Codice Civile art. 1908 - Valore della cosa assicurata.

Caterina Costabile

Valore della cosa assicurata.

[I]. Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

[II]. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

[III]. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

[IV]. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Inquadramento

L'art. 1908 specifica il contenuto dell'art. 1905 individuando un limite all'indennizzo nel valore delle cose al momento del sinistro come parametro di quantificazione della perdita.

La dottrina ha osservato che la norma costituisce un necessario corollario al principio indennitario, ponendo al danno risarcibile il limite derivante dal valore della cosa al momento del sinistro, escludendo quello eventualmente maggiore che la cosa aveva al momento della conclusione del contratto (BUTTARO, 513).

Il danno risarcibile in base al combinato disposto degli artt. 1905 e 1908 non coincide col danno da fatto illecito, essendo di regola esclusa la risarcibilità del lucro cessante (Fanelli, 1973, 158).

Qualora la cosa assicurata sia stata esposta a più sinistri si dovrà tenere conto del valore del bene al verificarsi di ogni singolo sinistro in quanto, ai fini del principio indennitario, ogni sinistro deve essere valutato autonomamente (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 318).

Posto che l'art. 1908 è norma dispositiva derogabile dalle parti, risulta pacificamente ammissibile la clausola del valore a nuovo con cui l'assicuratore si impegna a pagare quanto necessario per ricostruire la cosa danneggiata o per riacquistarla, senza riferimento alcuno allo stato in cui si trova al momento del sinistro.

Diffusa nella prassi è anche la clausola c.d. di ricostruzione del premio, che comporta l'obbligo per l'assicurato, dopo che si è verificato un sinistro, di pagare un nuovo premio a copertura dei rischi ulteriori (Salandra, in Comm. S.B., 1966, ult. cit.).

La giurisprudenza ha ritenuto non incompatibile con l'assicurazione parziale ex art. 1907 c.c. la stipula di una polizza stimata (Cass. III, n. 25405/2013).

La stima accettata

Il valore delle cose assicurate può, ai sensi del secondo comma dell'art. 1908, essere stabilito al tempo della conclusione del contratto mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Stima che non risulta equiparabile alla dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Scopo della stima è la predeterminazione della somma che l'assicuratore dovrà corrispondere all'assicurato in caso di sinistro, volendosi in tal modo evitare eventuali contestazioni, tanto più facili da elevare quanto più difficili risultino gli accertamenti relativi al valore assicurabile o all'ammontare del danno.

Particolarmente discussa in dottrina è l'efficacia della stima.

Secondo alcuni autori essa ha valore vincolante e preclude alle parti (in particolare all'assicuratore) di provare che la cosa, al momento del sinistro, aveva un valore inferiore a quello stimato (Buttaro, 514).

Secondo una diversa impostazione, invece, la stima ha un'efficacia meramente probatoria e determina esclusivamente l'inversione dell'onere della prova in ordine al valore della cosa al momento del verificarsi del sinistro, con la conseguenza che all'assicuratore è data la possibilità di provare che detto valore era inferiore a quello originariamente fissato (La Torre, 379; Fanelli, 1973, 189).

Un terzo orientamento ritiene di contro che sia intangibile la valutazione fatta dalle parti in ordine al valore della cosa assicurata al momento della conclusione del contratto, ma che sia sempre possibile dimostrare la diminuzione di valore e che il giudice possa sempre ridurre l'indennità pattuita in relazione al valore originario della cosa qualora risulti che essa è sproporzionata rispetto all'ammontare effettivo del danno (Salandra, in Comm. S.B. 1966, 320).

L'assicurazione dei prodotti del suolo

L'ultimo comma dell'art. 1908 pone un'eccezione alla regola di cui all'art. 1905 c.c. in base alla quale l'assicuratore risponde del profitto sperato solo se previsto in polizza.

La disposizione in esame prevede, difatti, che nell'assicurazione dei prodotti del suolo il quantum debeatur dell'assicuratore deve essere determinato tenuto conto del valore che i frutti avrebbero avuto al tempo della maturazione o della raccolta.

La norma va comunque letta alla luce della natura dei prodotti del suolo che hanno un valore potenziale molto più alto di quello attuale.

Bibliografia

Angeloni, voce Assicurazione della responsabilità civile, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Antonucci, L'assicurazione tra impresa e contratto, Bari, 1994; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; De Strobel, Ogliari, L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private, VI, Milano, 2008; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; Fanelli, Assicurazione contro i danni, in Enc. giur., III, Roma, 1988; Fanelli, Le Assicurazioni, Milano, 1973; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012.

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