Codice Civile art. 1332 - Adesione di altre parti al contratto.

Gian Andrea Chiesi

Adesione di altre parti al contratto.

[I]. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Inquadramento

All'accettazione cd. ordinaria (si rinvia al commento all'art. 1326 c.c.) si accompagnano delle ipotesi peculiari di accettazione: tra queste rientra il caso dei contratti cd. «aperti» (quale, ad esempio, il contratto di società) che, originariamente conclusi tra due o più parti, cionondimeno contemplano la possibilità di una successiva adesione ad un programma contrattuale già definito in tutti i suoi elementi, pienamente valido ed efficace.

Si ritiene, in dottrina, che tale tipologia di (conclusione dei) contratti richieda, per la propria natura, uno scopo comune e sia, pertanto, configurabile unicamente nei contratti associativi ed in quelli con comunione di scopo, dovendosi dunque escludere quelli contratti di scambio (Scognamiglio, 158). In senso contrario si è però osservato che non appare condivisibile l'idea di escludere a priori che, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le due parti originarie di un contratto possano concordare la possibilità che altri soggetti successivamente aderiscano al progetto negoziale, assumendo su di sé — sia pure parzialmente — l'obbligo di eseguire le prestazioni gravanti su uno dei contraenti iniziali (Mirabelli, 88).

La fattispecie non va confusa con i contratti per adesione — anche detti contratti standard o di massa o di serie — la cui conclusione avviene sulla base di un contenuto regolamentare già preordinato dal contraente predisponente mediante il ricorso a condizioni generali di contratto (il fenomeno è disciplinato dagli artt. 1341 e 1342 c.c., al cui commento si rinvia)

La clausola di apertura

La clausola di apertura (o di adesione) determina, rispetto ai successivi aderenti, la qualifica dei contraenti originari come proponenti (Cass. II, n. 2089/1943).

La natura di tale clausola è, tuttavia controversa, nel senso che, mentre per alcuni (Osti, 520) si tratta effettivamente di una vera e propria proposta, eventualmente anche in incertam personam (tale orientamento essendo in ciò confortato dalla Relazione del Guardasigilli al Re, n. 611), secondo altri tale non può essere la natura della clausola in questione, giacché a) essa non è recettizia, b) non è soggetta al termine di cui all'art. 1326, comma 2 c.c. c) obbliga gli stessi contraenti originari a non respingere l'adesione del terzo (Scognamiglio, 160).

La clausola di apertura ha efficacia vincolante soltanto tra le parti e non attribuisce una posizione giuridicamente tutelata al terzo.

Ad ogni modo, da un punto di vista pratico l'adesione si configura come accettazione della proposta fatta dalle parti originarie verso una pluralità indistinta di destinatari, sì da consentire l'inquadramento della fattispecie nell'offerta al pubblico (suscettibile di revoca nelle forme indicate dall'art. 1336, comma 2 c.c.). Qualora, invece, la clausola di adesione contempli un controllo o una verifica delle condizioni di ammissione, le posizioni si invertono, nel senso che l'adesione assume il valore di una proposta, mentre la clausola di apertura integra gli estremi di un invito ad offrire. Il luogo di conclusione del contratto corrisponde a quello in cui fu stipulato il contratto originario.

È comunque salva la possibilità, per le parti originaria, di sterilizzare gli effetti della clausola di adesione, trasformando così il contratto aperto in contratto chiuso.

L'opposizione di una delle parti originarie, in ordine al riconoscimento dell'adesione del soggetto sopravvenuto, integra un'ipotesi di inadempimento nei confronti delle altre parti originarie (Mirabelli, 89). La dichiarazione di adesione può formare oggetto di revoca, fino a quando il meccanismo di perfezionamento dell'adesione non si sia compiutamente realizzato

L'atto di adesione

A questioni non dissimili ha portato la natura dell'atto di adesione da parte del terzo. Secondo un primo orientamento, l'atto di adesione, pur avendo natura post-negoziale, essendo diretto verso un contratto già pienamente valido ed efficace tra gli originari contraenti, non perderebbe, per ciò solo, la propria funzione di accettazione (Scognamiglio, 161); secondo altri, al contrario, si verserebbe in presenza di un negozio giuridico unilaterale recettizio (Mirabelli, 88) ovvero di un atto giuridico in senso stretto (Osti, 521).

L'adesione deve comunque osservare i vincoli di forma richiesti per il contratto originario, agendo su di esso ed implicandone una modificazione soggettiva. Chiara in questo senso Cass. I, n. 3230/1975 la quale specifica che l'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto aperto, quale è quello di consorzio, concretando una modificazione soggettiva del negozio originario, deve avvenire con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo e che, per il contratto di consorzio, è rappresentata dall'atto scritto, ex art. 2603 c.c. Sostanzialmente nel medesimo senso si è affermato (Cass. II, n. 1000/1972) che, qualora nel contratto originario siano inserite clausole derogative alla normale competenza per territorio, per essere opponibili al terzo aderente, le stesse devono essere approvate specificamente per iscritto, trattandosi di clausole onerose altrimenti prive di effetto, a norma dell'art. 1341 c.c.

L'adesione produce i propri effetti dal momento in cui è ricevuta dall'organo designato a riceverla, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano le altre parti ovvero, in mancanza di tale organo, dal momento in cui l'ultimo contraente riceve l'atto di adesione.

La dichiarazione di rifiuto dell'adesione ad opera del terzo non preclude allo stesso una sua successiva adesione al contratto (Mirabelli, 89)..

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