Codice Civile art. 2349 - Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro (1).

Mauro Di Marzio

Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro (1).

[I]. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate (2) mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

[II]. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro (3) dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di (3) diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

(1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. Il testo dell'articolo recitava: «[I]. In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. [II]. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente».

(2) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

(3) Le parole «prestatori di lavoro» e le parole «anche di» sono state inserite dall'art. 5 1f) d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

Inquadramento

L'art. 2349 c.c. permette l'assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni. L'assegnazione ai dipendenti di tali azioni presuppone l'adozione della disposizione statutaria prevista dalla norma (Stagno d'Alcontres, 2004, 289) ovvero una modificazione statutaria contestuale all'assegnazione degli utili ai dipendenti (Martorano, 2003, 140). Il congegno di attribuzione delle azioni ai dipendenti consiste nell'imputazione degli utili a capitale con delibera dell'assemblea straordinaria e, per l'importo corrispondente, nell'emissione da parte della società di speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai lavoratori (Campobasso, 217). In tal modo l'assegnazione delle azioni ha luogo a titolo gratuito, e tuttavia è comunque necessario l'aumento del capitale sociale, giacché non sarebbe possibile emettere semplicemente nuove azioni che ridurrebbero il valore nominale delle altre (Stagno d'Alcontres, 2004, 288).

Le azioni offerte ai dipendenti della società mediante un aumento di capitale con rinuncia dei soci al diritto di opzione non costituiscono una speciale categoria, essendo sottoposte al normale regime di circolazione (Trib. Milano 23 aprile 1990, in Giur. it., 1990, 669). Tuttavia, la società può porre norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Deve riconoscersi natura meramente programmatica — e come tale inidonea a produrre situazioni giuridiche qualificabili come diritti — all'accordo sindacale che impegni l'azienda firmataria a procedere alla distribuzione di azioni ai propri dipendenti, unicamente al fine di concordare una «strategia per la riorganizzazione ed il risanamento dell'azienda», laddove lo stesso contenga l'espresso rinvio, per la concreta determinazione della misura di tale distribuzione, a successive delibere societarie; nascendo, invero, in tale evenienza, il diritto dei dipendenti alla materiale percezione degli importi collegati alla sottoscrizione delle azioni, solo a seguito dell'emanazione delle relative delibere da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti (App. Roma 6 giugno 2008, in Guida al dir., 2008, 40, 56).

Lo stesso art. 2349 c.c. prevede che, sempre con delibera dell'assemblea straordinaria, la società possa assegnare ai propri dipendenti ovvero a dipendenti di società controllate strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. È stato sostenuto in dottrina che la società può prevedere l'intrasferibilità di detti strumenti (Martorano, 142).

Bibliografia

V. sub art. 2346.

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