Codice Civile art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (1).

Caterina Costabile

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (1).

[I]. La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

[II]. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

[III]. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 10 giugno 1978, n. 316. Il testo originario recitava: «Responsabilità per le cose portate in albergo. [I]. L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, fino al limite massimo di lire duecentomila. [II]. La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) se il danno è imputabile a colpa grave sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari; 2) se egli ha rifiutato di ricevere in custodia le cose del cliente senza giusti motivi. Si considerano giusti motivi di rifiuto l'eccessivo valore della cosa relativamente all'importanza dell'albergo, e la sua natura ingombrante rispetto alla capacità dei locali. [III]. In ogni caso l'albergatore è esente da responsabilità, se prova che la sottrazione, la perdita o il deterioramento sono dovuti a colpa grave del cliente, delle persone da lui dipendenti o di coloro che lo visitano o l'accompagnano, oppure se la perdita o il deterioramento sono dovuti alla natura o al vizio della cosa, o a caso fortuito. [IV] È nullo ogni patto tendente a escludere o a diminuire la responsabilità prevista dai commi precedenti».

Inquadramento

L'art. 1784 stabilisce la responsabilità illimitata dell'albergatore in relazione alle cose che gli sono state consegnate in custodia, o che ha rifiutato di ricevere in custodia, pur avendone l'obbligo (carte-valori, denaro contante ed oggetti di valore).

Anche in questa ipotesi il fondamento della responsabilità dell'albergatore è la sussistenza di un regolare contratto di albergo, la qualifica di albergatore del soggetto chiamato a rispondere e la consegna della cosa oggetto di vigilanza da parte dell'albergatore.

In detta ipotesi la giurisprudenza ravvisa la conclusione di un contratto di deposito, accessorio al contratto di albergo (Cass. III, n. 4128/1982). Conseguentemente l'albergatore — depositario è liberato dalla responsabilità soltanto se dimostri, a prescindere dalle modalità prescelte per la custodia, la sua assoluta mancanza di colpa nell'adempimento dell'obbligo di custodia e la relativa inevitabilità dell'evento accaduto nonostante l'impiego della diligenza richiesta.

Impostazione seguita anche dalla dottrina prevalente (Mastropaolo, in Tr. Res., 562).

Cose consegnate in custodia

La norma richiede una «consegna in custodia», e cioè una traditio compiuta dal cliente allo specifico scopo della custodia delle cose da parte dell'albergatore (Preden, 61).

Conseguentemente, ad avviso della dottrina maggioritaria, la responsabilità dell'albergatore non inerisce, nell'ipotesi di cose consegnategli, al contratto di albergo, ma deriva da un contratto di deposito, distinto da quello di albergo, pur se ad esso accessorio (Mastropaolo, ult. cit.).

L'orientamento minoritario evidenzia, di contro, che con la consegna della cosa il cliente non manifesta una volontà diretta alla conclusione di un nuovo contratto (di deposito), ma usufruisce di uno dei servizi che l'albergatore è tenuto a fornire in esecuzione del contratto d'albergo (Fragali, 966).

La giurisprudenza risulta allineata con la dottrina prevalente (Cass. III, n. 4128/1982).

In particolare, si è ritenuto che la conclusione di tale contratto accessorio può desumersi da significativi comportamenti concludenti, da apprezzare in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità dei contraenti.

La S.C. ha all'uopo rimarcato che il giudice di merito deve verificare se il cliente, indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi, operando in detta ipotesi solo la responsabilità limitata prevista dall'art. 1783 (Cass. III, n. 1537/1997; Cass. III, n. 213/1988; Cass. III, n. 4445/1985).

Circa il soggetto destinatario dell'affidamento delle cose, la norma non menziona accanto all'albergatore, a differenza di quanto prevede l'art. 1783, comma 2, n. 2 e 3, i membri della sua famiglia o gli ausiliari.

La dottrina, in ragione di tale omissione, ed apparendo tuttavia eccessivamente riduttivo limitare l'applicabilità della norma al solo caso della consegna al titolare dell'albergo (se persona fisica), equipara all'albergatore, oltre all'institore (ex art. 2203 c.c.), i soggetti preposti, quali commessi (ex art. 2210 c.c.) al ricevimento dei clienti ed alla assunzione in consegna delle cose (Preden, ult. cit.).

La diligenza dell'albergatore

L'albergatore — depositario è liberato dalla responsabilità soltanto se dimostri, a prescindere dai modi scelti per la custodia, la sua assoluta mancanza di colpa nell'adempimento dell'obbligo di custodia e la relativa inevitabilità dell'evento accaduto nonostante l'impiego della diligenza richiesta.

I giudici di legittimità hanno rimarcato che, in tema di responsabilità dell'albergatore ex recepto per mancata restituzione di cose consegnategli dal cliente il rinvio fatto dall'art. 1768 c.c. al principio della diligenza del buon padre di famiglia comporta la ricezione dei canoni generali di cui all'art. 1176 c.c. nella loro interezza, nel senso che, avvenendo il deposito della cosa nelle mani dell'albergatore in dipendenza della conclusione del contratto di albergo, la diligenza da lui dovuta deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata cioè tenendo presente non soltanto l'ordinaria previdenza e cautela dell'uomo medio ma altresì il comportamento che relativamente alla custodia delle cose ricevute in consegna viene comunemente praticato da parte di coloro che esercitano la medesima professione (albergatori), e così senza potersi prescindere dal valore della «res consegnata» nonché della categoria, importanza e condizioni di gestione dell'albergo. (La Cass. III, n. 12120/1990; nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto non corrispondente a doverosa diligenza nella custodia di gioielli la usuale conservazione delle chiavi della cassaforte nel bancone del portiere).

Il rifiuto ingiustificato della custodia

La seconda ipotesi di responsabilità illimitata riguarda i danni a cose che l'albergatore si è rifiutato di ricevere in custodia pur avendo l'obbligo di accettarle: tale obbligo ricorre per le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore. Detto elenco viene ritenuto tassativo dalla dottrina (Geri, 210).

L'albergatore può tuttavia rifiutare legittimamente di ricevere gli oggetti che il cliente chiede di consegnargli, qualora si tratti di oggetti pericolosi, ovvero di cose che, tenuto conto delle caratteristiche dell'albergo e della sua gestione, abbiano un valore eccessivo o siano particolarmente ingombranti.

La dottrina ha rimarcato che il rifiuto legittimo di custodia diretta, se non concerne cose delle quali è vietata l'introduzione nell'albergo, non sottrae l'albergatore alla responsabilità limitata per la custodia indiretta, in ragione del carattere generale di quest'ultima (Geri, 206).

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Bibliografia

Bonfiglio, Il contratto di albergo ed il contratto di deposito alberghiero, in Giust. civ., 1995, I, 2222; Bonilini, La responsabilità dell'albergatore, in Resp. civ. prev., 1987, 30; Bussoletti, Albergo (contratto di), in Enc. giur., I, Roma, 1988; Carnevali, in Commento alla legge 10 giugno 1978, n. 316, in Le nuove leggi civ. comm., 1979, sub art. 1-3, 127; Fragali, Albergo (contratto di), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Geri, Albergatore (responsabilità del), in Nss. D.I., App. I, Torino, 1980, 198; Mezzasoma, La responsabilità civile dell'albergatore, in Rass. dir. civ., 1990, 536; Preden, Albergo (contratto di), in Enc. dir. agg., Milano, 1998, 57; Zuddas, Il contratto di albergo, in Ciurnelli, Monticelli e Zuddas, Il contratto di albergo. Il contratto di viaggio. I contratti del tempo libero, Milano, 1994.

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