Codice Civile art. 1904 - Interesse all'assicurazione.InquadramentoL'art. 1904 dispone che il contratto di assicurazione è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato alla conservazione del bene coperto dall'assicurazione. Il principio di essenzialità dell'interesse è ritenuto espressivo del principio indennitario in base al quale l'indennizzo assicurativo deve essere commisurato all'entità del danno in concreto patito dall'assicurato e non deve rappresentare, per quest'ultimo, uno strumento per trarre vantaggi economici Ad avviso della dottrina, l'interesse dell'assicurato alla conservazione del bene si traduce nell'interesse a premunirsi contro il pericolo di dover subire le conseguenze dannose di un determinato evento, futuro e incerto, o di cui, quantomeno, è incerto il momento del verificarsi (Buttaro, 467). L'interesse determina inoltre il contenuto ed i limiti della tutela assicurativa, in quanto, essendo il contratto diretto a risarcire il danno subito dall'assicurato in seguito al verificarsi dell'eventuale sinistro, l'assicurazione non copre la cosa o la persona umana in sé, ma solo in relazione all'interesse dell'assicurato alla sua conservazione, interesse che varia da tipo a tipo di assicurazione e da contratto a contratto (Fanelli, 1988, 3). La titolarità dell'interesseL'art. 1904 richiede per la validità del contratto la coincidenza soggettiva tra l'assicurato ed il portatore dell'interesse al risarcimento del danno: dall'articolo, dunque, si desume che l'assicurato non può che essere il titolare, al momento in cui l'assicurazione deve avere efficacia, dell'interesse assicurato, ma al tempo stesso la norma prescrive che il contratto non può prevedere che l'avente diritto all'indennizzo sia soggetto diverso dall'assicurato, individuato appunto come titolare dell'interesse assicurato (Bottiglieri, in Comm. S., 2010, 77). La giurisprudenza ha, in particolare, evidenziato che nell'assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta il requisito dell'interesse risulta di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo essere valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell'assicurato-terzo, a norma dell'art. 1904, sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell'art. 1411 c.c.: sotto il primo profilo l'interesse assicurativo sottende a un bene esposto a rischio in rapporto a un evento futuro potenzialmente dannoso, mentre sotto il secondo aspetto l'interesse non deve necessariamente assumere carattere di giuridicità, potendo risolversi in una situazione oggettiva di mero fatto, morale o di immagine (Cass. III, n. 13058/2007). La S.C. ha altresì evidenziato che sul medesimo bene possono insistere diversi interessi appartenenti a diversi soggetti (ad esempio, al proprietario o al detentore), ma l'assicurazione sul bene stipulata da uno di questi non estende automaticamente i propri effetti anche agli altri, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto di assicurazione (Cass. VI, n. 10357/2017). L'appendice di vincolo L'appendice di vincolo è una clausola alquanto frequente nei contratti di assicurazione contro i danni: essa presuppone un contratto di finanziamento tra l'assicurato ed un terzo finanziatore. La clausola di vincolo costituisce una deroga al principio indennitario tipica delle assicurazioni contro i danni: con detta clausola, difatti, il contraente assicurato attribuisce ad un terzo il diritto a riscuotere l'indennità. Di regola, detta appendice può assumere una duplice configurazione: l'assicuratore si obbliga, nei confronti dell'assicurato (e non di rado anche del terzo), a non corrispondere l'indennizzo all'assicurato medesimo se non previo consenso del terzo vincolatario ovvero a corrisponderlo direttamente a quest'ultimo, con pattuizione la cui efficacia cessa col ripianamento dell'esposizione debitoria nei suoi riguardi (Cass. III, n. 21390/2009; Cass. III, n. 20743/2004). Il «vincolo» viene generalmente formalizzato con apposito documento (c.d. «appendice») allegato al contratto assicurativo; l'appendice può essere apposta sia ad una polizza assicurativa stipulata contestualmente che ad una polizza preesistente al vincolo. La funzione della clausola in oggetto è, in senso lato, di garanzia per il terzo vincolatario. Nella pratica si ha un ampio ricorso a questa previsione contrattuale in diverse situazioni, soprattutto a favore delle banche, generalmente a fronte di operazioni di rilevante importo garantite da beni di consistente valore, oppure nelle operazioni di leasing. La casistica giurisprudenziale ha infine visto l'utilizzo della clausola anche per quanto concerne l'assicurazione del credito. Il caso tipico nella pratica è dato dalla clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore. Ad avviso della S.C. detta clausola crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto: di conseguenza, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento (Cass. III, n. 25610/2015; Cass. IIII, n. 11706/2009). La S.C. ha, inoltre, chiarito che, nel caso in cui a una polizza di assicurazione contro il furto di un bene venduto con patto di riservato dominio sia apposta una c.d. «appendice di vincolo», in virtù della quale l'assicuratore si obblighi a pagare l'indennizzo all'acquirente solo col consenso scritto del venditore, tale clausola non è di per sé sufficiente per ritenere che l'interesse assicurato (ai sensi dell'art. 1904) sia soltanto quello dell'acquirente; in tal caso spetta al giudice di merito stabilire, sulla base sia del testo della polizza sia dello scopo perseguito dalle parti, se queste ultime abbiano inteso stipulare una assicurazione per conto altrui in favore del venditore, ex art. 1891, ovvero un'assicurazione del diverso interesse vantato dall'utilizzatore economico del bene (Cass. III, n. 21390/2009). L'appendice di vincolo ha posto problemi di compatibilità con il principio della coincidenza soggettiva tra titolare dell'interesse assicurato e titolare del credito dell'indennizzo: il contratto è, difatti, stipulato dal debitore che permane titolare dell'interesse assicurato anche se il vincolatario diviene, a seconda del tenore della clausola, cessionario del credito nei confronti dell'assicuratore o titolare del pegno sul credito. La dottrina esclude che detta tipologia di clausola trasformi il contratto in una assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Bottiglieri, in Comm. S., 2010, 83). La giurisprudenza prevalente ha accolto la ricostruzione giuridica della clausola di vincolo quale contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 (Cass. III, n. 15502/2002; Cass. III, n. 4791/2001). Gli interessi assicurabiliLa dottrina è concorde nel ritenere che l'interesse richiesto dall'art. 1904, ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso (Donati, Volpe Putzolu, 164). Anche la S.C. ha rimarcato che l'interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione contro i danni ex art. 1904 non è ravvisabile soltanto in relazione al diritto di proprietà, o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, bensì in relazione a qualsiasi altro rapporto economico giuridico, per il quale il titolare di esso è tenuto a sopportare il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso, collegabile alla cosa assicurata (Cass. III, n. 15107/2013; Cass. III, n. 9469/2004). Pertanto, sono stati ritenuti legittimati al rapporto assicurativo: - al comodatario qualora il rischio della perdita della «res» sia stato pattiziamente posto a suo carico (Cass. III, n. 28284/2011); - colui che abbia acquistato il possesso di una cosa con patto di riservato dominio con clausola di assunzione del rischio di danneggiamento della cosa (Cass. III, n. 3541/1981); - il conduttore posto che il principio secondo cui, in linea generale, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all'assicurazione del rischio del perimento o deterioramento della res intesa come cespite patrimoniale, trova un limite nell'ipotesi in cui il rischio della perdita della cosa (nella specie, a causa di incendio) sia pattiziamente posto a carico del locatario e sia, quindi, legittimamente trasferito dal proprietario — locatore all'utilizzatore — conduttore, sicché l'assicurazione di questo rischio comporta l'insorgere, in capo a quest'ultimo, di un interesse giuridicamente qualificato all'assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito, e la conseguente legittimazione a chiedere l'indennizzo (Cass. III, n. 20751/2007; Cass. III, n. 15552/2002). La carenza di interesseLa carenza dell'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno rende il contratto privo di causa con conseguente nullità dello stesso come sancito dall'art. 1904. Una parte della dottrina non esclude la conversione ex art. 1424 c.c. del contratto di assicurazione, nullo perché al momento della stipulazione o dell'efficacia del contratto non era titolare dell'interesse assicurato, in un contratto di assicurazione stipulato per conto del titolare (Bottiglieri, in Comm. S., 2010, 85). BibliografiaAngeloni, voce Assicurazione della responsabilità civile, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Antonucci, L'assicurazione tra impresa e contratto, Bari, 1994; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; De Strobel, Ogliari, L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private, VI, Milano, 2008; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; Fanelli, Assicurazione contro i danni, in Enc. giur., III, Roma, 1988; Fanelli, Le Assicurazioni, Milano, 1973; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012. |