Codice Civile art. 1906 - Danni cagionati da vizio della cosa.

Caterina Costabile

Danni cagionati da vizio della cosa.

[I]. Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

[II]. Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Inquadramento

La norma in commento disciplina l'ipotesi in cui il danno sia derivato da un vizio intrinseco della cosa non denunciato all'assicuratore prevedendo una delimitazione causale del danno indennizzabile (Rossetti, 44).

Qualora, invece, il vizio abbia solo aggravato un danno che si sarebbe comunque verificato, l'assicuratore risponde nella misura in cui il danno sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Si tratta di una disposizione che risponde al principio generale per cui l'assicuratore risponde solo per danni determinati da cause esterne all'assicurato (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 310).

Entrambe le previsioni sono derogabili dalle parti avendo il legislatore espressamente fatto salvo il patto contrario.

L'obbligo di denuncia sussiste solo per i vizi occulti. Qualora il vizio non denunciato della cosa sia palese o conoscibile con l'ordinaria diligenza dell'assicuratore, egli è obbligato a risarcire il danno (Fanelli, 1973, 27).

Ambito di applicazione

La giurisprudenza ha chiarito che la disposizione in esame trova applicazione solo nell'assicurazione contro i danni in senso stretto, e non anche nell'assicurazione della responsabilità civile, quand'anche il contratto abbia ad oggetto la responsabilità derivante dal possesso o dall'uso di una cosa determinata.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, infatti, la cosa esposta al rischio è il patrimonio dell'assicurato non una res determinata (Cass., n. 797/1990).

Il vizio

Il vizio cui la norma si riferisce è il vizio intrinseco ovvero un vizio che non dipende dall'intervento di un agente esterno alla cosa: il vizio sarà quindi relativo ad una quantità naturale oppure ad un'alterazione non normale del bene.

La dottrina distingue le due ipotesi in quanto ritiene che il vizio legato ad una qualità naturale della cosa, in quanto inassicurabile per assenza di rischio ex art. 1895, non ammetterebbe patto in contrario in favore dell'indennizzabilità (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 311).

Il vizio deve poi essere occulto ovvero non denunciato e non altrimenti conoscibile dall'assicuratore (Fanelli, ult. cit.).

La disciplina del codice della navigazione

Diversa soluzione normativa è stata prevista in materia di assicurazione della nave (art. 525 cod. nav.) e dell'aeromobile (art. 1021 cod. nav.), per le quali l'assicuratore risponde dei danni e delle perdite dovute al vizio occulto del mezzo, ove non provi che il vizio stesso poteva essere scoperto dall'assicurato con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Bibliografia

Angeloni, voce Assicurazione della responsabilità civile, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Antonucci, L'assicurazione tra impresa e contratto, Bari, 1994; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; De Strobel, Ogliari, L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private, VI, Milano, 2008; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; Fanelli, Assicurazione contro i danni, in Enc. giur., III, Roma, 1988; Fanelli, Le Assicurazioni, Milano, 1973; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012.

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