Decreto legislativo - 23/05/2011 - n. 79 art. 37 - (Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli)

Giacomo Bizzarri

(Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli)

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione e' a carico del professionista.

2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore1.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.

Inquadramento

La disciplina del diritto dei consumatori è andata arricchendosi negli ultimi anni di nuovi interventi da parte del legislatore europeo, finalizzati ad una armonizzazione massima dei diversi ambiti che la riguardano, sostituendo di volta in volta le prime direttive di c.d. armonizzazione minimale. In questo percorso si inserisce anche la direttiva 2015/2302/UE, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati con la quale, tra l'altro, è stata abrogata la precedente direttiva 1990/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

L'entrata in vigore della direttiva 2015/2302/UE del 25 novembre 2015, che ha abrogato e sostituito la direttiva 1990/314/CEE del 13 giugno 1990, si inserisce nell'ambizioso programma di riforma e ammodernamento del diritto europeo dei contratti dei consumatori che è stato avviato dalla Commissione UE nei primi anni 2000. Lungo questo itinerario, si è già intervenuti in tema di pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE), di contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali (direttiva 2011/83/UE), di credito al consumo (direttiva 2008/48/CE), di credito per l'acquisto di immobili (direttiva 2014/17/CE) e di diritti turnari di godimento (direttiva 2008/122/CE). A questa imponente serie di interventi sono rimaste ancora estranee, ad oggi, la direttiva 1993/13/CE sulle clausole abusive e la direttiva 1999/44/CE sulle vendite di beni di consumo. Dunque, la direttiva 2015/2302/UE si inserisce in questo percorso e ne rappresenta attualmente la tappa più recente. Come è stato messo in luce dalla dottrina, possono individuarsi tre ragioni principali che hanno portato il legislatore europeo ad adottare questa ulteriore direttiva: innanzitutto, come in parte anticipato, la volontà di raggiungere un'armonizzazione completa tra i vari Stati, al posto del preesistente modello minimale; poi, la necessità di ammodernare la disciplina previgente, risalente alla direttiva del 1990; ancora, la necessità di implementare un insieme di regole che sia capace di abbracciare la maggior parte possibile di fattispecie contrattuali che sono sorte anche attraverso il grande progresso tecnologico dell'ultimo ventennio (De Cristofaro, 1099 ss.).

Quanto alla struttura del nuovo impianto normativo, in dottrina si è sottolineata la centralità riservata alla regolamentazione della inesatta o mancata attuazione delle obbligazioni assunte con il contratto di viaggio. In tal senso, si è evidenziato che le discipline europee di protezione dei consumatori si incentrano prevalentemente sulla fase delle trattative e della stipulazione del contratto, con una minuziosa regolamentazione dell'informativa precontrattuale e dei requisiti minimi ed inderogabili del contenuto del negozio, nonché in punto di recesso. Nella direttiva in commento, invece, benché anche tali profili costituiscano un punto significativo del nuovo assetto normativo, la pluralità di norme dedicate ai rimedi esperibili dal viaggiatore in caso di inadempimento da parte del professionista riveste un peso particolarmente significativo (Finessi, 1467 ss.).

La direttiva 2015/2302/UE è stata recentemente attuata dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 62/2018, con il quale si sono modificati gli articoli 32 ss. del Codice del turismo, allegato 1 al d.lgs. n. 79/2011, nel quale era confluita la disciplina attuativa della precedente direttiva del 1990. L'innovazione è stata profonda, sia per il mutamento della modalità di armonizzazione delle norme sul piano europeo, da minimale a massimale, sia per l'ampiezza del nuovo complesso normativo che consta adesso di ben 28 articoli.

Scorrendo le norme adesso contenute negli articoli 32-51-novies del Codice del turismo, alcune delle quali si snodano attraverso numerosi e complessi commi, si può osservare come l'intelaiatura dispositiva presenti delle analogie con altre discipline in ambito consumeristico, aprendosi con le definizioni, l'individuazione dei requisiti di forma e di contenuto del contratto di vendita di pacchetto turistico e con la disciplina dell'informativa precontrattuale. Si disciplinano poi le eventuali modifiche al pacchetto turistico, ivi compreso il diritto di recesso del viaggiatore, la sua esecuzione e la responsabilità dei professionisti, con particolare attenzione alle posizioni dell'organizzatore e del venditore del pacchetto turistico. Infine, la normativa interviene con un reticolato di disposizioni in punto di tutele e sanzioni, anche con riferimento all'eventuale fase dell'insolvenza dei professionisti intervenuti.

L'evoluzione normativa, dalla Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio alla recente attuazione della direttiva 2015/2302/UE

La disciplina in vigore in tema di vendita di pacchetti turistici è contenuta negli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur., così come recentemente novellati dal d.lgs. n. 62/2018 di attuazione della direttiva 2015/2302/UE. Peraltro, pare opportuno osservare come ciò rappresenti l'ultimo approdo di un lungo percorso evolutivo, che ha visto susseguirsi diversi interventi normativi, non sempre accompagnati da un'adeguata opera di coordinamento.

Il legislatore del '42 non disciplinò il contratto di viaggio e il compito della sua costruzione venne così assunto dagli interpreti che per lo più lo assimilarono, per lungo tempo, al “contratto di crociera”. Una prima regolamentazione del contratto di viaggio avvenne in Italia con la l. n. 1084/1977, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. Qui il contratto di viaggio veniva articolato tra «contratto di organizzazione di viaggio» e «contratto di intermediario di viaggio», con una regolamentazione strutturata in otto capitoli dove le due fattispecie indicate erano destinatarie sia di norme specifiche che di norme comuni ad entrambe. Il campo di applicazione della Convenzione era limitato dal fatto di avere ad oggetto i soli viaggi internazionali e dal ristretto numero di Stati aderenti. Questo era il contesto in cui il legislatore italiano, con il d.lgs. n. 111/1995, attuò la direttiva 1990/314/CEE recante disposizioni in tema di viaggio, vacanze e circuiti tutto compreso, il cui campo d'applicazione si estendeva anche ai viaggi non internazionali ma che difettava di un coordinamento con la Convenzione, ponendo non pochi problemi agli interpreti. La disciplina di derivazione europea è stata poi trasposta nel codice del consumo e successivamente nel Codice del turismo, con il d.lgs. n. 79/2011. Con quest'ultimo provvedimento, in particolare, con l'art. 3, comma 2, si autorizzava lo Stato italiano a procedere all'abrogazione della l. n. 1084/1977 mediante apposita denuncia ai sensi dell'art. 37 della Convenzione (Campione, 435 ss.; per approfondimenti si vedano anche Pasquili, 1 ss. e Boiti, 355 ss.).

In tale contesto, quindi, il legislatore europeo è intervenuto con la menzionata direttiva 2015/2302/UE, alla quale è seguito il d.lgs. di attuazione n. 62/2018, le cui disposizioni sono entrate in vigore a far data dal 1° luglio 2018.

Com'è stato recentemente osservato, con l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni si è registrato un aumento esponenziale del ricorso ai meccanismi di accesso telematico ai servizi turistici; a fronte di tali mutamenti, la direttiva 1990/314/CEE, legata ad un sistema tradizionale di contrattazione, si è dimostrata profondamente inadeguata rispetto alle esigenze di effettività di tutela dei turisti. Il viaggiatore in questi anni si è affrancato dall'acquisto del tradizionale pacchetto turistico preconfezionato dall'organizzatore come pure del c.d. pacchetto su misura. Nell'attuale mercato turistico il viaggiatore ha assunto un ruolo maggiormente attivo, nella ideazione e preparazione della propria vacanza e si è creata una situazione di spersonalizzazione che ha fatto emergere rischi e profili nuovi e con essi la necessità di un ripensamento degli strumenti di tutela per tale soggetto. Con la direttiva 2015/2302/UE, dunque, come prefigurato dalla comunicazione della Commissione europea del 9 luglio 2013, si è tentato di far fronte a queste nuove esigenze, adottando una disciplina più estesa di quella precedente, che interviene su tutti gli aspetti sensibili del contratto di viaggio, disciplinando non soltanto i pacchetti turistici, ma anche i servizi turistici collegati (Zampone, 1 ss.; sul punto si vedano anche le osservazioni di Morandi, 103 ss.).

Alla base dell'adozione della nuova direttiva, come emerge dai considerando della stessa, vi è certamente l'esigenza di far fronte alle nuove complessità del mercato del turismo, poiché ora non vi sono più soltanto pacchetti turistici preconfezionati e sono emersi nuovi canali di vendita; vi sono poi la necessità di offrire più adeguate tutele al viaggiatore, anche per il caso di insolvenza dell'operatore turistico nonché l'esigenza di rimuovere le differenze normative esistenti tra i diversi Stati membri. La direttiva 2015/2302/UE si caratterizza così per una maggiore specificità di quella precedente, per l'elevato livello di armonizzazione che introduce e per il carattere imperativo delle sue disposizioni (Mazier, Cavanna, 275 ss.).

Ambito d'applicazione oggettivo e soggettivo

In merito al campo applicativo della disciplina recentemente riformata, questo può essere ricostruito dal combinato disposto degli articoli 32 (“Ambito di applicazione”) e 33 (“Definizioni”) cod. tur. Si tratta di due norme dal contenuto ampio, mediante le quali si perimetrano con estremo dettaglio i confini applicativi della normativa in commento e le fattispecie in essi rientranti. Vediamo dunque i punti principali di tale disciplina.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 cod. tur., le disposizioni del capo in esame si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori sia agevolata da professionisti. Ai sensi del successivo art. 33, comma 1, lett. c) cod. tur., il “pacchetto” turistico viene individuato nella combinazione nello stesso viaggio di due o più servizi turistici, a condizione che questi siano combinati da un unico professionista, ovvero offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfetario globale, ecc. I servizi turistici sono individuati dalla precedente lett. a): trasporto, alloggio, noleggio di veicolo a motore o qualsiasi altro servizio che non sia parte integrante di uno dei tre precedenti e non sia un servizio finanziario o assicurativo. Ai sensi della lett. f), il servizio turistico collegato consiste in almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio, non costituenti un pacchetto, qualora un professionista sia intervenuto per agevolare: nell'occasione di un unico contatto con il punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ciascun servizio; ovvero, l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista, a condizione che ciò avvenga entro le 24 ore successive dalla conferma della prenotazione del primo servizio.

La normativa si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti e ai servizi turistici collegati agevolati da professionista a viaggiatori. Essa non si applica invece ai pacchetti e ai servizi turistici collegati di durata inferiore alle 24 ore non comprendenti un pernottamento, né a quelli offerti o agevolati a un gruppo ristretto di viaggiatori senza fini di lucro e in via occasionale, ecc. Come osservato, il pacchetto turistico consiste nella combinazione non più prefissata di almeno due tipi diversi di servizi turistici per la stessa vacanza. Vengono poi individuati i servizi turistici che comprendono, oltre al trasporto, all'alloggio e al noleggio di veicoli (c.d. servizi principali), anche i servizi turistici non facenti parte intrinsecamente di uno principale (c.d. servizi accessori). Nella normativa novellata viene poi prevista una nuova tipologia negoziale, i servizi turistici collegati, che si distingue nettamente da quella del pacchetto turistico e con la quale si è inteso dare una regolamentazione anche alla commercializzazione dei servizi turistici non combinati che prima costituivano una zona grigia per la quale non trovavano applicazione le disposizioni previgenti. I servizi turistici collegati consistono dunque nella vendita di almeno due servizi turistici principali, ovvero di uno principale e di uno accessorio, mediante la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori ma con l'intervento di un professionista che agevola la conclusione dei contratti – v. art. 33, comma 1, lett. f) cod. tur. (Mazier, Cavanna, 275 ss.).

L'art. 32, comma 2, nonché l'art. 33, commi 2 e 4 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur., poi, individuano una serie di casi nei quali la disciplina degli artt. 32 ss. cod. turismo non trova applicazione, tra i quali: pacchetti o servizi turistici collegati di durata inferiore a 24 ore, salvo sia incluso il pernottamento; pacchetti o servizi turistici collegati la cui offerta o vendita è agevolata dalle associazioni di cui all'art. 5 («imprese turistiche senza scopo di lucro») quando queste agiscono occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro, a un gruppo limitato di viaggiatori e senza offerte al pubblico; ecc.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, come precisato al primo comma dell'art. 32 cod. tur., questa riguarda i contratti conclusi tra un professionista e un viaggiatore. L'art. 33, comma 1, lett. h) cod. tur. definisce il professionista come qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, anche per mezzo di rappresentanti, in qualità di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o fornitore di servizi turistici. Ai sensi della lett. g), invece, il viaggiatore è chiunque, nell'ambito di applicazione del capo in commento, conclude un contratto, intende concluderlo o è autorizzato a viaggiare in forza di un contratto.

Relativamente al versante professionale, in particolare, per l'applicazione di alcune specifiche disposizioni come in tema di responsabilità (sulle quali si veda infra), la normativa distingue ulteriormente tra organizzatore e venditore: il primo è il professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita, direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure colui che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista ai sensi della precedente lett. c), n. 2.4); il venditore, invece, è il professionista, diverso dall'organizzatore, che vende ovvero offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

La controparte del viaggiatore viene individuata in un soggetto, sia persona fisica che ente collettivo, che stipula il contratto nell'esercizio e nel quadro della propria attività imprenditoriale, sia come organizzatore del pacchetto, sia come fornitore dei singoli servizi di viaggio o anche mero venditore. Sull'altro versante si parla adesso di “viaggiatore”, cioè di chiunque intenda concludere un contratto o sia comunque legittimato a fruire dei servizi di viaggio contemplati da un contratto rientrante nell'ambito operativo della nuova disciplina; pertanto, ben potrebbe trattarsi di persona fisica come di ente collettivo e a prescindere dalle finalità per le quali tali servizi sono destinati ad essere goduti dal soggetto legittimato a fruirne (De Cristofaro, 1112 ss.).

Prima della recente novella, il Trib. Bologna 14 agosto 2017, ha avuto modo di pronunciarsi sulla distinzione tra il c.d. “pacchetto turistico” e il contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio; mentre in quest'ultimo le prestazioni e i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, il contratto di viaggio vacanza tutto compreso si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e per la finalità.

Secondo quanto affermato da Trib. Roma 20 gennaio 2017, nel contratto di intermediazione di viaggio la responsabilità è limitata all'adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, mentre è il tour operator che deve rispondere dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio.

Come si è avuto modo di precisare nel contesto normativo previgente, il contratto di vendita di pacchetto turistico si caratterizza per la combinazione prefissata di elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e dai servizi turistici agli stessi non accessori come l'itinerario, le visite e le escursioni. L'organizzatore è il soggetto che combina gli elementi che vanno a comporre il pacchetto turistico mentre il venditore negozia pacchetti già realizzati dall'organizzatore (Trib. Prato 27 marzo 2015).

La vendita e gli obblighi informativi per i pacchetti turistici e per i servizi turistici collegati

In tema di vendita di pacchetti turistici, come per altri settori del diritto dei consumatori, la normativa individua dettagliatamente le informazioni che devono essere fornite dal professionista alla sua controparte, in questo caso il viaggiatore (v. supra) e i requisiti di forma e di contenuto del contratto, sancendo in particolare il carattere vincolante di alcune delle informazioni fornite. L'art. 34 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur. prevede che prima della conclusione del contratto o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore (e, se presente, anche il venditore) fornisca al viaggiatore il modulo standard informativo allegato nonché altre informazioni analiticamente previste, tra cui: le caratteristiche principali dei servizi turistici; i riferimenti dell'organizzatore e, ove presente, del venditore; il prezzo complessivo del pacchetto, incluse le tasse; e molte altre (cfr. art. 34 e allegato A, parte I e parte II, cod. tur.). L'ultimo comma dell'art. 34, poi, richiede che tali informazioni siano comunicate in modo chiaro e preciso e che siano leggibili qualora ciò avvenga per iscritto.

In questo quadro di obblighi informativi si inserisce poi una norma di fondamentale importanza, contenuta nel comma primo del successivo art. 35 cod. tur., dove si prevede che le informazioni di cui alle lett. a), c), d), e) e g), art. 34, comma 1 cod. tur., formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate se non con l'accordo esplicito delle parti contraenti: dunque, si determina così un fenomeno di eterointegrazione del contratto mediante quelle informazioni specificamente individuate.

La disciplina sugli obblighi informativi si arricchisce ulteriormente con la previsioni contenute nell'art. 36 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur., dove si precisa che al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico, ovvero non appena ciò sia possibile, l'organizzatore o il venditore forniscono al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su supporto durevole; inoltre, qualora il contratto sia stato concluso alla presenza fisica delle parti, il viaggiatore ha diritto di ricevere una copia cartacea. Il quinto comma dell'art. 36 cod. tur. poi, sul piano dei requisiti contenutistici, prescrive che nel contratto siano inserite tutte le informazioni di cui all'art. 34, comma 1 cod. tur., nonché ulteriori informazioni specificamente indicate, tra cui: le eventuali richieste specifiche del viaggiatore che siano state accettate dell'organizzatore; i riferimenti del soggetto incaricato della protezione in caso di insolvenza; le informazioni in merito alle procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie; ecc. L'art. 37 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur. pone l'oneredella prova circa l'adempimento degli obblighi informativi di cui sopra in capo al professionista.

Per quanto attiene al meccanismo di eterointegrazione previsto dalla direttiva, si è osservato che le informazioni precontrattuali assumono carattere vincolante a condizione che l'organizzatore o il venditore abbiano adempiuto ai rispettivi obblighi di informazione: soltanto se il consumatore è stato posto in condizione di accedere e di prendere conoscenza delle informazioni medesime queste potranno essere vincolanti e ciò in particolare laddove siano previsti obblighi a carico proprio del viaggiatore. Così si è superata la precedente vincolatività delle sole informazioni contenute nell'opuscolo, sebbene l'art. 38, comma 3 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur., avesse già equiparato l'opuscolo alle informazioni e ai materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica. In questo modo, si è opportunamente sottolineato, l'obbligo informativo viene attratto dalla fase delle trattative a quella dello svolgimento del rapporto contrattuale e le informazioni fornite diventano oggetto della complessa prestazione contrattualmente dovuta (Pasquili, 1621 ss.).

Per quanto concerne invece il contrato di vendita di servizi turistici collegati, la disciplina di questa fattispecie è contenuta all'interno dell'art. 49 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur. In punto di informativa si stabilisce che, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto per servizio turistico collegato o da una corrispondente offerta, il professionista che agevola il servizio deve fornire al viaggiatore, in modo chiaro e preciso, una serie di informazioni: che egli non potrà invocare alcuno dei diritti espressamente attribuiti a chi acquista pacchetti turistici e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; che egli potrà invece avvalersi delle misure di protezione previste dal primo comma in caso di insolvenza o fallimento, cioè le misure sui rimborsi di cui agli articoli 47 e 48 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur. (v. infra). Ove il professionista risulti inadempiente rispetto a tali obblighi informativi, allora troveranno applicazione le disposizioni previste per i pacchetti turistici agli artt. 38 e 41 e 42-46 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur.

In merito alla modalità di comunicazione, invece, il terzo comma prevede che tali informazioni siano trasmesse mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato B ovvero, quando lo specifico servizio non sia previsto, fornendo comunque le informazioni ivi contenute.

Dunque, per quanto riguarda la nuova figura del “servizi turistici collegati”, il professionista che ne agevola la vendita assume soltanto un obbligo informativo e non anche la responsabilità dell'esecuzione dei servizi turistici contenuti nello stesso, come invece avviene per l'organizzatore. Soltanto qualora il professionista risulti inadempiente rispetto a tale obbligo informativo egli assumerà una responsabilità per l'esecuzione dei servizi turistici (Mazier, Cavanna, 276 ss.).

In tema di obblighi informativi, nella giurisprudenza di merito antecedente la novella del 2018 si è avuto occasione di affermare che, benché il dovere di informazione gravante sul tour operator nei confronti degli acquirenti di un pacchetto turistico comprenda tutte le notizie delle quali tale professionista possa venire a conoscenza in virtù delle sue specifiche competenze e della sua esperienza, non configura inadempimento l'omessa comunicazione ai turisti, prima della partenza, che sul luogo di loro destinazione si sarebbe spostata una perturbazione in quel momento presente su territorio confinante; a sostengo di tale decisione si è evidenziato che tali informazioni erano agevolmente reperibili tramite i canali informativi ordinari e che comunque si trattava di evento imprevedibile (Trib. Verona 30 settembre 2013).

Bibliografia

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