Codice Civile art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari. [I]. Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari. InquadramentoOve le parti non abbiano differentemente previsto, il legislatore ha ritenuto di escludere dalla sfera del rischio dell'assicuratore i c.d. rischi catastrofali ovvero quei rischi che per la loro stessa natura sono del tutto eccezionali, discontinui ed imprevedibili. In dottrina è stato evidenziato che la norma in commento costituisce una concreta applicazione del principio generale secondo cui è assicurabile unicamente il rischio normale, e cioè quello rispetto al quale è possibile non solo prevedere il verificarsi dell'evento, ma anche determinare la proporzione esistente fra tutti gli elementi esposti al rischio e il numero complessivo dei sinistri entro una data epoca (Buttaro, 509). L'elenco degli eventi contemplati dalla norma è pacificamente ritenuto tassativo con la conseguenza che, salvo patto espresso, qualsiasi altro evento eccezionale rientrerà nella copertura assicurativa. Le maggiori discussioni dottrinali riguardano la causa dell'evento e cioè le ipotesi in cui il sinistro possa ritenersi provocato da un evento catastrofico (in arg. v. Buttaro, ult. cit.). Ambito applicazioneLa dottrina, data la collocazione sistematica della norma, non la ritiene applicabile alle assicurazioni sulla vita (Buttaro, ult. cit.). Gli eventi catastrofici espressamente previsti dalla norma in esame sono i movimenti tellurici (terremoti, maremoti e simili), la guerra, le insurrezioni ed i tumulti popolari. Per movimenti tellurici si fa riferimento non solo alle scosse della crosta terrestre, ma anche ai fenomeni naturali connessi: eruzioni vulcaniche e tsunami. È opinione dominante che per guerra debba intendersi non solo quella dichiarata formalmente da uno Stato all'altro, ma anche una mera situazione bellica di fatto (Fanelli, 1988, 5). Anche la guerriglia, intesa come attacchi di bande irregolari con attacchi sporadici e di sorpresa, è considerata guerra. Qualche perplessità è inoltre sorta allorché si è trattato di determinare cosa debba intendersi per insurrezione o tumulto popolare. La dottrina ha osservato che il concetto di insurrezione deve ritenersi qualificato non tanto dalla sua importanza e dalla sua estensione, quanto dalla sua direzione nei confronti del potere statale che mira ad abbattere o a modificare; mentre il tumulto popolare è rappresentato da una qualsiasi violenta manifestazione collettiva, tale però da impedire o turbare il normale funzionamento degli organi preposti all'ordine pubblico (FANELLI, 1988, 5). Terrorismo Il terrorismo è una manifestazione di ostilità caratterizzata da azioni intimidatorie violente, ma non specificatamente dirette verso obiettivi militari o truppe regolari. Il terrorismo è quindi un mezzo, non un fine, e può pertanto essere mezzo di guerra, di guerriglia o di insurrezione contro uno Stato o mezzo di influenza, con il terrore, verso uno Stato o ancora mezzo di ritorsione o vendetta o destabilizzazione (terrorismo politico) o intimidazione (terrorismo mafioso). Il singolo atto di terrorismo non può configurare quella pluralità di soggetti agenti e di azioni ostili che caratterizzano la guerra o l'insurrezione: di conseguenza il singolo atto di terrorismo ove avulso dalla guerra o insurrezione o tumulto popolare non ricade nell'ambito dell'art. 1912 e dunque, salvo patto contrario, deve ritenersi incluso nella copertura assicurativa (Rossetti, 44). Ove invece il terrorismo sia espressione di attività organizzate con bande o fazioni armate di uno Stato o coperte da uno Stato che agisce contro obbiettivi sensibili di altro Stato per ostilità o ritorsione siamo in presenza di attività bellica di fatto (equiparata alla guerra ex art. 1912) esclusa, quindi, come tale dalla copertura assicurativa salvo patto contrario. Nesso di causalitàLe maggiori discussioni dottrinali riguardano la causa dell'evento e cioè le ipotesi in cui il sinistro si deve ritenere provocato da un evento catastrofico (in arg. v. Buttaro, ult. cit.). Infatti, una volta escluso che l'evento catastrofico debba essere la causa unica e determinante del sinistro, varie teorie sono state proposte al riguardo: ovvero la teoria della causa prossima che si basa essenzialmente sull'elemento temporale; quella della condicio sine qua non, secondo cui l'evento deve essere ritenuto causa del sinistro tutte le volte che il danno non si sarebbe prodotto senza la presenza di questa situazione anormale; quella della causalità adeguata, per la quale si deve trattare di un evento che, in base a dati della comune esperienza, ha la capacità di produrre il danno nella specie verificatosi; e infine quella che ritiene sufficiente un rapporto di mera occasionalità, nel senso che la situazione anormale deve avere creato uno stato di pericolosità e di minore attenzione tale da rendere possibili sinistri che in tempi normali non si sarebbero verificati. La giurisprudenza ha aderito alla teoria della causalità adeguata (Cass. I, n. 1041/1976). Onere della provaIn applicazione della regola generale sull'onere della prova (art. 2967 c.c.) spetta all'assicurato dimostrare, oltre all'esistenza del contratto, l'evento dannoso ed il danno subito nell'an e nel quantum. L'assicurato può servirsi di ogni mezzo di prova, anche presuntiva. Spetta, di contro, all'assicuratore dimostrare il nesso di causalità e, quindi, la sussistenza del rischio catastrofale escluso, trattandosi di fatto impeditivo della garanzia assicurativa (La Torre, 364). BibliografiaAngeloni, voce Assicurazione della responsabilità civile, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Antonucci, L'assicurazione tra impresa e contratto, Bari, 1994; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; De Strobel, Ogliari, L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private, VI, Milano, 2008; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; Fanelli, Assicurazione contro i danni, in Enc. giur., III, Roma, 1988; Fanelli, Le Assicurazioni, Milano, 1973; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012. |