Domanda di concordato: l’ulteriore proroga per il deposito è inammissibile
08 Maggio 2019
In tema di deposito della domanda di concordato, il termine ex art. 161 l.fall. è prorogabile una volta soltanto fino ad un massimo di sessanta giorni e con valutazione unica e discrezionale da parte del Tribunale in ordine all'arco temporale concedibile ulteriormente. Il termine di proroga entro un limite massimo di sessanta giorni (concedibile certamente in misura minore) è espressamente qualificato dalla legge come perentorio e non ordinatorio, il che è desumibile dalla locuzione “non oltre”, con la conseguenza che una volta consumato il motivato potere valutativo da parte del Tribunale entro il limite di legge, in unica scansione procedimentale, lo stesso termine non può essere prorogato con un secondo provvedimento che allunghi tale termine fino ad un massimo complessivo di giorni sessanta, in virtù del principio generale di improrogabilità dei termini perentori che si desume dal combinato disposto degli artt. 152 ultimo comma e 153 comma 1 c.p.c..
L'art. 181 l.fall. ha valenza acceleratoria e intende assicurare la ragionevole durata del procedimento, mentre l'art. 161 l.fall. assicura in modo più pregnante che il concordato “in bianco” non sia uno strumento dilatorio nell'adempimento delle obbligazioni contratte dal ricorrente, ma sia finalizzato unicamente a consentire la composizione della crisi, mediante la formulazione del piano e della proposta, in concomitanza al beneficio dell'improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori. |