Legittimità dell'attribuzione dei punteggi tecnici secondo il binomio on/off nell'ambito dello SDAPA – Sistema Dinamico di Acquisizione
10 Maggio 2019
La questione. Viene in rilievo l'utilizzo dello SDAPA – Sistema Dinamico di Acquisizione quale meccanismo di aggiudicazione prescelto per l'affidamento di servizi di pulizia: sarebbe illegittimo, a dire di parte ricorrente (parziale gestore uscente collocatosi in fondo alla graduatoria), trattandosi di meccanismo ammesso dalla legge per l'affidamento di servizi le cui caratteristiche, così come disponibili sul mercato, soddisfino le esigenze delle stazioni appaltanti, basato su criteri di aggiudicazione di tipo on/off ed idoneo ad annientare qualsiasi iniziativa progettuale dei partecipanti e ad attribuire un'incidenza pressochè totalitaria all'elemento prezzo. La scelta di tale meccanismo per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, quali quelli di specie, da aggiudicarsi necessariamente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risulterebbe, pertanto, irrimediabilmente viziata per violazione di legge nonché delle Linee guida ANAC n. 2.
I precedenti. In più occasioni il TAR Lazio, sede di Roma, sezione I-bis, premesso che lo SDAPA offre margini di discrezionalità alla stazione appaltante in sede di appalto specifico (ben potendo individuare criteri di valorizzazione della componente di valutazione discrezionale delle offerte tecniche) , ha tuttavia ritenuto – in accoglimento dei ricorsi – chel'attribuzione dei punteggi secondo il binomio del on/off , comportante l'attribuzione di un punteggio fisso, ossia affatto graduabile, strettamente dipendente dalla circostanza che il concorrente risponda con un “sì” o un “no”, ben si presta a esautorare la valutazione dell'offerta tecnica di ogni contenuto di merito tecnico e progettuale, frustrando la finalità propria del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovverosia assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta e individuando criteri di valutazione tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici (cfr. sentenze nn. 5022/2018, 5023/2018 e 8434/2018).
La sentenza. Il medesimo TAR, sezione I, investito della questione ritiene di discostarsi dai noti precedenti e di respingere, per l'effetto, il ricorso. Sia la stazione appaltante nell'appalto specifico sia Consip con il sistema SDAPA – si legge nella sentenza – hanno rispettato l' art. 95, comma 10-bis, del D.lgs. n. 50/2016 (nella versione anted.l. 18 aprile 2019, n. 32 , c.d. “sblocca-cantieri”), prevedendo di assegnare alle offerte in gara massimo 70 punti su 100 complessivi alla componente tecnica dell'offerta e massimo 30 punti alla componente economica. L'aver, invece, previsto l'assegnazione della quasi totalità dei punteggi tecnici con il sistema on/off non determina alcuna lesione della effettiva valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta; al contrario il sistema individua un criterio che garantisce un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, in quanto, per la tipologia di servizio oggetto di gara, è l'amministrazione ad aver valutato preventivamente tutti i requisiti tecnici che devono essere offerti e il sistema on/off risulta conseguentemente sufficiente a testarne il possesso.Il peso dell'offerta economica, dal canto suo, resta confinato al valore del 30%, cosicchè non risulta in alcun modo snaturato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. |