Codice Civile art. 1943 - Obbligazione di prestare fideiussione.

Rosaria Giordano

Obbligazione di prestare fideiussione.

[I]. Il debitore obbligato a dare un fideiussore [1179] deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire la obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare [189 trans.].

[II]. Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Inquadramento

La disposizione in esame individua, per un verso, quelli che devono essere i requisiti, specie economici, che deve possedere il fideiussore al fine di garantire adeguatamente l'adempimento dell'obbligazione principale e, per un altro, stabilisce che l'insolvenza del fideiussore comporta il dovere del debitore di dare al creditore un altro fideiussore.

Requisiti del fideiussore

Il fideiussore deve essere, in primo luogo, un soggetto con capacità agire. Peraltro, fermo tale requisito, non è necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all'accordo con il quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell'art. 1943 c.c., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare all'accordo suddetto tra debitore e creditore (Cass. III, n. 13652/2006).

Insolvenza del fideiussore

L'insolvenza del fideiussore comporta il dovere del debitore di dare al creditore un altro fideiussore, salvo che quest'ultimo fosse stato individuato dal medesimo creditore (integrando, detta fattispecie, una promessa del fatto del terzo: Ravazzoni, 284).

In dottrina, tale situazione è stata equiparata a quella che si verifica in materia di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1816 c.c., sia nel senso che la situazione di «insolvenza» rilevante è analoga, sia in termini di conseguenze della mancata individuazione di un altro fideiussore (Fragali, 260).

Bibliografia

Arcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Barbieri, La polizza fideiussoria tra normativa tipica e prassi contrattuale, in Giur. it., 1999, 502; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Ciaccia, Le polizze fideiussorie, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 329; Cuccovillo, La natura della polizza fideiussoria dopo le Sezioni Unite, in Banca borsa e tit. cred., 2011, n. 5, 574; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, in Banca borsa e tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992; Tartaglia, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni Unite, in Giust. civ., 2011, n. 2, 497.

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