Codice Civile art. 1799 - Obblighi, diritti e poteri del sequestratario.Obblighi, diritti e poteri del sequestratario. [I]. Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti. InquadramentoIl codice rimette alla discrezionalità delle parti la fissazione degli obblighi e dei doveri del sequestratario, prevedendo espressamente la natura residuale e derogabile delle successive disposizioni in tema (De Cupis, 261). Di conseguenza, le parti possono autonomamente regolamentare, ad esempio, le modalità di custodia dei beni o i limiti dei poteri di amministrazione del sequestratario, così come determinare modi, casi e tempi della liberazione del sequestratario stesso, oltre che modi e tempi della erogazione delle spese necessarie all'esecuzione dell'incarico. Secondo alcuni autori, nessuna norma del capo in esame è inderogabile, di guisa che il sequestro convenzionale può ampliarsi fino a diventare atipico (D'Onofrio, in Comm. S. B., 1970, 137). Secondo una diversa impostazione, nonostante l'ampia autonomia delle parti, le stesse non possono attribuire al sequestratario diritti tali da snaturare la sua figura, né possono esonerarlo dall'adempimento dei doveri previsti inderogabilmente dalla legge, come l'obbligo di amministrazione ex art. 1800, comma 3, c.c. (De Cristofaro, 488). BibliografiaDe Cristofaro, Sequestro convenzionale, in Dig. civ., XVIII, Torino, 1998; De Cupis, Lineamenti del sequestro convenzionale, in Riv. dir. civ., 1983, 261; Forchielli, Sequestro convenzionale, in Nss. D. I., XVII, Torino 1970; Fortino, Sequestro conservativo e convenzionale, in Enc. dir., Milano, 1990. |