamente di un onere (Buttaro, 1958, 489) poiché quest'ultimo è tradizionalmente definito come una condotta che la parte deve necessariamente tenere ove intenda conseguire un risultato favorevole, mentre l'obbligo rappresenta un dovere imposto dalla legge.

Nessun onere di forma è previsto per la comunicazione dell'aggravamento del rischio che, dunque, può essere provata con ogni mezzo (Buttaro, ult. cit.; Salandra, in Comm. S.B., 1966, 271).

L'avviso va effettuato immediatamente e, se dipende dal fatto del terzo o da forza maggiore, esso va dato non appena l'assicurato ne abbia conoscenza.

Il recesso dell'assicuratore

Nel caso di aggravamento del rischio, una volta ricevuta la comunicazione dall'assicurato, l'assicuratore può scegliere tra il mantenimento del contratto a premio invariato o il recesso.

Quella prevista dall'art. 1898 è un'ipotesi di recesso legale.

La norma è derogabile solo a favore dell'assicurato, e non può essere applicata nelle ipotesi di recesso convenzionale dal contratto di cui all'art. 1373 c.c.

Se opta per il recesso, l'assicuratore ha l'onere di darne avviso entro il termine di un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Si tratta di un termine di decadenza che non può essere sospeso o interrotto se non col compimento della dichiarazione di recesso e che può essere abbreviato per volontà delle parti ma non allungato, trattandosi di termine a favore dell'assicurato (Cass. III, n. 374/1966).

La dichiarazione tardiva di recesso è inefficace ed il contratto continua a produrre i suoi effetti (Cass. civ. ult. cit.).

Ai sensi del terzo comma, il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che questi non avrebbe consentito l'assicurazione o dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore (Scalfi, 358).

L'indennizzo

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, ai sensi del quinto comma dell'art. 1898, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

La S.C. ha all'uopo chiarito che l'esclusione dell'indennizzo, prevista dal comma 5 dell'art. 1898, non può operare in difetto del positivo accertamento — da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso — circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto (Cass. III, n. 20011/2016).

La dottrina è divisa in ordine alle conseguenze nella ipotesi in cui il sinistro non dipenda dall'aggravamento del rischio ma da altri fattori causali: secondo alcuni autori, difatti, la norma troverebbe applicazione anche in siffatta ipotesi mentre, secondo altri, l'art. 1898 non dovrebbe trovare applicazione in quanto se l'aggravamento non ha inciso sul sinistro il rischio verificatosi deve considerarsi analogo a quello prefigurato al momento della stipula (per una disamina completa degli orientamenti v. La Torre, 2007, 119).

Dubbi sussistono anche in merito alla disciplina applicabile nel caso in cui il sinistro si verifichi non solo prima che siano decorsi i termini per la comunicazione del recesso ma anche in assenza della comunicazione dell'aggravamento da parte dell'assicurato.

A tal fine occorre in primo luogo rimarcare che l'ignoranza incolpevole dell'aggravamento da parte dell'assicurato rileva ai fini della liberazione dell'assicuratore in quanto l'assicurato non è gravato dall'onere di comunicare le modificazioni a lui ignote (Buttaro, ult. cit.).

Si reputa inoltre che, nel caso in cui l'assicurato ometta colposamente o dolosamente di comunicare all'assicuratore l'aggravamento del rischio ed il sinistro si verifichi, debba trovare applicazione la disciplina prevista per l'ipotesi in cui il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso (La Torre, ult. cit.; Rossetti, 2013, 818).

Il rifiuto dell'assicuratore di procedere al pagamento dell'indennizzo costituisce eccezione in senso stretto (Cass. I, n. 5346/1980).

Bibliografia

Buttaro, voce Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., III, Milano, 1958; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Martello, voce Mutue (società assicuratrici), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Santagata C., La fusione delle società assicuratrici, in Ass., 1989, I, 261; Scalfi, Assicurazione (contratto di), in Dig. comm., Torino, 1987.

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