Concordato fallimentare con terzo assuntore: per l’Agenzia delle Entrate il valore fiscale dei beni trasferiti coincide con quanto versato dal terzo
08 Maggio 2019
Con risposta ad interpello del 30 ottobre 2018, n. 55, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in sede di concordato fallimentare ed ai fini delle imposte dirette, il costo fiscale delle attività di una società fallita coincide con l'esborso finanziario effettivamente sostenuto dal terzo assuntore e tale importo deve essere ripartito tra tali asset in modo da riflettere il reale valore dei beni e/o diritti acquisiti. Nella fattispecie in esame, la società istante si è accollata obbligazioni concordatarie per euro 14.376.792,54, che ha soddisfatto utilizzando la cassa di circa 8,9 milioni di euro e risorse proprie (c.d. liquidità aggiuntiva) per euro 5,5 milioni.A fronte del pagamento integrale dei debiti da parte della società, il Tribunale competente ha disposto a favore di quest'ultima le cessione dei singoli asset della procedura, ossia la cessione di tutti gli attivi fallimentari, costituiti da crediti, da azioni autorizzate e da beni (c.d. attività della società fallita) quali crediti fiscali, partecipazioni, azioni revocatorie e risarcitorie. Dal punto di vista fiscale, dunque, secondo l'Agenzia delle Entrate, le attività della società fallita devono assumere un valore complessivo di euro 5,5 milioni che il Contribuente deve ripartire proporzionalmente tra gli stessi in modo da riflettere il valore reale dei beni e/o diritti acquisiti dalla società terzo assuntore (come asserito dalla Cassazione nella sentenza 16 aprile 2008, n. 9950).Ciò in quanto, nel caso del concordato con assuntore, l'atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi (circolare dell'Agenzia delle Entrate dl 21 giugno 2012, n. 27/E), dal momento che il terzo si accolla le passività e diventa proprietario di tutte le attività e passività della società fallita come risultanti dalla sentenza di omologazione del concordato (così anche risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2007, n. 118/E).
Nel concordato fallimentare il terzo assuntore si accolla delle obbligazioni, si obbliga cioè a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata, ma in cambio, come corrispettivo di tale assunzione, gli vengono trasferite delle attività fallimentari. Secondo l'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto accade nella procedura di concordato con cessione di beni o in quella con garanzia, nel caso del concordato con terzo assuntore l'atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi (così paragrafo 1.2. della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n. 27).Ciò comporta delle conseguenze ai fini tributari, in quanto viene applicato un regime fiscale differente e più oneroso dal punto di vista dell'imposta di registro.Infatti, è stato chiarito che i decreti di omologazione dei concordati, sia con garanzia, sia aventi ad oggetto la cessione dei beni ai creditori, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in quanto annoverabili tra gli atti di cui all'articolo 8, lett. g) della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, avente ad oggetto gli atti "di omologazione" (Risoluzione Agenzia Entrate 26.3.2012 n. 27). Al contrario, il decreto di omologa del concordato con intervento del terzo assuntore, in qualità di atto traslativo della proprietà dei beni a favore del terzo assuntore, dovrebbe essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione delle "stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti". Resterebbe fermo che tali atti non devono essere assoggettati all'imposta proporzionale nel caso in cui abbiano ad oggetto operazioni incluse nell'ambito applicativo dell'IVA; nel qual caso, in virtù del principio di alternatività IVA/Registro di cui all'articolo 40 del TUR, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa. Le conclusioni della risposta in esame risultano essere coerenti, non solo con quanto già sostenuto dall'Agenzia delle Entrate in merito agli effetti traslativi dell'istituto, ma anche con quanto sancito recentemente dalla i Cassazione. In particolare, ci si riferisce alla sentenza 12 febbraio 2018, n. 3286, secondo la quale, in merito alla corretta tassazione ai fini dell'imposta di registro di un decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore, lo stesso decreto non deve essere assoggettato all'imposta fissa, ma a quella proporzionale: ciò in quanto, ai fini tributari, non rileverebbe solo il provvedimento di omologazione, ma anche la cessione dell'attivo fallimentare al terzo assuntore. Di diverso avviso, invece, la sentenza 13 febbraio 2017, n. 1303 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che si è espressa a sua volta in merito alla corretta tassazione ai fini dell'imposta di registro di un decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore, sostenendo che lo stesso deve essere assoggettato all'imposta fissa e non a quella proporzionale: ciò in quanto rileverebbe solo il provvedimento di omologazione e non la cessione dell'attivo fallimentare al terzo assuntore, con contestuale accollo dei debiti.
La sentenza della CTP di Milano è conforme a quanto sancito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede distaccata di Brescia (Sentenza del 26 maggio 2014, n. 2816), la quale ha sancito che gli atti di omologazione, in quanto non recanti il trasferimento o la costituzione di alcun diritto reale, non dovrebbero essere assoggettati all'imposta proporzionale. In tale occasione, i giudici di secondo grado hanno riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto le ragioni erariali, ritenendola illegittima, in quanto contraria a quanto stabilito dall'art. 8, lett. a), Tariffa, Parte Prima; ciò in quanto la disposizione normativa assoggetta ad imposta di registro pari al 3 % (misura stabilita per i corrispondenti atti, se gli stessi hanno contenuto patrimoniale) gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria o speciale in materia di controversie civili recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti. |