Decreto legislativo - 23/05/2011 - n. 79 art. 41 - (Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto)(Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto) 1. Il viaggiatore puo' recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 2. Il contratto di pacchetto turistico puo' prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 5. L'organizzatore puo' recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non e' tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto e' inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non piu' tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano piu' di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l'organizzatore non e' in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto. 6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi1. 7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso2. [1] In deroga al presente comma vedi l'articolo 88-bis, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. [2] Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018. InquadramentoLe nuove norme in tema di vendita di pacchetti turistici regolano nel dettaglio la cessione del contratto nonché la modificabilità delle condizioni contrattuali. Un ruolo centrale nella normativa in materia, come pure per gli altri ambiti del diritto dei consumatori, è ricoperto dalla disciplina del diritto di recesso. Le modifiche al pacchetto: la cessione del contrattoLa normativa disciplina dettagliatamente la cessione del contratto di pacchetto turistico, consentendone in questo modo la circolazione, a certe condizioni. Rispetto a quanto previsto nell'art. 39 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur. previgente, è stato elevato da 4 a 7 giorni il termine di preavviso per la cessione e, soprattutto, è stata rimossa quella parte della disposizione che richiedeva al “turista” di comunicare di trovarsi nella impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, con un effetto evidente di liberalizzazione della circolazione del contratto. Invero adesso, ai sensi dell'art. 38, comma 1 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur., il viaggiatore può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio, con preavviso all'organizzatore su supporto durevole entro e non oltre 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Similmente alla disciplina previgente, il secondo comma dell'art. 38 cod. tur. precisa che il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per il pagamento del saldo del prezzo del pacchetto nonché per gli eventuali diritti, imposte, e altri costi aggiuntivi, ivi incluse le spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti dalla cessione. Come è stato osservato, peraltro, già nell'interpretazione della normativa previgente risultava prevalente la ricostruzione per cui l'impossibilità di cui all'art. 39 cod. tur. (previgente) era declinabile come soggettiva, dunque la cessione era ritenuta attuabile senza la necessità che il turista avesse l'onere di allegare una giusta causa (Pagliantini, 222 ss.). Come è stato osservato per la normativa precedentemente in vigore, sul punto analoga a quella successiva alla novella, la comunicazione da parte del turista (adesso viaggiatore), consente al professionista di verificare la presenza delle condizioni necessarie per fruire delle prestazioni contemplate nel pacchetto turistico. Nell'applicazione concreta si dovrà verificare se vi sono limitazioni alla cessione del contratto, come accade per i c.d. pacchetti turistici su misura nei quali talvolta l'organizzatore predispone delle clausole di divieto o di limitazione del “cambio nome” (Venchiarutti, 1209 ss.). Sempre con riferimento alla fattispecie previgente, si è evidenziato che la norma in esame introduce una ipotesi di cessione che si discosta da quella generale, poiché qua non è necessario il consenso del contrante ceduto e il cedente, inoltre, è responsabile in solido con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo (Graziuso, 125 ss.). Per quanto concerne la previsione dell'obbligazione solidale in capo al cedente e al cessionario, si è evidenziato che ciò risulta coerente con la ratio di questa figura speciale di cessione, nel senso che manca un interesse apprezzabile del professionista ad opporsi a tale trasferimento non avendo per lui rilevanza le qualità personali (nei limiti sopra specificati) del turista-viaggiatore, ma anzi risultando la sua posizione rafforzata dalla presenza di due obbligati (Flamini, 113 ss.). La disciplina si arricchisce poi di una nuova norma, con la quale il legislatore ha voluto regolamentare i costi di cessione, sia sul piano informativo che sul quello quantitativo. Il comma terzo dell'art. 38 cod. tur., infatti, impone all'organizzatore di informare il cedente dei costi effettivi della cessione, fornendogli la prova di essi; stabilisce poi che, in ogni caso, tali costi non potranno essere irragionevoli né eccedenti le spese effettivamente sostenute dal professionista in conseguenza della cessione. Segue. La revisione del prezzo e la modifica delle altre condizioniL'art. 40 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur. disciplina in generale la possibilità di modificare le condizioni contrattuali prima dell'inizio del pacchetto, mentre all'art. 39 è contenuta la regolamentazione di quella particolare modifica concernente il prezzo del contratto di pacchetto turistico (v. infra). In linea generale l'organizzatore, prima dell'inizio del pacchetto, può modificare unilateralmente le condizioni del contratto, a condizione che tale facoltà sia stata convenuta nel contratto, che si tratti di modifica di scarsa importanza e che egli ne dia comunicazione al viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su supporto durevole. Nel diverso caso in cui l'organizzatore, prima dell'inizio del pacchetto, debba modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi del pacchetto (art. 34, comma 1, lett. a, cod. tur.), non possa soddisfare le richieste del viaggiatore che aveva precedentemente accettato (art. 36, comma 5, lett. a, cod. tur.) ovvero proponga una revisione in aumento del prezzo superiore alla misura dell'8% (limite previsto dall'art. 39 cod. tur., v. infra), il viaggiatore potrà decidere di accettare le modifiche proposte ovvero recedere dal contratto senza spese, con scelta da comunicarsi all'organizzatore entro il termine ragionevolmente stabilito da quest'ultimo. L'art. 39 cod. tur., poi, disciplina specificamente la possibilità di revisione del prezzo successiva alla conclusione del contratto, in aderenza con questo previsto dall'art. 10 della direttiva 2015/2302/UE, in precedente regolamentata dall'art. all'art. 40 cod. tur. previgente. Ai sensi dell'art. 39 cod. tur. è possibile che a seguito della conclusione del contratto di pacchetto turistico vi sia una revisione in aumento del prezzo dovuto dal viaggiatore, ma a certe condizioni appositamente individuate: l'aumento può essere legato soltanto a una variazione del costo del trasporto a causa del costo del carburante, a una variazione delle tasse o dei diritti sui servizi inclusi nel contratto e imposti da terzi o a una variazione dei tassi di cambio pertinenti al pacchetto; tale possibilità deve essere espressamente prevista nel contratto; specularmente, si deve prevedere che il viaggiatore possa usufruire di una riduzione del prezzo in caso di diminuzione dei costi predetti. Inoltre, ai sensi del comma quarto, affinché possa aversi una revisione in aumento è necessario che questa sia comunicata al viaggiatore, in modo chiaro e preciso su supporto durevole, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto. Il limite massimo di aumento è passato dalla misura del 10%, di cui alla legislazione precedente, a quella dell'8%; in caso di superamento si è mantenuta ferma la possibilità per il turista-viaggiatore di recedere dal contratto. In caso di diminuzione del prezzo, poi, l'organizzatore ha diritto di detrarre le spese di gestione e le spese amministrative dal rimborso dovuto, dandone prova al viaggiatore dietro richiesta di quest'ultimo. Come è stato osservato nel vigore della normativa precedente, la fattispecie in esame delinea un vero e proprio potere di intervento unilaterale sul contratto, rispetto al quale il turista-viaggiatore può soltanto reagire con l'accettazione delle modifiche o l'esercizio del diritto di recesso, senza poter pretendere l'adempimento della prestazione convenuta. Dunque, la proposta di modifica non consiste in una proposta di rinegoziazione quanto piuttosto nell'esercizio di uno ius variandi (Tassoni, 1095 ss.). In merito alla revisione del prezzo, la direttiva del 2015 contiene certamente più elementi rispetto alla precedente del 1990: la nuova disposizione sembra delineare con maggiore chiarezza l'insieme delle condizioni necessarie per qualsiasi aumento del prezzo, indipendentemente dalla sua misura; sarà in ogni caso necessaria un'apposita previsione contrattuale che tratti anche della speculare possibilità di riduzione del prezzo. In ogni caso, la variazione del prezzo potrà avvenire soltanto nelle ipotesi tassativamente previste e dovrà essere comunicata in modo chiaro almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto. Solo a queste particolari condizioni sarà possibile una variazione del prezzo, che sarà senza ulteriori conseguenze qualora inferiore all'8%, con le conseguenze di cui al successivo art. 40 cod. tur. se superiore (Terlizzi, 148 ss.; per un esame della disciplina introdotta con il d.lgs. n. 111/1995 e della Convenzione cfr. Monticelli, 776 ss.). In dottrina si è affrontato il problema dei diversi presupposti previsti per la revisione del prezzo (art. 10 dir. e attuale art. 39 cod. tur.) rispetto a quelli richiesti per le altre modifiche unilaterali del contratto (art. 11 dir. e attuale art. 40 cod. tur.). In merito alla disciplina della revisione del prezzo, si è osservato che questa risulta condizionata alla variazione di alcuni costi fissi specificamente individuati, con il risultato di una ripartizione dell'alea contrattuale tra le parti, nel senso che tutto quanto incluso nel trittico di costi previsti dall'art. 39 cod. tur. è a carico del viaggiatore mentre ciò che ne esula è a carico del professionista. Dunque, poiché vi è una discrezionalità vincolata per la possibilità di procedere ad una revisione in aumento del prezzo e considerato che lo ius variandi risulta preordinato alla tutela degli interessi delle parti, per quanto attiene alle ragioni del professionista sembrerebbe irragionevole ammettere la possibilità di una variazione di altre condizioni per ragioni meramente di profitto legate a costi speculativi, non derivanti da sopravvenienze imprevedibili, e ciò a maggior ragione se si considera che in tali ipotesi il viaggiatore non avrebbe una tutela conservativa (Pagliantini, 231 ss.). La regolamentazione del diritto di recesso del viaggiatoreLa disciplina generale del diritto di recesso, sia per il viaggiatore che per l'organizzatore, è contenuta nell'art. 41 d.lgs. n. 79/2011 — cod. tur. Al primo comma si introduce una fattispecie generale di recesso di pentimento esercitabile prima che il pacchetto abbia avuto inizio; peraltro, in tal caso, il viaggiatore dovrà rimborsare all'organizzatore le spese sostenute, che siano adeguate e giustificabili e, dietro richiesta, che siano motivate. Ai sensi del secondo comma, il contratto può prevedere delle spese standard in caso di recesso, a condizione che siano ragionevoli e calcolate al momento del recesso in relazione ai risparmi di costo e agli introiti attesi per la riallocazione dei servizi; ove tali spese standard non siano state previste, il relativo importo sarà determinato in misura corrispondente al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi. Viene disciplinata anche un'ipotesi di recesso senza spese, ai sensi del comma quarto, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue vicinanze e aventi un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto. In tal caso il viaggiatore avrà diritto al rimborso integrale di quanto prestato ma non ad indennizzi supplementari. Mentre la direttiva 1990/314/CEE e la normativa interna di suo recepimento non prevedevano, tra i diritti riconosciuti al turista prima dell'inizio del viaggio, il recesso ad nutum dal contratto, per il caso in cui egli cambi idea o comunque non intenda più partire per ragioni a lui imputabili, la direttiva 2015/2302/UE ha innovato profondamente la disciplina sul punto, prevedendo al proprio art. 12, comma 1, il riconoscimento di un tale diritto a favore del viaggiatore, benché a fronte della corresponsione di spese di risoluzione adeguate e giustificabili; si tratta dunque di una fattispecie che consente al viaggiatore di sciogliere il vincolo contrattuale per ragioni sopravvenute connesse alla sua sfera soggettiva. Tuttavia, la normativa prevede che il contraente recedente sia tenuto alla corresponsione di spese, in certa misura avvalorando la prassi già invalsa di convenire un diritto di recesso legato al pagamento di consistenti caparre penitenziali; però, al contempo, si richiede che tali spese siano adeguate e giustificabili e si indicano i criteri per la loro quantificazione (Gambini, 551 ss.; si veda anche Morandi, 109 ss.). Peraltro, si è osservato che la previsione del pagamento delle spese in caso di recesso può essere fonte di non pochi problemi interpretativi e di inquadramento di tale istituto, data la sua onerosità. In particolare, alla luce del livello massimo di armonizzazione della direttiva, il viaggiatore potrà sì rinunciare alla prestazione, ma l'operatore turistico, da parte sua, avrà diritto al pagamento di una somma graduabile e flessibile: dunque, quando l'evento si riverbera interamente sul viaggiatore, il professionista pronto ad adempiere non deve sopportare integralmente il rischio di un'impossibilità creditoria. Da tutto ciò poi derivano molti interrogativi, così come per il caso in cui i servizi non siano riallocati, dove si pone il problema di individuare la misura delle spese dovute (Pagliantini, 241 ss.). Nel vigore della normativa precedente, si è affermato che il consumatore recedente da un contratto di vendita di pacchetto turistico, poiché colpito da un malore poco prima della partenza prevista, qualora intenda ottenere la restituzione della somma versata a titolo di acconto, non può invocare la vessatorietà della clausola che gli riconosce il diritto di recedere dietro pagamento di una somma di importo crescente in funzione dell'approssimarsi della vacanza (Trib. Padova 19 dicembre 2007). Per quanto riguarda il diritto di recesso dell'organizzatore, questo è disciplinato dal quinto comma, quando: il numero di persone iscritte risulta inferiori al minimo previsto in contratto e l'organizzatore comunica al viaggiatore il recesso entro il termine convenuto e comunque non più tardi di venti, sei o due giorni prima dell'inizio del pacchetto, a seconda della durata del viaggio; l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto per circostanze inevitabili e straordinarie ed esercita il recesso, senza ingiustificato ritardo, prima dell'inizio del pacchetto. In tali ipotesi l'organizzatore sarà tenuto al rimborso al viaggiatore di tutti i pagamenti effettuati per il pacchetto ma non ad indennizzi supplementari. Come è stato osservato, nella direttiva 2015/2302/UE, a differenza che in quella precedente, il legislatore disciplina autonomamente il diritto dell'organizzatore di risolvere il contratto di pacchetto turistico, offrendo al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, ma senza indennizzi supplementari. Rispetto alla disciplina previgente, adesso non solo si esclude espressamente l'obbligo di indennizzare il viaggiatore, ma neppure si prevede il diritto di quest'ultimo di scegliere un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore (Terlizzi, 148 ss.). BibliografiaFlamini, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, Napoli, 1999; Gambini, Il recesso nella contrattazione turistica: da rimedio solutorio a strumento di riequilibrio delle posizioni contrattuali, in Riv. dir. priv. 2016, 4, 541-577; Graziuso, La vendita di pacchetti turistici, Milano, 2013; Monticelli, Il contratto di viaggio. I – Il contratto, in Gabrielli, Minervini (a cura di), I contratti dei consumatori, II, in Tr. Res. Gab., 745-785; Morandi, The new european regulation of package travel and linked travel arrangements, in diritto dei trasporti, 2017, 1, 99-112; Pagliantini, Modifiche anteriori e recesso da un contratto di pacchetto turistico secondo il canone della direttiva 2015/2302/UE: per un repertorio (frastagliato) di problemi teorici e pratici a prima lettura, in Contr. impr. EU., 2017, 222-253; Tassoni, Art. 41 – Modifiche delle condizioni contrattuali, in Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2015, 1094-1097; Terlizzi, Modifiche unilaterali e cancellazione del pacchetto turistico. La normativa in vigore e le novità introdotte dalla direttiva 2015/2302 UE, in Oss. dir. civ. comm., 2018, 1, 147-166; Venchiarutti, I contratti del turismo organizzato nel codice del turismo, in Alpa (a cura di), I contratti del consumatore, Milano, 2014, 1169-1265. |